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Materiale didattico

 

Commento alla LEGGE 157/92 (CACCIA) in aggiornamento  (2560 KB)

ANIMALI in generale (12457 KB)

Riepilogo UNGULATI

ARMI  in aggiornamento (2782 KB)

Benelli

Corso di PRIMO SOCCORSO (1,5 MB)

ECOLOGIA

DIZIONARIO

Ordine, famiglia e specie

MALATTIE degli animali

Sentenze varie in materia di caccia

Quiz tipo per le prove scritte

L'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico

Legge 157/92 aggiornata

L. R. (Veneto) 50/93, aggiornata LR 25/24

Tabelle ZPS DPGR n194 del 10-08-06

PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA NUTRIA

DRG n 970 e allegato Controllo Corvidi

DGR n 971.2021 e allegato Controllo Colombo

DGR 1069-2021 e allegato Controllo Nutrie

Decreto Direzione Agroalimentare n 409-2021

Decreto 27-10-21 Piano di Gestione Nutria

DPGR n 138-07 Aggiornamento tabelle

DGR n 969-21 Tavolo Tecnico funzioni consultive contr. faunistico

Tassidermia Regolamento Regionale 29/12/2020

MIN. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, D. 19 genn. 2015
Specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2 c. 2 -bis , L n. 157/92

L.R. n 2 del 28-01-2022 (Veneto)

L.R. n 2-22 allegato C Report analitico TASP

L.R. n 2-2022 dati informativi

L.R. n 2-2022 allegato A Regolamento di attuazione

Nuova Cartografia dei C.A. e degli ATC nella Provincia di Treviso

Per i più giovani

 

 

 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA. (1)

Testo aggiornato a L.R. n.24 del 06/07/2012 e quanto disposto dal comma 4  art.7 L.R. 50/93. Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1

 

Art. 1

Definizione dell'attività.

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.

 

Art. 2

Esercizio dell'attività di tassidermia.

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente.

2. Coloro che svolgono l’attività di tassidermia sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, purché prestino la loro opera esclusivamente per l’Ente di appartenenza, segnalando comunque la propria attività alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria al Presidente della Provincia competente per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3.

 

Art. 3

Esame di abilitazione.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia è conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia nominata dal Presidente della Giunta Regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è composta da:

a) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;

b) due esperti in materia venatoria. (2)

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Struttura regionale di cui al precedente comma secondo.

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacità di riconoscere le specie di cui al successivo articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attività venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai membri esterni della Commissione spetta l'indennità giornaliera ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

Art. 4

Oggetto dell'attività di tassidermia.

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purché l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati.

 

Art. 5

Autorizzazioni in deroga.

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di ogni tipo di esemplare non riconducibile alle categorie di cui al precedente art. 4 qualora il medesimo sia stato rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti.

Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata.

In caso di diniego, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le Province hanno ha autorizzato la preparazione tassidermia possono essere detenuti dal privato.

 

Art. 6

Adempimenti ed obblighi.

1. Il tassidermista deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare deve indicare la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonché le generalità del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne è venuto in possesso.

2. Il tassidermista deve altresì compilare apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1.

Una copia del suddetto modulo deve essere consegnata al proprietario delle spoglie ed una inviata alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia competente entro 48 ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette deve essere apposto un contrassegno inamovibile, approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia, indicante il numero di riferimento nel registro di cui al comma 1.

4. Le Province possono La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria può richiedere la disponibilità dell'animale.

Nel caso di disponibilità permanente la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rimborsa le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

 

Art. 7

Sanzioni.

1. Le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione, da parte della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente, delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 7, comma 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. (3)

2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 8

Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

 

Art. 9

Norme transitorie.

1. I tassidermisti già autorizzati a svolgere la propria attività ai sensi del Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3, sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione purché, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dichiarino, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, di svolgere attività di tassidermia con iscrizione presso il Registro delle imprese artigiane.

La dichiarazione deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente competente nonché, per conoscenza, alla Regione.

2. (abrogato) (4)

 

1) Il presente regolamento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale.

L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.

2) Lettera così modificata da comma 1 art. 27 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha soppresso alla fine le parole “, di cui uno in rappresentanza della categoria di tassidermisti”.

3) Comma modificato da art. 1 del regolamento regionale 6 dicembre 2001, n. 4.

4) Comma abrogato da art. 1 regolamento regionale 14 ottobre 2002, n. 3.

 

 

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 7

Tassidermia ed imbalsamazione

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.

