Scuola Faunistica Veneta Tel. 360.466786

 

Sentenze varie in materia di caccia e non solo

 

Sentenze ANIMALI

Contravvenzione art. 727 secondo comma C. P.

La Quota art 10 l. 157/92 non va intesa come quota massima

Maltrattamento animali

Tortora dal collare

Uso di richiami vivi e maltrattamento di animali

Natura del reato di maltrattamento

Illegittima la cattura di lepri i periodo riproduttivo

Illegittimità ordinanza del sindaco di abbattere le nutrie

Detenzione penalmente rilevante di animali

Maltrattamento e comportamenti insopportabili

Maltrattamento di animali e nozione di necessità

Trasporto animali e sanzioni applicabili

Illegittimità prelievo storno

Legittimità sospensione porto di fucile

Illegittimità ordinanza rimozione animali

Regione veneto: norme in deroga

Requisiti per la configurabilità dell'abbandono di animali

Il collare elettrico è incompatibile con la natura del cane

Richiami vivi non inanellati

Illegittimità cattura uccelli selvatici da richiamo

Utilizzo specie esotiche e selvatiche per manifestazioni fieristiche

Legittimazione ENPA

Venezia: leg.tà ordinanza del sindaco, cattura e soppressione colombi

Liguria: annullato regolamento prov. di Savona richiami vivi

Legittimità ordinanza di divieto alimentazione piccioni

Maltrattamento animali: inapplicabilità leggi speciali (caccia)

Allenamento e addestramento cani con sparo

Detenzione di animali costituenti pericolo per la salute e l'incolumità

Elementi costitutivi del reato di maltrattamento

Elementi costitutivi del reato di abbandono animali

Esercizio della caccia con mezzi vietati

Detenzione uccelli in gabbie anguste

Illegittimità ordinanza comunale abbattimento piccioni

Utilizzo di richiami privi di anello

Animali utilizzati a fini sperimentali

Maltrattamento di animali: carenza cibo e ambienti ristretti

Divieto all'uso di animali negli spettacoli circensi

Caudotomia

Toscana, ordinanza abbattimento piccioni

Affidamento di un cane ad un canile privato.

Maltrattamento animali da circo.

Maltrattamento di animale ed elemento soggettivo

Novità di rilevanza penale in acqua-coltura

Fauna alpina

Piccioni

Specie non cacciabili

Detenzione fauna selvatica

Zone di protezione degli uccelli

Valichi montani e ZPS

Soppressione di cani randagi

Uccellagione e risarcimento danni

Confisca e affidamento

Impiego degli animali nello spettacolo

Codice CITES

 

Sentenze ARMI

Carabina con visore notturno

Legittimità revoca licenza di caccia per guida in stato di ebbrezza

Legittimità revoca licenza per ferimento accidentale

Mezzi vietati e uso delle mani

Legittimità revoca porto d'armi per problemi alcool

Revoca porto d'armi per frequentazione di soggetti con reati gravi

Revoca porto d'armi per precedenti

Legittimità diniego rinnovo

Diniego Licenza per abusi

Legittimità revoca porto fucile per uso caccia

Legittimità diniego licenza di porto d'armi.

Divieto di portare armi per le guardie volontarie venatorie

Revoca licenza porto di fucile per omessa custodia

Lombardia: reg.to provinciale e divieto dell'uso di munizioni al piombo

La querela  sufficiente per la revoca del porto di fucile

Esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati

Confisca armi detenute e portate legittimamente

Porto d'armi per le guardie zoofile

Emilia Romagna munizioni atossiche

Uso di fucile con puntatore laser.

Caccia con mezzi vietati

Atteggiamento di caccia.

Trasporto armi ed esplosivi nei parchi.

 

Sentenze VARIE caccia

Legittimità revoca licenza di caccia per abbandono arma da fuoco

Mezzi leciti e vietati per l'esercizio della caccia

Legittimità revoca porto di fucile per ferimento involontario

Differenza tra uccellagione e art 544 ter C.P.

Legittimità diniego licenza di caccia per aver usato un arma giocattolo

Legittimità diniego licenza di caccia per frequentazione di pregiudicati

Legittimità revoca licenza di caccia per denunce plurime

Legittimità diniego rilascio porto d'armi anche dopo remissione di querela

Preapertura della caccia in Campania

Campania, piano faunistico scaduto

Legittimità revoca della licenza per molestie sessuali su minore

Legittimità regolamento per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale

Legittimità revoca licenza per bracconaggio

Elemento soggettivo nel reato di maltrattamento animali

Furto venatorio

Diniego rinnovo licenza per vari reati

Caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati

Diniego rinnovo licenza per uccellagione

Legittimo revoca porto d'armi per precedenti violenza privata

Caccia con uso di fari

Parchi nazionali: tabellazione

Legittimo diniego rilascio porto d'armi dopo lo smarrimento di un fucile

Legittimo diniego rilascio porto d'armi per motivi di salute

Legittimo revoca porto d'ardi per chi ha partecipato indirettamente a bracconaggio

Illegittimità delibera Marche per prelievo ungulati in selezione

Apertura sulla neve fuori dalla zona Alpi

Richiamo non funzionante

Tabellazione aree protette

Illegittimità piano di controllo e abbattimento volpi

Illegittimità parere INFS che suggerisce di ridurre le catture 10%

Confisca ai sensi art. 4, L. 157/92

Legittimità revoca licenza di caccia per bracconaggio

Articolo 30 h, L. 157/92

Sicilia: illeg.tà calendari venat. senza valutazione incidenza amb.le

Norme della regione Liguria: nuovo calendario

Illegittimità costituzionale Legge regionale Abruzzo 28 gen 2004

Calendario venatorio Abruzzo

Normativa della R. Toscana: tesserino in Az. Agri Turistico Venatoria.

Prescrizione del reato e confisca del richiamo

Rinnovo della licenza di caccia

Norme della Provincia di Bolzano

Abruzzo: gestione faunisico-venatoria

Calendario venatorio e dati I.S.P.R.A.

Caccia e furto venatorio

Caccia in aree contigua parco nazionale

Sospensione preapertura in Campania

Accesso agli ATC delle aree contigue dei parchi nazionali

Agenti provinciali e attività venatoria

Calendario venatorio Liguria

Calendario venatorio Regine Abruzzo

Cacce in deroga: Sardegna

Nozione di esercizio dell'attività venatoria

Sentenza Corte Costituzionale: deroghe.

Silenzio venatorio

Piano faunistico regionale Puglia

Attività della Polizia Giudiziaria

Convenzione di Berna

Competenza delle Guardie Giurate Volontarie

Transito con armi in area protetta

Associazioni venatorie

Confisca fucile

Uccellagione

Danni da fauna selvatica

Sentenza: Azienda Faunistica Venatoria "La Piave"

Tabellazione aree con divieto di attività venatoria

Sequestro dell'arma da caccia

Rapporti tra legge sulla caccia e codice penale.

Richiami meccanici

Nozione di esercizio della caccia.

TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 lug 09.  Az. agri tur. venatorie.

Uccellagione mediante reti.

Furto venatorio.

Uso dei fari.

Caccia in aree protette.

Caccia in periodo di divieto generale.

 

Alcuni chiarimenti relativi alle domande più frequenti

Che cosa sono le "cacce in deroga"?

I quantitativi di uccelli cacciabili sono stabiliti dalla L. 157/92, ma alcune regioni visti i danni causati all'agricoltura da alcuni uccelli, fatte le dovute considerazioni, avvalendosi dell'art. 9, com. 1, lett. c), della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli, hanno promulgato una legge regionale con cui si sono stabiliti dei carnieri in "deroga" alla citata L. 157/92.

 Come vanno segnati sul tesserino regionale (Veneto)?

Vanno segnati sul tesserino regionale a fine giornata di caccia, a differenza delle altre specie di migratoria che vanno segnate appena incarnierate, ed a differenza della selvaggina stanziale che va segnata appena abbattuta.

 Fanno cumulo con i carnieri di migratoria?

Assolutamente No. Sono cacce in deroga e non hanno niente a che vedere con i carnieri della migratoria. In sostanza un cacciatore può (ipoteticamente) abbattere 25 allodole (e segnarle se le raccoglie), altri 20 storni, 20 fringuelli, ecc.

Nel tesserino Veneto ci sono dei foglietti che vanno compilati periodicamente con i totali degli abbattimenti in deroga e consegnati alla provincia (consegnateli alla vostra associazione che provvederà ad inoltrali).

 Ma se sono a capanno posso anche andare a caccia vagante?

Un cacciatore può effettuare 3 uscite a vagante con altre 2 uscite da appostamento (temporaneo), il che significa che i "capannisti" possono fare 5 uscite a capanno, ma attenzione solo per tre giorni (vagante) possono uscire dal capanno col fucile carico. Ovviamente se un "capannista" ha segnato l'uscita da appostamento e decide al pomeriggio di andare a camminare dovrà segnare anche l'uscita vagante, stando attento a non fare più di tre vaganti alla settimana (nella zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il presidente di zona).

 Se sono a capanno e mi passa un fagiano posso sparare?

La caccia da appostamento esclude solo l'abbattimento di beccacce e beccaccini, il resto è carniere possibile, ricordandosi che fagiani e lepri, essendo stanziali, vanno segnati subito dopo l'abbattimento (nella zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il presidente di zona).

 Che richiami posso usare per le cacce in deroga?

Si possono usare soggetti impagliati di selvaggina cacciabile, civette e falchi di plastica (assolutamente No vive), richiami vivi di cattura (bottaccio, sassello, cesena, merlo, allodola, pavoncella e colombaccio) massimo 10 per cacciatore (40 per cacciatore appostamenti fissi e mx 10 per specie) e non importa da che provincia provengono, purché abbiano la documentazione e gli anelli in regola, si possono usare richiami vivi d'allevamento senza limite numerico (con documenti e anello), e quindi anche delle specie oggetto della deroga (salvo diversa indicazione sulla documentazione che li accompagna), si possono usare stampi di plastica, paglia, legno o cartone di qualsiasi tipo, giostre rotanti o con movimenti a batteria, purché non emettano anche suoni di richiamo, si possono usare fischietti a bocca o a mano ma Mai richiami a funzionamento elettrico o elettronico. Una curiosità, sembra che le pispole rispondano bene a dei cd appesi con del filo da pesca. Attenzione anche il telefonino se utilizzato come richiamo elettronico può essere sequestrato (sequestro penale) dalle guardie provinciali che in questo caso sequestrano solo il telefonino lasciando la scheda sim al trasgressore.

Per ogni altra richiesta siamo a disposizione. 

 

 

 

 

Sentenze varie in materia di caccia e animali

 

 

Cass. Sez. III n. 48459 del 9 dicembre 2015. Carabina con visore notturno. Si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di caccia (in considerazione di ciò, la Corte ha rilevato che il giudice di merito, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della legge n. 157 del 1992, atteso che gli stessi sono stati trovati in possesso di una carabina sulla quale era stato montato stabilmente un visore notturno diretto all'individuazione degli animali al buio).

