Funghi e rane:

La legge
Regionale 19 agosto 1996, n°23: disciplina della raccolta e
commercializzazione
dei F U N G
H I E P I G E I freschi e conservati,
è stata modificata ed integrata con la L. R.
7/12.
Novità per la raccolta funghi ambito del
Montello: vedi pagina niziale
E’ stata modificata la normativa per la raccolta
dei funghi nella Regione del Veneto.
Queste sono le principali novità introdotte dalla
L.R. 7/2012: modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 “Disciplina
della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati”.
1) la
sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di
versamento facente titolo per la raccolta dei funghi;
2)
l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero;
3)
l'inasprimento delle sanzioni amministrative per la violazione della
legge. Autorizzazioni e permessi in essere alla data di entrata in
vigore della L.R. 7/2012 (18 febbraio 2012) conservano validità fino
alla data di rispettiva scadenza.
La normativa a cui fare riferimento è la L. R.
23/96 e la D.G.R. 739/12 (riportata di seguito).
Per la raccolta
dei funghi epigei spontanei è necessaria la ricevuta di versamento
(titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui
sotto e un documento di identità (quindi non più il tesserino).
Gli enti
competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono: le
Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani); gli enti
gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura); gli enti gestori
dei parchi; il presidente della regola per i territori regolieri; le
province per la restante parte del territorio regionale. Il titolo è
valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo
hanno rilasciato.
Sono esentati dal titolo i proprietari dei
terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i
regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli
aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi;
gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la
raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche
se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come
individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”. Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono,
su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono
essere esentate dal pagamento del contributo.
Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere
in possesso di documento di identità e comprovare i titoli che
consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento
di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
Le autorizzazioni speciali per scopi determinati
(studi, mostre, seminari e altre manifestazioni di interesse
micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della
Giunta regionale, ovvero dall’ente gestore nel caso in cui il
territorio ricada nell’ambito del Parco.
La raccolta
giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata
complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti
specie:
-
AGROCYBE
AEGERITA (Pioppini)
-
AMANITA
CAESAREA (Ovoli)
-
BOLETUS
gruppo edulis (Porcini)
-
CALOCYBE
GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
-
CANTHARELLUS
CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
-
CANTHARELLUS
LUTESCENS (Finferla)
-
CLITOPILUS
PRUNULUS (Prugnolo)
-
CLITOCYBE
GEOTROPA
-
CRATERELLUS
CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
-
MACROLEPIOTA
PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
-
MORCHELLA
tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
-
POLYPORUS
poes caprae
-
TRICHOLOMA
gruppo terreum (morette)
-
RUSSULA
VIRESCENS (verdone)
La ricerca dei
funghi è vietata durante le ore notturne, è vietato l'uso di
rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato
umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della
vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie.
È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi
all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed aerati.
È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi
specie.
Le giornate di
raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli
enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività
infrasettimanali.
La raccolta di
funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi
di gestione: nelle riserve naturali integrali; nelle aree ricadenti
in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali
regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; nelle aree
specificatamente interdette dalla Giunta regionale.
È vietato
inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per
una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i
funghi sono concentratori di elementi inquinanti).
Gli enti
preposti al rilascio del titolo per la raccolta possono definire
ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle
quali vietare la raccolta dei funghi.
Per la
violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da € 50,00 a € 208,00
per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la
raccolta; da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta
dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in
violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta
regionale; euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso,
di funghi raccolti oltre la quantità consentita; euro 20,00
moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti
oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea
(chiodini); da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai
seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non
commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel
limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è
consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le
caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione
della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA
CAESAREA allo stato di ovolo chiuso; da euro 52,00 a euro 104,00 per
ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalità di
raccolta. Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96,
fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per
i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli
estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere
distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo
controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.
Nella
fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca
riguarderà solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre
disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto. Nei casi di
recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi
viene revocata.
All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24
novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modificazioni
Testo della L. R. Veneto 19 agosto 1996, n.
23 (BUR n. 76/1996) con le modifiche apportate con la L. R. 7/12.
DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E
CONSERVATI
TITOLO I
Finalità
Art. 1 -
Finalità.
1. La presente
legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e
la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e
l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del
territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a
quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
TITOLO II
Raccolta dei
funghi
Capo I
Autorizzazione
e limiti alla raccolta
Art. 2 - Titolo
per la raccolta.
1. Costituisce
titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la
ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare
nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del territorio di propria
competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle
province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto
previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti
gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente
gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali
regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo
strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi
naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova
applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal
presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta
del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di
validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono
esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli
usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i
titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi
diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti
di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta
i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non
residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3
devono essere in possesso di documento di identità in corso di
validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di
cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate
nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta
regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo
6;
b) le categorie
di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle
previste dal comma 3.
6. Nell’ambito
della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli
enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare
pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei
funghi.
Art. 2 bis -
Famiglie regoliere.
Articolo
abrogato
Art. 3 - Limiti
di raccolta.
1. La raccolta
giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata
complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti
specie:
a) AGROCYBE
AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA
CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS
gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE
GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS
CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS
LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS
PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE
GEOTROPA;
i) CRATERELLUS
CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA
PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA
tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS
poes caprae;
m) TRICHOLOMA
gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA
VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di
cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da
un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
3. La raccolta
di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e
scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
4. Per tutti i
funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le
caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione
della specie di appartenenza.