 

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Bur n. 76 del 29/08/2006  (Codice interno: 191288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 194 del 10 agosto 2006

Legge regionale 9 dicembre 1993 n.50. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

 

Art. 33: tabelle perimetrali.

Il Presidente

Visto l'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo

venatorio", che detta disposizioni in ordine alle tabelle da apporsi al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime

venatorio e fa carico al Presidente della Giunta regionale di stabilire il modello delle tabelle medesime;

Considerato che potranno essere sottoposte a particolare regime venatorio le aree denominate Zps (zone di protezione speciale)

ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee ( direttiva "Uccelli") e 92/43/Cee (direttiva "Habitat");

Ritenuto di dover provvedere anche per il modello di tabella per la perimetrazione delle suddette aree;

Su conforme proposta dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche

in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta

1. Il modello di tabella, da apporsi secondo le modalità stabilite dall'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 al fine

di delimitare le aree ZPS soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee e 92/43/CeeE,

deve avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm 25 di altezza e cm. 33 di larghezza;

b) recare al centro la scritta :

 

REGIONE DEL VENETO

RETE NATURA 2000

Direttive

79/409/CEE E 92/43/CEE

Zona di Protezione Speciale

 

c) essere predisposta in colore marrone con dicitura in bianco;

2.si da atto che la tabellazione oggetto del presente decreto è a cura delle Amministrazioni provinciali e deve essere completata prima dell'apertura generale della stagione venatoria 2006/2007;

3.copia del presente decreto verrà trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonché alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale.

Galan

 

TOP

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Bur n. 101 del 27/07/2021 (Codice interno: 453479)
DELIBERAZ. DELLA GIUNTA REGIONALE n. 969, 13-07-21
Istituzione tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993. [Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993, nell'ottica di un approccio sinergico su tutto il territorio regionale soggetto a pianificazione faunistico - venatoria.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita viene individuato
nell'articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:
· per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
· per la tutela del suolo;
· per motivi sanitari;
· per la selezione biologica;
· per la tutela del patrimonio storico-artistico;
· per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.
Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:
· esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
· praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.:
Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione può autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:
a. dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonché da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. "coadiutori nel controllo della fauna selvatica");
b. dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
c. dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta pertanto uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest'ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, è necessario individuare per tempo le realtà produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.
L'articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha tuttavia modificato l'articolo 19, comma 2 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.
Detta esclusione ha comportato:
l'inapplicabilità, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, a norma del quale le ex Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;
· l'inapplicabilità dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l'irrisarcibilità degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;
· la "rivisitazione" della strategia regionale volta all'eradicazione e comunque al contenimento della nutria, e ciò anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di "fauna selvatica" (e quindi protetta) allo status di "specie nociva" alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:
· trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);
a. possibilità di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).
Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.
Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n. 157/1992, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate dal citato articolo 19.
La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha successivamente definito le misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.
Con D.G.R. n. 1545 del 10 ottobre 2016 veniva approvato il piano triennale di eradicazione della nutria, successivamente prorogato con DD.D.R. n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.
Alla riforma di Province e Città Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale
2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia" e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8
agosto 2014, n. 25" "Definizione del modello organizzativo", che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.
Al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altresì previsto l'istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.
In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 è stato modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'I.S.P.R.A.: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie "problematiche" di fauna selvatica. Con la medesima legge è stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che "le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza" e "dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza".
Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, è stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.
Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con D.G.R. n. 1864/2019».
A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di: "controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;"
· "supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;"
· "supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;"
· "attività di gestione faunistica delle specie aliene".
In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 aveva già disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.
In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di
trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca (conclusosi il 30 settembre 2019), oltre a quelli adottati dalla Regione per la specie nutria e cinghiale, rispettivamente con DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 e DGR n. 1155 del 19 luglio 2017, in parziale modifica della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.
L'adozione dei piani di controllo di nutria e cinghiale si sono resi necessari in quanto tali specie rappresentano, ad oggi, le principali, emergenze faunistiche la cui incontrollata proliferazione causa ingenti danni alle attività antropiche, tra cui gli ingenti danni alla rete idraulica del territorio dovuto alla consuetudine di questa specie di scavare gallerie e tane ipogee dallo sviluppo generale di diversi metri, e alle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché i rischi alla circolazione stradale. Da ultimo, si aggiunge il potenziale rischio sanitario rappresentato peste suina africana (sorveglianza passiva delle popolazioni di cinghiale).
La sentenza n. 21/2021 della Corte Costituzionale, decisione seppur riferita ad una norma della Regione Toscana, ha dato evidenza della piena legittimità della norma regionale (art. 17 comma 2 L.R. 50/1993) sul coinvolgimento, di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dalla norma statale, in quanto ricoprono, nell'esercizio della loro attività, una funzione pubblica nell'attuazione dei piani di controllo, a seguito di specifica formazione e autorizzazione, per la tutela dell'ambiente, della fauna e della salvaguardia delle produzioni agricole, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.
Detti piani di controllo riguardano, in particolare, le seguenti specie invasive: nutria, cinghiale, volpe, cormorano, istrice, corvidi, colombo di città, tasso, daino, minilepre, per le quali vi è la necessità di interventi di controllo finalizzati a contenerne le popolazioni e quindi i danni arrecati alle attività antropiche. I piani in parola prevedono diverse modalità operative a seconda dei contesti territoriali di applicazione.
L'implementazione delle azioni e delle misure degli interventi di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione, previste dai summenzionati piani, necessitano di un'attività di coordinamento delle azioni medesime al fine di garantire una maggiore incisività delle stesse dando, nel contempo, risposte efficaci e tempestive ai diversi portatori di interesse e realtà produttive presenti sul territorio.
Durante un incontro tenutosi il 14 giugno 2021 con i rappresentanti delle Associazioni venatorie, Associazioni agricole regionali, dell'AMBI Veneto e Parco Regionale dei Colli Euganei, tutti i presenti hanno concordati sulla necessità dell'istituzione del tavolo tecnico, in particolare per l'attuazione dei Piani di controllo e contenimento delle specie nutria e cinghiale che, oggi rappresentano le principali emergenze faunistiche in Veneto.
Tutto ciò premesso, si propone quindi l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive di supporto all'attuazione dei piani di controllo (già adottati o in corso di adozione) con le seguenti rappresentanze:
. Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
· Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
· Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
· un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria;
· un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria.
. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
· un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
- un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
· un rappresentante dell'ANBI Veneto.
Il tavolo tecnico si occuperà, in particolare, dei seguenti aspetti:
· verificare lo stato di attuazione dei piani;
. formulare proposte su possibili attività di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
· formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
. formulare proposte per il superamento di eventuali criticità nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all'intero dei piani di controllo.
La nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sarà formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;
VISTA la L.R. n. 50/1993;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1143/2014;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;
RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;
PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTA la L.R. n. 19/2015;
VISTA la L.R. n. 15/2016;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L. R. n. 18/2016;
VISTA la L.R. n. 30/2018;
CONSIDERATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019;
VISTE le DD.G.R. n. 1545/2016, n. 598/2017, n. 1155/2017;
RICHIAMATE le DGR n. 357/2019, n. 1080/2019, n. 537/2020 e n. 697/2020;
VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;


delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il Tavolo tecnico di coordinamento, con funzioni consultive, per la programmazione e attuazione dei Piani di controllo delle specie invasive adottati ai sensi degli artt. 19 comma 2 Legge 157/1992 e 17 comma 2 L. R. 50/1993 composto dalle seguenti rappresentanze:
. Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
· Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
· Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
· un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria;
· un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
· un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
. un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;
· un rappresentante dell'ANBI Veneto.
Il tavolo tecnico si occuperà di:
· verificare lo stato di attuazione dei piani;
. formulare proposte su possibili attività di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
· formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
. formulare proposte per il superamento di eventuali criticità nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all'intero dei piani stessi.
3. di disporre che la nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sarà
formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

           

 

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Bibliografia:

- Uccelli d'Europa, di Bertel Brunn e Arthur Singer, casa editrice Mondadori.

- Guida Pratica all'Ornitologia, di Rb Hume e Peter Haiman, casa editrice I.S.B.N.

- Birdwatching, di A. Van Den Berg, T. Van Der Have, G. Keijl, D. Mitchell, casa editrice DeAgostini.

- Uccelli, di Gianfranco Bologna, casa editrice Mondadori.

- La Caccia, di Kurt G. Blüchel, casa editrice Gribaudo Könemann.

- Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti in Provincia di Treviso, a cura dell'Associazione Faunisti Veneti, curato da Francesco Mezzavilla e Katia Bettiol.

- Ali, di Giuseppe Frigo, Fabio Garbin, Paolo Spigariol, casa editrice Magnus.

- Atlante Ornitologico, di Ettore Arrigoni degli Oddi, casa editrice Hoepli.

- Gli Uccelli d'Europa, casa editrice Fratelli Melita.

 

 

 

 

 

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