 

TAR Toscana, Sez. II, n. 1521, del 10 novembre 2015. Legittimità revoca porto di fucile uso caccia per abbandono di arma da fuoco. La revoca disposta dal Questore trae origine da un episodio che, pur non avendo provocato danni, è stato ritenuto dall'Amministrazione sintomatico di una insufficiente affidabilità del ricorrente. Tale valutazione non appare né irragionevole, né sproporzionata, né immotivata, tenuto conto che dimenticarsi un'arma in un luogo a tutti accessibile costituisce un fatto oggettivamente grave e pericoloso, che nel caso di specie non ha avuto conseguenze significative solo perché l'arma è stata ritrovata dalla Polizia provinciale. Questa circostanza ha assunto rilievo in sede penale, ma non può incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, che ha una finalità eminentemente preventiva, rispetto alla quale anche la valutazione della personalità del soggetto coinvolto non può assumere un ruolo decisivo, a fronte del comportamento oggettivamente negligente del predetto nella custodia delle armi; e d'altra parte la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto che una condotta di tal genere è idonea a legittimare la revoca del porto d’armi.

 

TAR Campania (NA), Sez. V, n. 5205, del 6 novembre 2015. Legittimità revoca porto di fucile uso caccia per guida in stato di ebbrezza. L’abuso di bevande alcoliche, in considerazione dei noti effetti negativi circa il controllo dell’inibizione, la perdita della coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema percettivo, fino ai casi più gravi di incoscienza indotta dall’assunzione di dosi elevate, assume particolare rilevanza in materia di armi per cui non è affatto irragionevole la valutazione della specifica rischiosità della grave condotta contestata ai fini della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Infatti, l’alterazione psicofisica connessa allo stato di ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione, al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sé stesso o a terzi. Quanto al segnalato decorso di un ampio arco temporale dal verificarsi dell’episodio (dal 2006 al 2014), va osservato che il semplice trascorrere del tempo non può di per sé impedire la valutazione del rischio riferita al fatto commesso.

 

Cass. Sez. III n. 46526 del 24 novembre 2015. Mezzi leciti e vietati per l'esercizio della caccia. Devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad  abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il legislatore, nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell'arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita, poiché in materia di caccia non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4579. Del 30 settembre 2015. Legittimità revoca porto fucile uso caccia per ferimento involontario di un compagno durante battuta di caccia. Il Collegio ritiene che gli elementi descrittivi della dinamica dell’incidente (inattesa caduta non controllabile, il fucile carico perché in corso di battuta di caccia, etc.), così come la sua incensuratezza, il non aver mai abusato delle armi, e la necessità di dotarsi dell’arma oltre che per l’esercizio venatorio anche per espletare l’attività di “ giudice federale cinofilo”, non siano elementi idonei a dimostrare l’illogicità manifesta del provvedimento restrittivo adottato dal Prefetto, che ha lo scopo di impedire il verificarsi di episodi anche occasionali lesivi della incolumità delle persone e della sicurezza pubblica, derivati da un impiego non adeguatamente prudente dell'arma. Purtroppo, la cronaca degli incidenti di caccia fornisce, ogni anno, un quadro allarmante; è noto anche che un utilizzo che consideri le caratteristiche di funzionamento e adotti le più comuni regole di prudenza potrebbe ridurre gli incidenti occasionali, dovuti a cadute (tutti i fucili da caccia sono dotati di sicure che bloccano il grilletto quando l’arma non è in uso), anche se, è altrettanto notorio, che nemmeno le sicure dei fucili sono “sicure” al 100%, perché non permettono di bloccare la batteria dell’arma, ovvero quel meccanismo che dà luogo allo sparo. Ecco, allora, che diventa essenziale l’utilizzo d’indispensabili accorgimenti di massima prudenza nel maneggio dell’arma (ad es., viene consigliato di attivare il congegno che blocca il grilletto in tutte le situazioni in cui l’arma non è in uso, anche durante la stessa battuta di caccia, specie se si è ancora in cerca della preda e del giusto appostamento), onde evitare anche incidenti occasionali, come quello avvenuto nel caso di specie.

 

Cass. Sez. III n. 40751 del 12 ottobre 2015. Differenza tra uccellagione e art. 544ter codice penale. Non v'è  alcun rapporto di specialità tra i reati di cui all'art. 30, legge n. 157 del 1992, e il  delitto di cui all'art. 544-ter c.p. L'esercizio dell'uccellagione, nello specifico - così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544-ter, cod. pen., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione dell'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto). Il reato di uccellagione di cui all'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., né quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1864, del 29 luglio 2015. Legittimità diniego rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia per porto abusivo di pistola giocattolo priva di tappo rosso. La licenza di porto d’armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1852, del 28 luglio 2015. Legittimità rigetto della licenza di porto di fucile uso caccia per frequentazioni di soggetti pregiudicati. Ferma restando la rilevanza dirimente delle condanne ricevute il ricorrente non ha prospettato né in sede procedimentale, né in corso di giudizio, alcun elemento idoneo a confutare le valutazioni dell’Amministrazione, per esempio con riguardo alle contestate frequentazioni con soggetti pregiudicati.

 

TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 893, del 25 giugno 2015. Legittimità revoca licenza porto di fucile uso caccia per denunce plurime. E’ legittima la revoca licenza porto di fucile per esercizio della caccia su un veicolo a motore con mezzi vietati (carabina adoperata nel passato in guerra per colpire bersagli a distanza di 1.300 metri) e in orario notturno.

 

Cass. Sez. III n. 36377 del 9 settembre 2015. Contravvenzione di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen. Riguardo alla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., va precisato  che la norma sanziona non la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ma richiede anche che le stesse siano produttive di gravi sofferenze

 

TAR Toscana, Sez. II, n. 841, del 1 giugno 2015. Legittimità revoca della licenza di porto fucile per uso caccia a seguito ferimento accidentale. Non v’è dubbio che nella fattispecie in esame sussistessero tutte le condizioni idonee a giustificare l’adozione sia del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, che della misura interdittiva essendo emersi dall’attività istruttoria condotta dall’amministrazione elementi sufficienti a ingenerare il convincimento che il ricorrente non desse affidamento di non abusare delle armi, e ciò a prescindere dalla effettiva responsabilità del medesimo nelle vicende per cui è causa da accertare nelle sedi giudiziarie competenti. Il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

 

TAR Campania, Sez. II, n. 1053, del 19 maggio 2015. Legittimità regolamento per la gestione e l'esercizio venatorio al cinghiale. Il provvedimento della Provincia che regolamenta l’attività venatoria è illegittimo quando è in netto contrasto con le norme sovraordinate e non anche quando si limita, più semplicemente, ad una concreta organizzazione dell’attività venatoria, anche radicalizzando misure di rispetto della fauna selvatica. Nel caso di specie, la Provincia, in chiara attuazione del calendario venatorio approvato dalla Regione, ha regolamentato la caccia al cinghiale, prevedendo zone limitate e predeterminate di caccia, assegnandole, con criterio di rotazione, alle singole squadre autorizzate. La Provincia ha, quindi, fatto corretto esercizio di un’attività discrezionale a lei affidata dal legislatore, limitando, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, l’attività venatoria, che, peraltro, non risulta particolarmente frustrata. La Provincia è, quindi, riuscita a raggiungere un corretto punto di equilibrio tra esigenze venatorie e motivi di rispetto della fauna selvatica, nel rispetto delle norme sovraordinate.

 

TAR Toscana, n. 635, del 20 aprile 2015. Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per molestie sessuali su minore. Assolutamente rilevante e decisivo nella prospettiva della revoca del provvedimento autorizzatorio al porto di fucile, si presenta l’episodio di molestie sessuali ad una minore di 15 anni. Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un episodio che evidenzia un comportamento sicuramente incompatibile con quella valutazione prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base dell’istituto autorizzatorio. Del tutto irrilevante è poi il fatto che si sia trattato di un comportamento che non è poi sfociato in una sentenza di condanna, per effetto della mancanza della querela da parte del soggetto offeso dal reato.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2106, del 27 aprile 2015. La quota ex art. 10, c. 3, l. 157/1992 da destinare a protezione della fauna selvatica sottratta all’attività venatoria, non va intesa come quota massima. Le quote di territorio ex art. 10, comma 3 che la legislazione statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e regionale di recepimento, destina a protezione della fauna selvatica, non rappresentano limiti massimi invalicabili in grado di condizionare il potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle aree da destinare a parco nazionale. Si tratta, al contrario, di soglie minime di protezione, che, come tali, possono essere superate, specie laddove vengano in considerazione territori di particolare importanza sotto il profilo faunistico e naturalistico. In altri termini, fermo restando l’obbligo di destinare, anche in assenza di aree di particolare pregio naturalistico, alla protezione della fauna selvatica almeno una percentuale, dal 20 al 30%, di territorio regionale, nulla impedisce allo Stato o alla Regione di estendere la percentuale di protezione e di sottrarre all’attività venatoria, nella delimitazione dei confini dei Parchi nazionali, aree più estese rispetto a quelle minime previste da tali norme.

 

TAR Campania (NAPOLI) Sez. I sent. 1787 del 25 marzo 2015. Piano faunistico scaduto. Le gravate delibere di proroga hanno riguardato un Piano Faunistico Venatorio parzialmente annullato e, per di più, privo di efficacia giacché, antecedentemente alla delibera di proroga del 13 settembre 2011 adottata dal Consiglio Regionale della Campania (organo competente in materia), era già decorso il termine decennale di efficacia del Piano, decorrente dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. (23 maggio 2000) della delibera consiliare n. 47/23 del 15 novembre 1999. Tale modus operandi collide con i noti principi generali di diritto amministrativo, secondo cui l’atto di proroga deve necessariamente intervenire prima della scadenza del termine di efficacia dell’atto da prorogare. La preapertura al prelievo venatorio è stata assentita in assenza di efficace pianificazione faunistica in violazione dell’art. 18, secondo comma, della L. n. 157/1992, secondo cui detta autorizzazione “è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatoria” e, pertanto, quest’ultima deve essere annullata siccome illegittima.