5. È vietata la
raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
6. Nessun
limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del
fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in
possesso.
Art. 4 -
Modalità di raccolta.
1. La ricerca
dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella
raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo
deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a
consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la
distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto
obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della
raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati
atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n.
352.
5. È altresì
vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 -
Divieti di raccolta.
1. La raccolta
di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti
organismi di gestione:
a) nelle
riserve naturali integrali;
b) nelle aree
ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi
naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree
specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di
criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi
selvicolturali;
d) in altre
aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate
dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
1 bis. Nelle
aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio
regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni
separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta
regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.
2. La raccolta
è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta
l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad
uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari
stessi.
3. È vietato
inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per
una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 6 -
Limitazioni temporali.
1. La Giunta
regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione
degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla
raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi
nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed
abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino
e radici delle piante componenti il bosco.
2. La Giunta
regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di
una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da
Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche,
sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2.
Art. 7 - Corsi
didattici.
1. Ai sensi
dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale,
possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche
riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale
collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della
flora fungina.
Capo II
Deroghe e
raccolta a fini economici
Art. 8 -
Autorizzazione speciale.
1. Il
Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale
autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo
per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di
scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del
territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi
naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari
ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o
didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per
studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale
autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed
è rinnovabile.
2. Per il
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le
associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un
calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.
3. Alla fine di
ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le
proprie attività e gli studi effettuati.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo
organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal
titolare della autorizzazione medesima.
Art. 9 -
Deroghe per le zone montane.
1. Le Comunità
montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei
Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti
possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all’art 3,
fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1
dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 -
Agevolazioni alla raccolta.
1. A coloro che
effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate
le seguenti agevolazioni:
a) accedere
alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai
limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della
quantità prevista al comma 1 dell’art 3.
2. Le
agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di
residenti:
a) coltivatori
diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di
beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di
cooperative agro-forestali.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 11 -
Commercializzazione.
1.
L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e
alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e
7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti
idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita
dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere
adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al
comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere
allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume
l'incarico di vendita.
3. La Giunta
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua le strutture territoriali competenti al
riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le
relative modalità.
4. La vendita
dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita
previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle
Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite
dalla Giunta regionale ai sensi del l’art 32, lettera g), dello
Statuto.
5. Per quanto
non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio
1995, n. 376.
TITOLO IV
Vigilanza e
sanzioni
Art. 12 -
Vigilanza.
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del
Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma
dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di
polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e
ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile
sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali
e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale
indicato dal l’art 16 della LR 53/74 e dall'articolo 4 della LR
42/87.
1 bis. Ai sensi
del primo comma dell’articolo 16 della LR 53/74, i regolieri e gli
aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di
guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere
attività di vigilanza di cui al comma 1.
2. Nelle aree
protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il
coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 -
Sanzioni amministrative.
1. Per la
violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro
50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il
titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro
78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di
fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell’articolo
2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali
disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00
moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti
oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00
moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti
oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie
armillaria mellea (chiodini);
e) da euro
52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni
previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro
52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni
previste all’articolo 4;
g) da euro
78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui
all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo
restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di
reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve
essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato,
previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del
comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando
la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa
pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi
successivi alla commissione della precedente violazione viene
commessa un’altra violazione della stessa indole.
4. La
reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in
misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna
violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro
cumulabili.
6. Per
l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per
l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano
applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema
penale” e la LR 10/77 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti
all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale” e loro successive modificazioni.
TITOLO V
Disposizioni
finali
Art. 14 -
Istituzione Ispettorati micologici.
1. Presso ogni
Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno
dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato
micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase
transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli
Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture
già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio
sanitarie medesime.
Art. 15 -
Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La Giunta
regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge
ai sensi della lettera g) del l’art 32 dello Statuto, emana
disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 16 -
Introiti.
1. I
raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo
variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
applicate per violazione delle norme della presente legge sono
corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è
commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e
sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per
l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al
presente articolo, le destinano per interventi di tutela e
salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
Art. 17 -
Abrogazione.
Art. 18 - Norma
transitoria.
 |
Legge
Regionale n° 53 del 15 novembre 1974: norme per la tutela di
alcune specie della fauna inferiore e della flora.
|
Norma
legislativa |
Articoli |
Euro |
Distruggere,
alterare nidi o vendere uova, larve o adulti della formica rufa
(escluso scopo didattico). |
3, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Raccogliere
uova o girini di tutte le specie di rane. |
5, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Catturare rane
nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile |
5, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Catturare
lumache Helix dal 1° aprile al 30 giugno |
5, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Nel periodo
consentito, possono essere raccolti massimo 1 kg giornaliero a
persona di lumache e rane, salvo che la raccolta non sia
interdetta dal proprietario del fondo. |
5, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Raccolta
notturna di lumache e rane da un’ora dopo il tramonto ad un’ora
prima della levata del sole. |
5, 17/1-a,
LR n°53/74 |
15,00 |
Raccogliere
oltre un kg d’asparagi selvatici, muschi e licheni, e di sei assi
floreali (escluso proprietario).
E’ vietato il
danneggiamento o l’estirpazione di tali piante. |
8, 17/1-c,
LR n°53/74 |
10,32 |
Commerciare le
piante spontanee o parti di esse. |
10, 17/1-e,
LR n°53/74 |
25,00 |