 

TAR Campania (NA)Sez. I sent. 1789 del 25 marzo 2015. Preapertura della caccia. La Regione ha disatteso tale parere, consentendo un periodo venatorio più lungo (5 giorni) rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, senza motivare adeguatamente le ragioni della diversa soluzione. È parimenti fondato il secondo motivo di gravame che attiene al mancato svolgimento della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (recante “attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) in considerazione del fatto che il prelievo venatorio incide su siti di interesse comunitario (S.I.C.) e su zone a protezione speciale (Z.P.S.) ed il calendario venatorio consente la caccia nel periodo di preapertura anche nelle zone S.I.C……..non risultando svolta alcuna determinazione conclusiva sulla valutazione di incidenza “a monte” (ovvero in sede di redazione del piano fanistico – venatorio), deve prendersi atto dell’illegittimità del gravato calendario venatorio che ne costituisce esecuzione.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1731, del 1 aprile 2014. Remissione della querela da parte della parte offesa. Legittimità diniego rilascio porto d'armi per fucili da caccia. Il provvedimento del Questore evidenzia che la remissione delle querela da parte della parte offesa (evento peraltro frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio o di parentela) - cui ha fatto seguito il decreto di archiviazione del procedimento penale per taluno degli anzidetti rati, - nonché l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 612, comma secondo, c.p., non eliminano, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all’assenza di pericolo di abuso dal parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi, alla luce di quanto previsto dall’art. 43, comma secondo, ultimo periodo, del r.d. n. 773 del 1931.

 

Cass. Sez. III n. 11350 del 18 marzo 2015. Mezzi vietati ed uso delle mani. Per l'individuazione dei mezzi con cui è vietata la caccia cui fa riferimento l'art. 30 lett. h) L.157/92 deve necessariamente farsi riferimento al disposto dell'art. 13 della legge medesima, che fornisce tassativa indicazione dei soli mezzi consentiti per l'attività venatoria: il fucile (avente determinate caratteristiche), l'arco ed il falco; tutti gli altri, non essendo "esplicitamente ammessi" da tale norma, sono vietati, ai sensi del comma 5 della stessa. Quindi anche l'uso delle mani, e cioè l'"adprehensio" fisica dei volatili da parte dell'agente, deve ritenersi proibito. Del resto la tutela della fauna selvatica, cui è finalizzata la legge sulla caccia, si realizza attraverso la più ampia protezione possibile degli uccelli, qualunque siano le modalità di cattura o abbattimento di essi, purché non previste, e quindi ulteriori rispetto a quelle dalla norma espressamente ammesse

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571, del 24 marzo 2015. Legittimità revoca della licenza di porto di fucile uso caccia per bracconaggio. Questo Consiglio ha già rilevato, proprio in riferimento ad un episodio di bracconaggio, che la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia è pienamente legittima in un caso del genere, poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell’arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente, secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in gioco.

 

Cass. Sez. III n. 10017 del 10 marzo 2015. Articolo 544ter ed elemento soggettivo del reato. Nel caso in cui venga colpito intenzionalmente, senza necessità, con un colpo di fucile un cane, è evidente che si configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 544-ter cod. pen., nella quale l'elemento soggettivo ai fini della integrazione del reato è sufficiente che si atteggi anche solo nelle forme del dolo generico, certamente ravvisabile nel caso di specie, quantomeno come dolo eventuale, non essendo dubitabile il fatto che, rivolgendo l'arma anche solo in prossimità del cane, l'agente, specie se esperto cacciatore, si è rappresentato, avendolo anche accettato, il rischio che la rosa dei pallini, espandendosi, potesse attingere l'animale.

 

Cass. Sez. III n. 6829 del 17 febbraio 2015. Maltrattamento di animali e condotta sanzionata. In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali

 

Cass. Sez. III n. 6843 del 17 febbraio 2015. Tortora dal collare. La tortora, della specie Streptopelia Decaocto, detta anche "tortora dal collare", appartiene alle specie "nei cui confronti la caccia non è consentita" ex art. 30, lett. h), della l. n. 157 del 1992 non essendo la stessa ricompresa tra quelle, cacciabili, sia pure con limitazioni, espressamente menzionate dall'art. 18.

 

Cass. Sez. III n. 3930 del 28 gennaio 2015. Furto venatorio e legge sulla caccia. La legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: "Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli art. 624, 625 e 626 c.p."; analoga previsione è poi contenuta nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche, si ché il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 I. cit.) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 153, del 21 gennaio 2015. Legittimità revoca licenza porto di fucile per uso caccia per problematiche relative all’abuso di alcol e comportamento minaccioso nei confronti dei vicini di casa. Il potere discrezionale di cui dispone l’Amministrazione può essere esercitato in senso negativo all’interessato in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità del soggetto autorizzato. La disponibilità dell’arma richiede, quindi, il concorso di condizioni di perfetta e completa sicurezza circa il loro uso, così da scagionare ogni possibile dubbio e perplessità sulla possibile incidenza dell’autorizzazione a tal fine rilasciata sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, sulla tranquilla convivenza civile, sul possibile danno all’incolumità delle persone.

 

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5595, del 14 novembre 2014. Legittimità diniego rinnovo porto d’armi uso caccia, per furto militare, porto illegale d’armi e per omessa custodia. Il diniego di rinnovo della licenza si fonda, oltre che sul rilievo del carattere ostativo delle condanne penali oggetto di riabilitazione, anche su un giudizio d’inaffidabilità dell’odierno appellante, desunto dalla natura e dalla gravità dei fatti-reato, e dunque su due rilievi motivazionali, di cui ciascuno autonomamente sufficiente a sorreggere il provvedimento. Infatti, le licenze di porto d’armi possono essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in capo al richiedente (ed in tal senso l’intervenuta riabilitazione ottenuta dal ricorrente non comporta l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione, ma elimina solamente la condizione ostativa determinata dalla condanna), ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza.

 

Cass. Sez. III n. 52491 del 18 dicembre 2014. Caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati. Il tenore letterale dell'art. 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992, (come, d'altra parte, anche la previsione di cui alla precedente lettera e), in tema di uccellagione) non contiene alcun elemento che, testualmente o logicamente, possa fare riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio e le due previsioni sanzionatorie - quella di cui alla lettera a) e quella di cui alla lettera h) (non diversamente, peraltro, dalla previsione di cui alla lettera e)  presentano diversa obbiettività giuridica, essendo la prima disposizione volta ad impedire che l'esercizio della caccia, se svolto in determinati periodi dell'anno o comunque in determinate fasi del tempo, possa incidere, in termini pregiudizievoli, sui cicli biologici delle specie comunque cacciabili, mentre la seconda è indirizzata, come già dianzi evidenziato, a tutelare il singolo animale da modalità particolarmente insidiose od inutilmente dolorose di cattura, sicché è del tutto legittima, in caso di condotta che violi ambedue le disposizioni, la concorrenza fra i due reati e non l'assorbimento dell'uno nell'altro.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5824, del 25 novembre 2014. Legittimità diniego di rinnovo licenza di porto di fucile per uso caccia per reato di uccellagione. Considerato che il richiedente è stato condannato per il reato di uccellagione (lett. e dell’art. 30 della legge n. 157 del 1992), che comporta l’irrogazione automatica della suddetta sanzione amministrativa accessoria, correttamente quindi il Questore gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. L’indicata disposizione normativa ha, infatti, il fine di evitare che la licenza del porto di fucile per uso di caccia sia rilasciata o mantenuta in favore di soggetti i quali, per effetto di una “condanna” intervenuta in sede penale per il delitto di uccellagione, non diano garanzia di affidabilità nell’uso specifico dell’arma.

 

Cass. Sez. III n. 950 del 13 gennaio 2015. Uso di richiami vivi e maltrattamento animali. L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 21 lett. r) legge n. 157 del 1992 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile il reato di cui all'art. 727 cod. pen., quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero. In tali casi, si sottopone l'animale a fatiche insopportabili con la natura etologica di esso, integrando tale comportamento una sevizia, poiché la sua martellante ripetizione influisce sull'istinto naturale dell'animale, dapprima dandogli la sensazione di potere assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente.

 

TAR Campania (NA), Sez. V, n. 4577. Legittimità diniego rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, per frequentazione di soggetti con precedenti per gravi reati. La licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. Il rilascio/rinnovo del porto d’armi non è un diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al normale divieto di portare le armi. L’eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

 

Cass. Sez. III n. 41362 del 6 ottobre 2014. Natura del reato previsto dall'art. 727 cod. pen. Il reato di cui all'art. 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189 , non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza.

 

TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2306. Illegittimità cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus europaeus) durante periodo critico per la riproduzione delle specie. E’ illegittimo il provvedimento del Comune di Brindisi, in qualità di ente gestore del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa", con il quale autorizza la cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus europaeus) nel suddetto Parco, nelle date dell’8 e del 9 febbraio 2014, ossia in un periodo critico per la riproduzione delle specie. Appare inopportuno come evidenzia l’I.S.P.R.A. con la nota indirizzata alla Provincia di Brindisi, procedere con le attività di cattura, sia pure in un sostanziale contesto di controllo della popolazione in conseguenza delle problematiche di danneggiamento lamentate dagli agricoltori locali. Inoltre, il provvedimento non contiene alcun riferimento alla possibilità di adottare metodici ecologici che non richiedano il ricorso alla cattura della fauna interessata all’intervento, e questo a dimostrazione che l’amministrazione non ha preso proprio in considerazione la possibilità di effettuare il controllo mediante l’utilizzo di metodi alternativi a quello della cattura, così come invece espressamente richiesto dall’art. 19 l. 157/1992.

 

TAR Toscana, Sez. II, n. 1436. Legittimità decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per il reato di violenza privata. Secondo la considerazione espressa nella relazione della Questura depositata in giudizio secondo cui l'episodio in questione si è svolto in "un ambiente familiare… problematico", è ragionevole ritenere che in quell'occasione il ricorrente abbia agito in una situazione di alterazione psicologica che non consente di escludere che egli possa, in futuro, abusare delle armi in suo possesso.

 

TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 927. Illegittimità ordinanza del Sindaco, recante abbattimento nutrie su tutto il territorio comunale. Dalla produzione degli atti del Convegno di Firenze 2002, effettuata dalla LAC in vista dell’odierna udienza pubblica, risulta di molto attenuato il legame tra nutrie e leptospirosi, invece enfatizzato nell’ordinanza, in quanto l’intervento svolto dall’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie si conclude nel senso che, la nutria debba essere considerata una portatrice secondaria, occasionale” di tale malattia e che “rimane comunque la possibilità che questo animale, alloctono, possa determinare nel tempo uno squilibrio nell’attuale epidemiologia della leptospirosi”, auspicandosi pertanto non l’abbattimento dello stesso, bensì e solamente, “che continui il monitoraggio sia sierologico, sia con isolamento in coltura”.

 

Cass. Sez. III n. 37859 del 16 settembre 2014. Detenzione penalmente rilevante di animali. La detenzione penalmente rilevante di animali è quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli stessi e produttiva di gravi sofferenze, sicché il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita, richiede, per le specie più note (come ad esempio ai cani, gatti, cavalli), che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4121. Legittimità revoca porto fucile uso caccia per precedenti penali e violazioni edilizie. Appare pertinente il richiamo alle violazioni in materia edilizia, alla misura degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione, nonchè alla sospensione della patente di guida per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, in quanto si tratta di circostanze tutte insieme valorizzate al fine di valutare la sussistenza del requisito di “affidabilità” necessario al rilascio dell’autorizzazione.

 

Cass. Sez. III n. 39159 del 24 settembre 2014. Nozione di comportamenti insopportabili. La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei termini oggi richiesti dal legislatore.

 

Cass. Sez.III n.36718 del 3 settembre 2014. Caccia con uso di fari alogeni. L'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall'art. 13 della stessa legge, conseguendo da ciò che - siccome nell‘esercizio venatorio rientrano non solo gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, ma anche l‘attività prodromica di appostamento e ricerca della fauna - devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati, anche l'uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare, braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente ed essenzialmente connesso all’attività di caccia.

 

Cass. Sez.III n.36707 del 3 settembre 2014. Parchi nazionali e tabellazione. I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall’art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può svolgere l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno della quale si configura il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera d), della richiamata legge n. 157.

 

Cass. Sez.III n.36715 del 3 settembre 2014. Maltrattamento di animali e nozione di necessità. Il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen. è a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa sia tenuta, come nel caso in esame, senza necessità. Nel concetto di necessità, la cui ricorrenza esclude la configurabilità del reato, è compreso lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., e ogni altra situazione che renda indispensabile la realizzazione di una condotta lesiva per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Ne consegue come la nozione di necessità rilevante ai sensi dell’ art. 544 ter cod. pen. (così come per l’omologa fattispecie di cui all’art. 544 bis cod. pen) non sia pienamente sovrapponibile allo stato di necessità, previsto dall'art. 54 cod. pen.

 

TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 164, del 19 maggio 2014. Legittimità revoca licenza porto di fucile ad uso caccia per smarrimento del proprio fucile. E’ legittima la revoca della licenza di porto di fucile per aver smarrito dopo una battuta di caccia il proprio fucile sul ciglio di una strada. Il Questore nel provvedimento di revoca rileva una marcata negligenza ed imperizia nella custodia delle armi da parte del ricorrente che, perdendo o comunque dimenticando il proprio fucile ha dimostrato una grave superficialità comportamentale, evidenziando inoltre, l’inopportunità di consentire la presenza di armi in un contesto familiare asseritamente compromesso da sindromi ansiose e crisi di panico.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2987, del 12 giugno 2014. Legittimità diniego rilascio porto di fucile ad uso caccia per congedo dal servizio militare di leva per patologie. L’accertamento da parte di una struttura militare di disturbi di natura -xxxx- ha indotto la Questura a non concedere il rilascio del porto di fucile ad uso caccia, facendo prevalere l’interesse alla pubblica sicurezza rispetto a quello del singolo al rilascio del porto d’armi. In presenza di un dubbio sulla sufficienza di garanzie circa un uso lecito delle armi la Questura ha deciso di negare l’autorizzazione al porto d’armi, né avrebbe potuto ignorare il contenuto del referto medico dell’ospedale militare.

 

TAR Veneto, Sez. III, n. 861, del 18 giugno 2014. Legittimità revoca licenza di porto di fucile per aver partecipato (senza sparare) alla caccia al cinghiale in ore notturne. Il ricorrente insieme ad altro soggetto ha esercitato la caccia in ore notturne abbattendo una femmina di cinghiale, ad una distanza di dieci metri dalla strada comunale. L’attività di concorso è sussistita anche se non è stato personalmente il ricorrente a premere il grilletto dell’arma che ha ucciso il cinghiale. Si è prodigato nella ricerca dell’animale subito dopo lo sparo, assicurando che la preda fosse rinvenuta, scuoiata ed eviscerata, ha dunque posto in essere una condotta che giustifica il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi, infatti se ha partecipato, sia pure senza sparare, all’illecita attività di caccia, si può certamente desumere che egli non avrebbe remore a sparare egli stesso nelle medesime illecite circostanze.

 

Cass. Sez. III n. 28578 del 3 luglio 2014. Trasporto di animali e sanzioni applicabili. Per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. 151\2007, laddove la condotta contestata possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di animali, recede a tutto favore della norma penale.

 

TAR Marche, Sez. I, n. 470, del 2 maggio 2014. Illegittimità delibera regionale del calendario per il prelievo degli ungulati in forma selettiva. Il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione del calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati, dovendo ritenersi illegittima l’immotivata inclusione nei tempi di prelievo dei daini maschi del periodo pre-riproduttivo della specie protetta.

 

TAR Marche, Sez. I, n. 525, del 22 maggio 2014. Legittimità diniego rinnovo porto fucile per uso caccia per uccisione accidentale di un animale e spari in luogo abitato. Se è vero che, in assoluto, il divieto di detenzione di armi da fuoco non ha una durata perpetua, è altrettanto vero che il semplice decorso del tempo non può di per sé giustificare la richiesta di un nuovo porto d’armi, laddove l’autorità di P.S. continui a ritenere sussistenti le ragioni di pubblico interesse che hanno a suo tempo indotto a revocare (o a non rilasciare) la licenza di porto d’armi. Anche in vista di assunzione in qualità di accompagnatore venatorio e/o addestratore di cani da caccia, presso un’azienda faunistico-venatoria della Provincia. La sospensione del titolo era stata disposta in quanto il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 544-bis e 703 c.p. (uccisione accidentale di un animale e spari in luogo abitato).

 

TAR Marche, Sez. I, n. 472, del 2 maggio 2014. Illegittimità attivazione del prelievo in deroga dello storno per carenza motivazione. Il provvedimento non può ritenersi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione di disporre l’attivazione del prelievo in deroga dello storno. Non essendo state sufficientemente evidenziate le ragioni dell’inefficacia di ulteriori e differenti soluzioni preordinate al perseguimento della finalità d’interesse pubblico del contenimento di danni alle colture, la motivazione della delibera regionale non può ritenersi atta ad estrinsecare le valutazioni afferenti alla sussistenza, in concreto, dei presupposti per l’esercizio del potere.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2311, del 6 maggio 2014. Legittimità sospensione del porto di fucile per uso caccia in ragione dei suoi rapporti con il padre, ritenuto elemento di spicco di clan camorristico. E’ legittima la sospensione del porto di fucile per uso caccia in ragione dei suoi rapporti con il padre, ritenuto elemento di spicco di clan camorristico e con altri soggetti pregiudicati e sul rilievo che ciò comportasse il venir meno dei requisiti di sicura affidabilità e della buona condotta richiesti dalla legge nei confronti dei possessori di armi.

 comunità montane, …”. In questo quadro normativo, è evidente il contrasto della previsione regionale con la vincolante statuizione del legislatore nazionale di cui alla L. 157/92.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1739, del 10 aprile 2014. Illegittimità ordinanza rimozione degli animali presenti nell’allevamento entro trenta giorni dalla notifica. Il provvedimento nel constatare una violazione di regole sulle distanze minime, avrebbe dovuto contemplare l’adozione di tempi e modalità idonee a contemperare e a bilanciare i diversi interessi pubblici tra i quali assume certamente peso una autonoma rilevanza quello di evitare di arrecare danni, non imposti dalla necessità di tutelare effettivamente superiori interessi d igiene e sanità pubblica, alle attività imprenditoriali pur nella volontà di voler ricondurre al rispetto della normativa igienico sanitaria vigente lo svolgimento dell’attività medesima.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. III, n. 900, del 4 aprile 2014. Legittimità diniego detenzione porto d’armi per uso caccia per possibile abuso delle armi. Ai fini dell'applicazione della misura preventiva della sospensione della licenza di porto d'armi, di cui agli artt. 10 e 43, T.U. 18 giugno 1931 n. 773, non occorre che vi sia stato un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo affidamento di non abusarne e, nel giudizio sulla affidabilità di un soggetto, nella materia delle autorizzazioni di polizia, il requisito della buona condotta riveste un ruolo cent

 

TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 365, del 9 aprile 2014. L’apertura della caccia sulla neve fuori dalla Zona Alpi è in contrasto con la L. 157/92. Il legislatore regionale (art. 43 L.r. 26/93) al comma 1 lett. m) vieta di “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e nei territori dell'aerale: ne consegue che la misura cautelare in questione ben può essere sorretta anche da valutazioni fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.

 

Corte Costituzionale, sent. 107 del 18 aprile 2014. Norme della Regione Veneto. Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria. Metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, relativi piani di abbattimento - Individuazione e definizione da parte dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Inadempimenti degli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica - Nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva; Individuazione dei soggetti abilitati all'attuazione dei piani di abbattimento. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale non fondatezza

 

Cass. Sez. III n. 14431 del 27 marzo 2014. Richiamo non  funzionante. Rientrano nella nozione  di atteggiamento da caccia tutte quelle condotte caratterizzate dalla disponibilità di strumenti  idonei ed utili all'abbattimento o alla cattura della selvaggina e comunque prodromiche e/o  funzionali a tali attività. Perché, però, uno strumento (nel caso de quo, un richiamo) possa considerarsi tale, e dunque, mezzo vietato secondo l'accezione voluta dalla norma, è necessario che esso sia in grado di funzionare: laddove si tratti di un oggetto non funzionante solo per una situazione contingente (come, ad es. per la mancanza della batteria dimenticata in auto o per la mancata accensione dei contatti), tale mezzo dovrà ugualmente ritenersi vietato in quanto la nozione di  non funzionamento è diversa dalla nozione di inservibilità, dovuta, invece, ad elementi  intrinseci che rendono assolutamente impossibile il funzionamento dell'oggetto anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi di ripristino.

 

Cass. Sez. III n. 11536 del 11 marzo 2014. Esercizio venatorio in aree regionali protette con obbligo di  tabellazione o perimetrazione.  In tema di aree protette, ai fini della  configurabilità dell'illecito di cui all'art. 30, legge n. 394/1991, l'efficacia e la  operatività della istituzione di una riserva naturale regionale (come nel caso di  specie), con la conseguente sua sottrazione all'esercizio venatorio, non è  sufficiente la emanazione del decreto regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di  tabellazione o perimetrazione dell'area non essendo in tali casi applicabile la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali

 

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 40, del 10 febbraio 2014. Incauta condotta venatoria, legittimità revoca porto di fucile per uso caccia. La revoca della licenza di porto d'armi, così come, peraltro, il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Non è in sostanza richiesta nessuna particolare correlazione tra il tipo di comportamento assunto a riferimento per la formulazione del giudizio prognostico di inaffidabilità e la conseguente decretazione di divieto di porto e detenzione delle armi. La valutazione effettuata dal Questore risulta esente da vizi estrinsecamente rilevabili, fondandosi su di un episodio di indubbia gravità, cioè da un’incauta condotta venatoria posta in essere dal ricorrente, dalla quale non è illogico far discendere la sua scarsa affidabilità e giustificare, conseguentemente, la revoca del porto di fucile decretato nei suoi confronti.

 

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 508, del 4 febbraio 2014. Legittimità diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso caccia e divieto del suo rilascio per dieci anni per uccellagione. L’intervenuta e pressoché completa assimilazione e/o equiparazione del c.d. patteggiamento ad una pronuncia di condanna, eccettuata la sua inefficacia nei giudizi civili e amministrativi, siccome previsto dall’art. 445, comma 1bis, primo periodo, c.p.p., e fatta salva diversa ed espressa previsione di legge, destituisce di qualsivoglia fondamento la censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 32, comma 1, lett. b), della l. 157/1992, poiché tale disposizione deve essere letta alla luce del principio generale, previsto dall’art. 445, comma 1bis, c.p.p. Né può ritenersi che l’art. 32, comma 1, lett. b), della l. 157/1992, prevedendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca del porto di fucile e del divieto di rilascio per un periodo di 10 anni, costituisca una deroga a tale generale principio, poiché la sua ratio è proprio quella di evitare che la licenza del porto di fucile per uso di caccia sia rilasciata o mantenuta in favore di soggetti i quali, per effetto di una “condanna” intervenuta in sede penale per il delitto di uccellagione, non diano garanzia di affidabilità nell’uso specifico dell’arma.

 

Cass. Sez. III n. 5119 del 3 febbraio 2014. Confisca ai sensi dell'art. 4 legge 150\92. L'art.4 della legge 7 febbraio 1992, n.150, modificata con legge 13 febbraio 1993, n.59, al comma 1 prevede, In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle parti o prodotti derivati. Trattasi di confisca obbligatoria che trova fondamento in una disposizione speciale e non può essere ricondotta al regime dell'art.240 cod. pen.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 227, del 23 gennaio 2014. Illegittimità parere INFS che suggerisce di ridurre le catture ogni anno solo del 10%. E’ illegittimo il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nella parte in cui il medesimo suggerisce di ridurre le catture annualmente nella misura del 10%. La questione è stata recentemente affrontata dalla sezione, che, con pronuncia alla quale occorre dare continuità, ha affermato che la progressiva riduzione del numero degli esemplari catturabili costituisce condizione di legittimità dei provvedimenti che approvano i piani di cattura dei richiami vivi, rendendosi a tal fine necessarie riduzioni superiori, quantomeno, al 25% delle catture.

 

TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 302, del 5 novembre 2013. Illegittimità piano provinciale di controllo con abbattimento della specie “volpe”. Né il provvedimento impugnato né il correlato parere dell’ISPRA si soffermano in alcun modo sulla eventuale possibilità di utilizzare mezzi di controllo ecologici della specie considerata, ovvero sulle ragioni della non praticabilità di detti mezzi alternativi. Inoltre, la delibera di Giunta Provinciale dispone una serie d’interventi per il controllo della specie “volpe” consistenti, in estrema sintesi, nell’abbattimento a fucilate dei capi ritenuti in eccesso, con sparo da veicoli, forma di intervento vietato dalla della L. 157/1992, senza possibilità di deroghe. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

Cass. Sez. III n. 8676 del 24 febbraio 2014. Requisiti per la configurabilità dell'abbandono di animali. Per l'abbandono di animali la norma incriminatrice, dopo la novella di cui alla L. n. 189/04, richiede ai fini della integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di custodia dell'animale appaiano incompatibili con la natura dello stesso, ma che tali condizioni siano produttive di gravi sofferenze per l’animale. E se è innegabilmente vero che il concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta prevista dall'art. 727 cod. pen. è diverso dal concetto di grave danno alla salute (dell’animale) contemplato nell’art. 544 ter cod. pen., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere. Tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni contingenti, essendo evidente che una temporanea situazione di disagio dell’animale non può essere confusa con la situazione contra Iegem enunciata dal comma 2° dell'art. 727 citato.

 

Con la sentenza n. 38034/13, la Corte di Cassazione, sezione III Penale conferma l’orientamento giurisprudenziale: il collare elettrico è incompatibile con la natura del cane. La Corte di Cassazione afferma che il dispositivo si fonda “sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale provocando reazioni varie.” Trattasi in sostanza – continua la Suprema Corte “di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi e indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività”. Aggiunge inoltre la Suprema Corte che, “a prescindere dalla specifica Ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia”, l’uso del collare elettrico antiabbaio rientra nella previsione del Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ai sensi dell’articolo 727 del Codice penale che punisce la detenzione di animali “in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

 

Cass. Sez. III n. 46228 del 19 novembre 2013. Richiami vivi non inanellati.
In base al disposto dell’art.30, lett.h), della legge 11 febbraio 1992, n.157 si devono  ricondurre fra i “mezzi vietati” anche il ricorso a richiami vivi non inanellati, e dunque, di provenienza non legittima, la cui detenzione non risulta autorizzata.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. III, n. 1918, del 18 luglio 2013. Legittimità divieto per le guardie volontarie venatorie di portare qualsiasi tipo di arma. E’ legittimo il regolamento di coordinamento delle guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e venatorio, nella parte in cui è fatto divieto alle guardie volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di “portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di validità”.  La normativa vigente, in particolare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie volontarie. E’ chiaro quindi che le persone che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi diversi da quello dello svolgimento del servizio.

 

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1865, del 16 luglio 2013. Illegittimità cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo. E’ illegittimo il provvedimento della Giunta Regionale che ha autorizzato le Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo. L’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, è “esercitabile in via eccezionale”, talché l’autorizzazione degli Stati membri a derogare al divieto generale è subordinata ad una motivazione che faccia riferimento esplicito ed adeguatamente circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte dall’art. 9, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La deroga al divieto generale di cattura di animali selvatici vivi non può che essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari.

 

TAR Toscana, Sez. II, n. 1032, del 5 luglio 2013. Bracconaggio, legittimità revoca licenza di porto di fucile per uso caccia. Assolutamente rilevante e decisivo, nella prospettiva della revoca del provvedimento autorizzatorio al porto delle armi, si presenta l’episodio che ha visto l’identificazione del ricorrente, nel corso di un’operazione antibracconaggio condotta dal Corpo Forestale dello Stato, mentre in piena notte ed in possesso di una carabina con il colpo in canna e di un coltello con lama di 13 cm., si allontanava con due cinghiali decapitati, eviscerati ed incaprettati portati sulle spalle; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un episodio che evidenzia, anche indipendentemente dal riferimento ai numerosi precedenti dell’interessato quel rischio concreto di abuso dell’arma che giustifica il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio.

 

Cass. Sez. III n. 32058 del 24 luglio 2013. Articolo 30 lett. h) della legge 157 del 1992. La fattispecie di reato prevista nell'art. 30 lett. h) della legge 157 del 1992 si riferisce alla diversa ipotesi di "caccia non consentita" non in relazione al tempo, ma alle specie, sicché non vieta l‘esercizio della caccia, ma l'abbattimento, la cattura e la detenzione. Giova poi ricordare che l’art. 18, secondo comma, legge 157 del 1992 prevede espressamente che, per l'esercizio della caccia, "la stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni".

 

TAR Piemonte, Sez. II, n. 828, del 27 giugno 2013. Illegittimità ordinanza di divieto assoluto utilizzo animali specie selvatiche ed esotiche. E’ illegittima l’ordinanza sindacale e il provvedimento comunale nelle parti in cui tali atti contengono un divieto assoluto di utilizzo ed esposizione, per attività di spettacolo e di intrattenimento pubblico, degli animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, senza ammettere le deroghe che discendono dall’applicazione delle Linee guida stabilite, in data 10 maggio 2000, dalla Commissione scientifica CITES.

 

TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 651, del 8 luglio 2013. Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia per omessa custodia.

Se l’arma esce dalla sfera di controllo del legittimo possessore per un’autonoma decisione dello stesso, non possono certamente essere considerate idonee a escludere profili di responsabilità le istruzioni date alla persona che subentra nella detenzione, e tantomeno il rapporto di fiducia intercorrente tra i medesimi soggetti. Gli errori di giudizio circa l’affidabilità della persona a cui l’arma viene consegnata diventano inevitabilmente sintomi di inaffidabilità del legittimo possessore, e possono costituire il presupposto per la revoca della licenza di porto d’armi.

 

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3808, del 15 luglio 2013. Legittimità ordinanza Sindaco di Venezia per il prelievo e soppressione di colombi mediante eutanasia.

E’ legittima l’ordinanza del Sindaco di Venezia, con la quale è stato disposto il prelievo di esemplari di colombo mediante cattura nelle zone a maggiore intensità e soppressione degli stessi mediante eutanasia. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 32, comma 4, della l. n. 833/1978 e visto l’art. 38 della l. n. 142/1990, a seguito della nota della A.U.L.S.S. che comunicava la pericolosità per la salute e l’igiene pubblica per la presenza di agenti patogeni per l’uomo nella popolazione urbana dei colombi e proponeva prelievi di detti animali nelle zone segnalate, la disinfezione e il lavaggio dei luoghi interessati, nonché la soppressione mediante eutanasia degli esemplari prelevati.  Il provvedimento non verte in materia di caccia di fauna selvatica ma di adozione di atti contingibili ed urgenti idonei a far fronte ad una situazione di emergenza sanitaria, con conseguente inutilità logica di analisi dei motivi relativi all’esercizio della caccia e alla natura selvatica o meno dei colombi. Quanto al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 19 di detta l. n. 157/1992 per l’attuazione del controllo della fauna selvatica, va rilevato che esso riguarda la possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

 

Cass. Sez. III n. 28948 del 8 luglio 2013 (cc. 11 giu. 2013). Legittimazione ENPA (Ente nazionale Protezione Animali).
L'ENPA è legittimato a ricevere l’avviso ex art.408, comma secondo, cod. proc. pen. poiché va considerato persona offesa dei delitti contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista dall'art.727 cod. pen. indipendentemente dalla emanazione del D.M. previsto dall’art.19 quater L.20 luglio 2004 n.189

 

TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1284, del 16 maggio 2013. Regolamento provinciale ungulati e divieto dell’uso di munizioni al piombo.

Allo stato attuale non esiste un generalizzato divieto normativo in ordine all’utilizzo di munizioni al piombo, dovendosi altresì dare atto della limitata applicazione del D.M., 17.10.2007 alle Zone speciali di conservazione (ZSC), ed a quelle di protezione speciale (ZPS). Tuttavia, l’I.S.P.R.A., nel proprio parere, ha espresso il suggerimento “di valutare l’opportunità” di prevedere l’utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati, “oggi facilmente reperibili sul mercato e caratterizzate da prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali”, in considerazione dei “seri effetti negativi sulla conservazione delle popolazioni dei rapaci necrofagi”, nonché della “riscontrata potenziale pericolosità anche per la salute umana”. Tale nota è stata espressamente richiamata dalla giurisprudenza che si è pronunciata in casi analoghi, affermandosi che “attesa la natura di vero e proprio parere del documento in questione, l’amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a non seguire le indicazioni in esso contenute” considerato appunto che l’adempimento suggerito non incontra particolari difficoltà applicative.

 

TAR Liguria Sez. II n. 1010. Richiami vivi per la caccia. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato il Regolamento della Provincia di Savona n. 51 del settembre 2012 , che disciplinava la detenzione e l'uso degli uccelli selvatici impiegati come richiami vivi dai cacciatori nell'attività venatoria da appostamento.

 

TAR Sicilia, sezione I,  n. 1474 del 9 luglio 2013. Illegittimità Calendari venatori che consentono la caccia nelle aree della Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza.
Importante pronuncia del T.A.R. Sicilia, Sezione I palermitana, sul difficile rapporto fra l’attività
venatoria e la salvaguardia degli habitat e della fauna.
La sentenza T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1474 ha ribadito la linea giurisprudenziale che ritiene obbligatoria la preventiva positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza ambientale per ogni ipotesi di caccia che coinvolga le aree appartenenti alla Rete Natura 2000, sia che siano siti di importanza comunitaria (S.I.C.), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora, sia che siano zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. II, 14 gennaio 2010, n. 226, proc. C-226/08; Corte di Giustizia CE, 7 settembre 2004, n. 127, proc. C-127/02;

T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 552). La necessità della preventiva procedura di valutazione di incidenza è stata ricordata a Regioni e Province autonome anche dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), ma ancora troppo spesso le garanzie ambientali non sono rispettate.

 

Corte Costituzionale sent. 189, 12 luglio 2013. Norme della Regione Liguria - Possibilità da parte della Giunta regionale di approvare un nuovo calendario venatorio, in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria.
Dispositivo: non fondatezza

 

TAR Piemonte Sez. II, n. 548, del 7 maggio 2013. Legittimità ordinanza con la quale è stato ordinato di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili condominiali. E’ legittima l’ordinanza con la quale è stato ordinato di cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili condominiali ivi individuati, in quanto distanti meno di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti particolarmente a rischio indicati nell'art. 40 del Regolamento Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in città. Il colombo di città è a tutti gli effetti, per provenienza ed abitudini, un animale domestico, o comunque mansuefatto (tale intendendosi la specie che ha acquisito l'abitudine a ritornare nei luoghi dove l’uomo mette a disposizione risorse alimentari e ricoveri), risultando perciò estraneo alla tutela che la l. n. 157 del 1992 accorda alle sole specie selvatiche.

 

Corte Costituzionale sent. 142 del 20 giugno 2013. Con la sentenza n. 142 del 20 giugno 2013, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 43, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), in quanto “la previsione di un unico comparto regionale pone in essere una deroga non consentita alla regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta nell'art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992”. La giurisprudenza costituzionale costante ha riconosciuto nei principi di cui alla legge n. 157/1992 e s.m.i. “il nucleo minimo di tutela della fauna selvatica vincolante per le Regioni” e le Province autonome (vds. per tutte Corte cost. n. 4/2000). Il legame cacciatore-territorio è uno dei punti fondamentali del quadro normativo in tema di caccia c.d. sostenibile e Regioni e Province autonome non possono derogarvi in alcun modo.

 

TAR Piemonte, Sez. II, n. 533, del 24 aprile 2013. Legittimità DGR recante Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate. La L. n. 189 del 2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di maltrattamento degli animali, introducendo nel Libro II del codice penale, l'inedito Titolo IX bis, dedicato alla previsione di una speciale ipotesi di confisca e a speciali pene accessorie, nonché a ridisegnare la contravvenzione prevista dall'art. 727 del codice penale che non disciplina più il maltrattamento degli animali, se non nella forma della detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, ma è intitolato abbandono di animali. L'art. 3 della citata legge limita poi l'ambito di operatività delle nuove norme incriminatrici, escludendo che le stesse trovino applicazione ai "casi" previsti dalle leggi speciali in materia di animali (ed, in particolare, a quelle in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, vivisezione, zoo e circhi), nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

 

TAR Abruzzo (AQ) sez. I n. 606 del 21 giugno 2013. Calendario venatorio. La sentenza contiene un'ampia disamina sull'inottemperanza del parere ISPRA (periodi di caccia e sostenibilità della caccia ad alcune specie di fauna stanziale)  in assenza di dati scientifici da parte della regione.

 

TAR Toscana, Sez. I, n. 540, del 11 aprile 2013. La querela è sufficiente per la revoca della licenza di porto di fucile. Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la querela, ancorché costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. In quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare, che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili abusi anche all’interno delle mura domestiche. Il divieto di detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il verificato abuso nell’utilizzo delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne.

 

Corte Costituzionale sent. 20 del 23 maggio 2013. Normativa della Regione Toscana. Previsione che nelle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria. Dispositivo: illegittimità costituzionale

 

Cass. Sez. III n. 16207 del 9 aprile 2013. Esercizio di attività venatoria con mezzi vietati. Devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il legislatore, nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell'arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita, poiché in materia di caccia non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato

 

Cass. Sez. III n. 11407 del 11 marzo 2013. Confisca armi detenute e portate legittimamente. L’unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157\92, che ne impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate.

 

TAR Campania (NA) Sez. V n.1447 del 13 marzo 2013. Porto d'armi guardie zoofile. Se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto ragionevole appare l’indirizzo nei confronti di una categoria (quella delle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza zoofila) che, per ragioni di servizio - ovvero per l'assolvimento di compiti che la stessa Amministrazione definisce di "rilevante importanza", possono trovarsi ad affrontare situazione di potenziale conflitto per il ripristino nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con conseguente interesse qualificato al possesso di titolo abilitativo per la detenzione di un'arma pur non assegnata in dotazione come per gli agenti di pubblica sicurezza.

 

Cass. Sez. III n. 10236 del 5 marzo 2013. Prescrizione del reato e confisca richiamo. Nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami, giacché il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione; né si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa.

 

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778, del 11 febbraio 2013. Allenamento e addestramento dei cani alla caccia con facoltà di sparo. Per specifica scelta normativa, l’addestramento dei cani può formare oggetto di speciale regolamentazione, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 quanto alle “zone” ed ai “periodi”, con la conseguenza che l’arco temporale di svolgimento dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della medesima legge per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna selvatica.
L’attività di allenamento e addestramento dei cani alla caccia, sul piano concettuale, si configura indirizzata all’acquisizione di capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione. Sono proprio le particolari esigenze connesse all’addestramento dei cani che postulano un esercizio temporale più ampio di quanto non sia previsto per le normali attività di caccia alle specie selvatiche.

 

Cass. Sez. III n. 10280 del 6 marzo 2013. Detenzione animali costituenti pericolo per la salute e l'incolumità. Elemento costitutivo del reato di cui all'art. 6 comma 1 della legge n. 150 del 1992 è la mera “detenzione" di esemplari vivi di animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità‘ pubblica, ossia un semplice rapporto materiale o di fatto con l'animale (fattispecie relativa alla detenzione di due esemplari di orsetto lavatore).

 

Cass. Sez. III n. 7949 del 19 febbraio 2013. Esercizio della caccia con mezzi vietati e richiami vivi. Deve ritenersi penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. (secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di "mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile".

 

Cass. Sez. III n. 5979 del 7 febbraio 2013. Maltrattamento ed elementi costitutivi del reato.

1) Il dolo della condotta di maltrattamenti è generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichino le lesioni. Quanto all'evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come “malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente". Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria.
2) La condotta consistente nel trasporto di cani, per un lungo viaggio, all'interno del bagagliaio di un'automobile non collegato con l'abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento, integra,  in considerazione dello stato di sofferenza prodotto, il reato di cui all'art. 727 c.p. anche nella nuova formulazione di cui alla legge n. 189 del 2004.
3) Con riferimento al reato di cui all'art. 544ter cod. pen.  se  è necessario attribuire alla nozione di “comportamenti" un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie animale e dall'altro non si esaurisce in quello di “fatiche", la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale" della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma (fattispecie concernente la coazione di un cane all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico).

 

Cass. Sez. III n. 5971 del 7 febbraio 2013. Abbandono: elementi costitutivi del reato. Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell‘agente dei propri doveri di custodia e cura.

 

TAR Toscana, Sez. II, n. 1952, del 6 dicembre 2012. Rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio. In materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi, l’Amministrazione di p.s., dovendo perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine pubblico, possiede un’ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi già rilasciate), onde il provvedimento di rilascio del porto d'armi e l'autorizzazione a goderne richiedono che l'istante sia una persona “esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività.

 

Cass. Sez. III n. 2341 del 17 gennaio 2013. Detenzioni uccelli in gabbie anguste. Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 cod. pen. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli.

 

TAR Emilia Romagna, Sez. II n. 748, del 12 dicembre 2012. Illegittimità Ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul territorio comunale. E’ illegittima l’ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul territorio comunale in quanto, in nessun caso, il provvedimento avrebbe potuto autorizzare a tale operazione indistintamente tutti i cacciatori che esercitano l'attività venatoria nel territorio comunale, tale soluzione si pone in contrasto con l'art. 19 della L. n. 157/1992, che affida nei particolari limitati casi previsti dalla suddetta normativa, l'abbattimento pianificato delle specie animali costituenti la fauna selvatica unicamente ai soggetti tassativamente indicati nella stessa norma.

 

Cass. Sez. III n. 1147 del 9 gennaio 2013. Esercizio con richiami non identificabili mediante anello inamovibile. L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.

 

Corte Costiotuzionale sent.278 del 12 dicembre 2012. Norme della Provincia di Bolzano. Modifiche della legge provinciale n. 14/1987, recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia Definizione della fauna selvatica. Esclusione dei piccioni domestici inselvatichiti. Periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale, lepre bianca e pernice bianca. Periodo di caccia in determinate zone frutti-viticole per le specie lepre comune, merlo, cesena e tordo bottaccio. Previsione che l'esercizio dell'attività venatoria sia consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso. Predisposizione da parte dell'assessore provinciale competente di un piano di controllo della specie nutria. Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale, non fondatezza, estinzione del processo.

 

Corte Costituzionale n.310 del 20 dicembre 2012. Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria. Normativa della Regione Abruzzo - Previsione della proroga del prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) per la stagione 2011/2012 fino al 5 gennaio 2012. Dispositivo: illegittimità costituzionale.

 

TAR Lombardia (BS) Sez. II n.1765 del 7 novembre 2012. Animali utilizzati a fini sperimentali. La distinzione tra i due tipi di stabilimenti (di allevamento e fornitore) di cui all'’art. 2 del d. lgs. 116/92 sembra rispondere allo scopo di evitare sostituzioni degli animali o introduzioni degli stessi senza l'osservanza delle norme: ragione per cui i medesimi debbono essere dotati di un marchio di identificazione (e qualora le particolari condizioni rilevabili dalla normativa non possano aver dato luogo all'impressione del marchio, sono previste apposite procedure da seguire perché l'identificazione possa essere sempre attuata).

 

Cass. Sez. III n. 49298 del 19 dicembre 2012. Pres. Gentile Est. Gazzara Ric. Tomat. Maltrattamento per carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti. Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., prendendo in considerazione il concetto ampio di maltrattamento, non punisce solo gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzai da dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento

 

TAR Emilia Romagna (BO) SEz. II n.470 del 4 luglio 2012. Divieto in via preventiva e generalizzata dell'uso di animali negli spettacoli circensi.

Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali.

 

TAR Lazio (RM) Sez. I-ter n. 8640 del  18 ottobre 2012. Calendario venatorio e dati ISPRA. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome, le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale  L’Amministrazione può disattendere il parere dell’ISPRA assolvendo l’onere di esplicitare dettagliatamente le valutazioni che sottendono le differenti scelte effettuate . L’art. 32 della legge n. 394 del 1991 si occupa del prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue nella prospettiva dominante della tutela dell’ambiente in zone meritevoli di particolare protezione. Le aree oggetto dell’intesa tra la Regione Lazio e l’Ente autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo sono da ritenere soggette alla prescrizione di cui al citato art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, a cui, tra l’altro, è generalmente riconosciuta la veste di standard minimi uniformi, con consequenziale riserva dell’esercizio della caccia ai soli residenti.

 

TAR Lazio (RM) Sez.IIIquater n.7782 del 13 settembre 2012. Caudotomia.

Ricorso per l'annullamento dell’ordinanza del Ministero della Salute, in data 22.03.2011 avente ad oggetto: Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, nella parte in cui, nel modificare appunto l’ordinanza contingibile ed urgente suddetta del 3.3.2009, vieta, all’art. 2 lett. d), gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la vendita, l’esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

Cass. Sez. V n. 25728 del 3 luglio 2012. Caccia e furto venatorio. La disciplina di cui agli artt. 30 e 31 della legge  n. 157/92, in materia di attività venatoria di illecita esercitata dal cacciatore in possesso di licenza è ipotesi diversa dal bracconaggio in assenza di licenza ed esclude la possibilità di configurare il c.d. ‘furto venatorio’.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4153, del 16 luglio 2012. Caccia in area contigua a parco nazionale. La disciplina della caccia nelle aree contigue prevista dall’articolo 32 della legge n. 394 del 1991, Legge quadro sulle aree protette, è ben diversa da quella della legge n. 157 del 1992, relativa, invece, alla protezione della fauna e al prelievo venatorio; la prima si occupa, nella prospettiva dominante della tutela dell’ambiente in zone meritevoli di particolare protezione, soltanto del prelievo venatorio nelle zone contigue e presenta pertanto carattere di specialità, per ciò che concerne la caccia, rispetto alla seconda e non può ritenersi abrogata dal semplice mutamento dei criteri di gestione della caccia medesima (lex posterior generalis non derogat priori speciali). Inoltre, la previsione della riserva a favore dei residenti nelle aree del parco e contigue non è inscindibile dal criterio della caccia controllata, perché non riguarda limiti di tempo, luogo e capi da abbattere ma un diverso tipo di limite, attinente i soggetti autorizzabili e, pertanto, può armonizzarsi con il criterio della caccia programmata nel senso di portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello dei residenti e quello risultante dall’indice di densità venatoria.

TAR Campania (NA) dec. 1163 del 21 agosto 2012. Sospensione attività venatoria. Decreto di sospensione della autorizzazione alla preapertura della caccia  in tutto il territorio della regione Campania.

TAR Toscana Sez. I n.1043 del 30 maggio 2012. Ordinanza di abbattimento dei piccioni  a tutela della semina dei cereali autunnali. Il contenimento dei piccioni per la tutela della semina autunnale deve essere programmato per tempo e seguire le procedure di cui all’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e non può essere attuato mediante il potere sindacale di urgenza previsto all’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che può essere esercitato solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili che costituiscono una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i mezzi ordinariamente previsti dall’ordinamento giuridico

Cons.Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012. Accesso agli ATC delle aree contigue dei parchi nazionali. La previsione della riserva a favore dei residenti nelle aree del parco e contigue non è affatto inscindibile dal criterio della caccia controllata, perché essa non riguarda limiti di tempo, luogo e capi da abbattere, ma un diverso limite attinente ai soggetti autorizzabili e, pertanto, può armonizzarsi con il criterio della caccia programmata.

TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n.438 del 22 maggio 2012. Munizioni atossiche. In tema obbligo caccia ungulati con munizioni atossiche/senza piombo dopo indicazioni ISPRA

TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 231 del 26 marzo 2012. Agenti provinciali ed attività venatoria. E' legittimo un regolamento di polizia provinciale che  vieta (ai sensi dell'art. 27 comma quinto della legge 157/92) l'esercizio venatorio, nel proprio tempo libero, agli agenti dell'amministrazione su tutto il territorio provinciale, e non solo nella abituale zona di servizio assegnata.

 

Corte Costituzionale sent. 105 del 26 aprile 2012. Norme della Regione Liguria - Adozione del calendario venatorio per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, con individuazione delle specie cacciabili e dei relativi periodi di caccia - Lamentata adozione con atto legislativo anziché con regolamento a seguito dell'apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA già INFS) - Contrasto con la normativa statale e con la normativa comunitaria di settore.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro

 

Corte Costituzionale sent. 106 del 26 aprile 2012. Norme della Regione Liguria. Divieti di caccia in territori montani coperti di neve. Previsione della possibilità per le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, di autorizzare deroghe per gli ungulati.
Dispositivo: illegittimità costituzionale

 

Cass. Sez. III n. 13338 del 10 aprile 2012 (Ud. 10 gen. 2012). Pres. Mannino Est. Franco Ric. Rullo. Affidamento di un cane ad un canile privato.
Il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario - che questa situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.

 

Cass. Sez. III n. 11606 del 26 marzo 2012 (Ud. 6 mar. 2012). Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. PM in proc Calvaruso. Maltrattamento animali da circo.
L'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano.

 

Cass. Sez. III n. 7671 del 28 febbraio 2012. Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. Siracusano. Maltrattamento ed elemento soggettivo.
La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta e tenuta "senza necessità"

 

Corte Suprema di cassazione - Massimario relazione 9 febbraio 2012. Novità legislative – D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il  riassetto  della  normativa  in  materia  di  pesca  e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010,  n.96” – Disposizioni rilevanti per il settore penale. Rif. norm.: D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27; L. 14 luglio 1965, n. 963; d. P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 7.

 

Corte Costituzionale sent. 20 del 9 febbraio 2012. Norme: Regione Abruzzo - Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011 - Definizione delle giornate e degli orari di caccia - Definizione delle specie cacciabili e dei periodi di caccia - Disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Disciplina dell'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria - Contrasto con le disposizioni statali che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria, contrasto con le prescrizioni ministeriali riguardanti l'attività venatoria nelle zone ZPS - Lamentata adozione del calendario regionale con un atto di natura legislativa anziché di natura regolamentare, sostituzione del parere dell'ISPRA previsto dalla legge statale con il parere dell'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), nonché, con riferimento alle zone ZPS, autorizzazione dell'attività venatoria anche da "appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane" anziché nella forma "dell'appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante" e mancata previsione del divieto della "preapertura".
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità - cessata materia del contendere.

 

Cass. Sez. III n. 2380 del 20 gennaio 2012 (Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino  Est. Sarno Ric. Carbogno. Fauna alpina. Esistono peculiari ragioni che inducono alla introduzione di specifiche limitazioni all'attività venatoria ed alle modalità di essa per alcune tipologie di animali della fauna alpina (compreso il capriolo) che rendono comprensibile la scelta del legislatore di sanzionare comunque penalmente la violazione delle disposizioni introdotte a loro tutela.

 

Corte Costituzionale sent. 16 del 26 gennaio 2012. Regione Sardegna. Disciplina dei prelievi in deroga. Previsione che l'assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (INFS ora ISPRA) ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta. Contrasto con la normativa nazionale attuativa delle norme comunitarie.
Dispositivo: non fondatezza

 

TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 812 del 29 novembre 2011. Piccioni.

La distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia livia. Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale, mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi alimentari o sportivi.

 

Cass. Sez. III n. 47872 del 22 dicembre 2011 (Ud. 20 ott. 2011). Pres. Ferrua Est. Marini Ric. Garatti. Specie non cacciabili.
La disciplina posta a tutela delle specie non cacciabili include sia l'abbattimento dell'animale sia le condotte di cattura e detenzione. Anche la compromissione della vita o della libertà di un unico esemplare di fringillidi integra il reato previsto dalla lett. b) dell'articolo 30 Legge 157\92, in conformità con l'elenco compreso nell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e con 1'allegato II della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979 (recepita con legge 5 agosto 1981, n.503).  A diversa conclusione potrebbe giungersi in presenza di legge regionale derogatoria, che per un determinato arco temporale fissi in non più di cinque esemplari il numero massimo cacciabile.

 

Cass. Sez. III n. 42388 del 17 novembre 2011. Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Taurino. Nozione di esercizio dell'attività venatoria.
La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia.

 

Cass. Sez. III n. 41408 del 14 novembre 2011. Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. SALERNO. Detenzione fauna selvatica.

La lettera e) dell'art. 21 prevede in particolare l'esercizio venatorio in determinate aree dove la caccia - e quindi il prelievo venatorio - è interdetta. Ma il fatto di detenere animali appartenenti a specie protette non può integrare, di per se solo, la nozione di esercizio venatorio tanto più che la lettera e) citata de11'art. 21 considera come vietato l'esercizio venatorio in alcuni luoghi determinati. Invece la condotta di detenzione di animali appartenenti a specie protetta può integrare la fattispecie prevista sempre dall'art. 21, ma alla lettera ee) che prevede appunto il fatto di detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia. L'oggetto della previsione normativa è costituito quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica protetta dalla normativa regionale.

 

Corte Costituzionale sent.305 11 novembre 2011. Oggetto: Delibera della Giunta Regionale Veneto recante "Stagione venatoria 2010/2011. Applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Lamentata assenza dei presupposti e delle condizioni poste dalle norme comunitarie per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli, assenza del parere favorevole dell'ISPRA, contrasto con le norme statali costituenti standard minimi e uniformi di tutela della fauna. Dispositivo: inammissibile.

 

Cass. Sez. III n. 34755 del 26 settembre 2011. Pres. Petti  Est. Rosi Ric. Costantino ed altri. Silenzio venatorio
Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale.

Cons. Stato Sez. VI n. 2755 del 10 maggio 2011. Piano faunistico regionale Puglia.
 

Cass. Sez. III n. 20769 del 3 giugno 2010. Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Di Serio. Polizia Giudiziaria. Mancata allegazione del verbale di sequestro d'iniziativa della P.G. al decreto del P.M.
È legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio motivato mediante rinvio "per relationem" al contenuto del verbale di polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato, non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del decreto di convalida notificata all'indagato. (Fattispecie di convalida di sequestro di manufatti abusivi motivata con rinvio ai verbali della P.G. compiutamente descrittivi delle imputazioni, dei fatti, delle condotte penalmente rilevanti e delle concrete finalità probatorie che avevano reso necessario il sequestro).

 

Cass. Sez. III n. 16441 del 27 aprile 2011 (Ud. 16 mar. 2011). Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Feroldi. Convenzione di Berna.
L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della   vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in  Europa, ratificata dall’Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui all’articolo 30, lettera b) legge 157\92, in quanto trattasi di esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri indicano come minacciate di estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c) della medesima Legge 157\92.

 

T.A.R. VENETO, Sez. II – 12 novembre 2004, n. 3913 Alle Guardie Giurate Volontarie è espressamente riconosciuta la competenza a formare processi verbali di diretto accertamento degli illeciti di loro competenza, sicchè è illegittima la norma del regolamento che individua tra i compiti delle Guardie quello di “accertare le violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia venatoria redigendo gli apposti verbali di riferimento”, stante il significato tecnico assunto dal termine di “verbale di riferimento” rispetto al processo verbale di vero e proprio accertamento dell'illecito: il primo, infatti non è contemplato dall'art. 13 della L. 689 del 1981 ed implica la formazione di una mera relazione su quanto accaduto da inoltrare ad un'Autorità gerarchicamente sovraordinata che formalizzerà poi l'accertamento. Pres. Trivellato, Est. Rocco – L.A.C. Onlus e L.I.P.U. (Avv. Caburazzi) c. Provincia di Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) -

 

TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del 28 giugno 2010. Transito con armi in area protetta.
La conoscenza dell'esistenza di un area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.

 

Cons. Stato Sez. VI n. 4794 del 21 luglio 2010.
Zone di protezione degli uccelli.
La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette)

 

TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 2156 del 27 maggio 2010.

Valichi montani e ZPS
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5 della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir. 79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla “sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un dato territorio presuppone secondo logica che esso sia individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito.

 

TAR Piemonte Sez. II n. 2698 del 28 maggio 2010.

Soppressione di cani randagi.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n. 281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla legge-quadro n. 281 del 1991.

 

Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.  26 mag. 2010) Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi. Uccellagione e risarcimento danni.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione

 

Cass. Sez. III n. 22039 del 10 giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Petti Ric. Platto. Confisca e affidamento.
Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).

 

TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali.
Impiego di animali per lo spettacolo
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo.

 

Cass. Sez. III n. 21389 del 7 giugno 2010 (Ud. 3 mar. 2010). Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Caruso
Caccia e a
nimali. Codice Cites
Il codice CITES è ripartito in aree distinte tra loro da una barra e  l’inserimento di un carattere in più non comporta in tale contesto la riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa situazione di fatto non comporta la perdita di alcuna delle informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura (nella fattispecie, relativa a caviale, era stata aggiunta la lettera “o” che va a comporre il termine “huso”. la Corte ha evidenziato che nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il consumatore dalla presenza per esteso della dizione “huso”, identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al posto della sigla “hus” che sarebbe prevista).

 

Sentenza del Consiglio di Stato n°04956/2009: Respinto il ricorso presentato dall'Az. Faun. Venat. La Piave contro la Provincia di Treviso nei confronti dell'ATC 8TV. In parole povere si tratta di una vasta area contesa tra una AFV e l'ATC 8TV, a titolo cautelare vi è interdetta la caccia a tutti. Ora questa sentenza dovrebbe mettere fine alla disputa ed il Presid. della Regione dovrebbe intervenire, vista la sentenza, per ripristinare il diritto alla caccia per i soci dell'ATC 8TV. Staremo a vedere con quanta sollecitudine l'atto sarà emesso.

 

Cass. Sez. III n. 18545 del 17 maggio 2010 (Cc.7 apr. 2010). Pres. De Maio Est. Petti Ric. De Bosi
Caccia e animali. Confisca fucile
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui detenzione costituisce di per sé reato perché può essere detenuto dal cacciatore previa autorizzazione Non si tratta quindi di cosa la cui detenzione è vietata in modo assoluto (fattispecie in tema di confisca).

 

Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010.
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio) pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale, abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame, configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)

 

Cass. Sez. III n. 10381 del 16 marzo 2010 (Ud 3 feb. 2010). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Cipriani.
Caccia e animali. Uccellagione
In caso di utilizzazione di due gabbiette - trappola di dimensioni minime, non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione di cattura non può configurarsi l’esercizio dell’uccellagione posto che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e quindi idoneo a dar luogo a tale attività.

 

Cass. Civ. Sez. III sent. 60 dell' 8 gennaio 2010. Pres. Varrone Est. Raffaella
Caccia e animali. Danni da fauna selvatica.

La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

 

Sentenza Corte di Cass. in materia di sequestro dell'arma da caccia

 L'art. 240 del Codice penale prevede che il giudice, in caso di condanna dell'imputato, può (quindi confisca facoltativa) procedere alla confisca delle cose che servirono per commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto. Il capoverso del medesimo articolo, peraltro, stabilisce che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna".
 Sulla scorta di questa disposizione, si è sostenuto che ogniqualvolta la detenzione, o il porto, o anche solo l'uso di un'arma comporta la commissione di un reato, tale arma dovrebbe essere sottoposta a confisca obbligatoria, fatto sempre salvo il caso che l'oggetto appartenga a terza persona estranea alla commissione del reato per il quale si procede. Ad avvalorare questa impostazione si sono succedute ben due altre norme di legge. L'art. 4 della legge 110 del 1975 che ha stabilito, sebbene forse non ve ne fosse bisogno alla luce del disposto dell'art. 240 cp, che le armi proprie o improprie illecitamente portate debbono sempre essere soggette a confisca. L'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sembra mettere una pietra tombale ad ogni diversa interpretazione, poiché precisa che in relazione a tutti i reati concernenti armi, oggetti atti ad offendere o esplosivi o munizioni, trova applicazione il capoverso dell'art. 240 cp, ovvero, appunto, la confisca obbligatoria. Nonostante questo quadro generale, la Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 6.228 del 13 febbraio 2009, ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca obbligatoria di un fucile da caccia e relative munizioni, disponendone la restituzione all'avente diritto.

 La Corte ha introdotto un principio di specialità, in forza del quale la presenza di una specifica norma nella legge particolare comporta che questo principio prevalga sulla norma generalmente applicabile. E, siccome all'art. 28 comma 2 della legge sulla caccia, si stabilisce che la confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, è disposto "in caso di condanna", ecco che questa disposizione prevale sul generale principio, che altrimenti sarebbe stato applicabile anche alla fattispecie, di cui all'art. 240 cp, introducendo, dice la Cassazione "un'ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (per le quali la norma codicistica prevede, al primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come invece nel caso del secondo comma n. 2 dell'articolo sopra citato, la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia stata pronunciata condanna".

 

Tabellazione aree con divieto di attività venatoria. Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010 (Cc. 10 dic. 2009). Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti.

Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992 (secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.

 

Rapporti tra legge sulla caccia e codice penale. Cass. Sez. III n. 41742 del 30 ottobre 2009. Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Russo
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter (maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall’art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha trasformato da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p, come modificato dalla medesima L.189/04.

 

Richiami meccanici SENTENZA Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre 2008 (Cc. 27 giu. 2008). Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Porcaro.
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.

 

Caccia con mezzi vietati SENTENZA Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio 2008 (Ud. 19 giu. 2008). Pres. Altieri Est. Teresi Ric. Martinelli
L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio venatorio, sicché non è ragionevole discriminare la condotta di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie criminosa punita con la sola pena pecuniaria.

 

Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri. Nozione di esercizio della caccia
L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina.

 

Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 (Cc. 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. PM in proc. Di Tondo. Uso di fucile con puntatore laser
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata. In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita (fattispecie in materia di puntatore laser).

 

TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 luglio 2009. Az. agri-tur.-venatorie
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di colture altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in questione non vale ad escludere il secondo dei presupposti individuati dalla legge perché l’impiego dell’avverbio “preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione dell’azienda.

 

Cass. Sez. III n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Gabbanini. Uccellagione mediante reti.
La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di quelle tese.

 

Il "furto venatorio" da parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente di selvaggina:

Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza 34352 del 271512004

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .... ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"

 

 La nozione più ampia del cosiddetto "atteggiamento di caccia".

Corte di Cassazione Sez. III, 16 aprile 2003, n. 18088. “La nozione di esercizio di attività venatorIa comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine”

(Fattispecie in tema di perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).

Cass. pen., sez. III, sent. n. 2555 del 25 ottobre 1994; Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5 luglio 1996; Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999.

L'ampia nozione di esercizio di caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale fine

Giurisprudenza consolidata: Casi giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei, percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami vivi ispezione trappole.

 

 Il divieto di trasporto armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle ente gestore (art. 11, c. 3° - lett. f,legge 394/91)

Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 30 del 5/1/2000; Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n. 2652 del 7/8/1995;

Il divieto di trasporto delle armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art. 21 c. 1 lett. g della legge 157/92

Anche se la norma è principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione prevista da art. 6, quarto comma, Legge 394/91), compresi parchi e riserve naturali regionali.

 

 Circostanza uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)

Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.

Costituisce esercizio venatorio con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi abbattuti.

 

 Esercizio della caccia in aree naturali protette con tabellazione assente o parzialmente carente.

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98.

“I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria"

Cassazione Pen. , Sezione III, Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97.

Andare a caccia in un parco nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata successivamente scorporata dal parco.

Cassazione Pen. , Sez. III, Sentenza n. 24786 del 06/06/2003.

“Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 157/92 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività' venatoria. "

Cassazione Pen. Sez. III, Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.

"....Nella specie infatti col decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione del calendario venatorio".

 

 Esemplari di specie cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell' arco temporale per la singola specie: equivale a caccia in periodo di divieto generale.

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dei 18/06/2004 n. 27485; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 14/10/2002 n. 34293; Cassazione Penale, Sez. III, sentenza dei 9/10/1999 n. 2499.

“In tema di attività venatoria, si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 157/92, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex art. 16 della legge 157/92.

 

 

In data 24/04/08 il TAR del Lazio ha annullato l'ordinanza Livia Turco, ne risulta che è quindi riammesso l'uso, la detenzione e la vendita, su tutto il territorio nazionale, dei collari elettrici per i cani.

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Sentenza Corte di Cassazione n.1002-2008: divieto di spari a

distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati.

Illecito configurabile: sanzione amministrativa.

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