Sentenze varie
in materia di caccia e non solo
Sentenze ANIMALI
Contravvenzione art. 727 secondo comma C. P.
La Quota art 10 l. 157/92 non va intesa come
quota massima
Maltrattamento animali
Tortora dal collare
Uso di richiami vivi e maltrattamento di
animali
Natura del reato di
maltrattamento
Illegittima la cattura di
lepri i periodo riproduttivo
Illegittimità ordinanza del sindaco
di abbattere le nutrie
Detenzione penalmente rilevante di
animali
Maltrattamento e comportamenti
insopportabili
Maltrattamento di animali e
nozione di necessità
Trasporto animali e sanzioni applicabili
Illegittimità prelievo storno
Legittimità sospensione porto di fucile
Illegittimità ordinanza rimozione
animali
Regione veneto: norme in deroga
Requisiti per la configurabilità
dell'abbandono di animali
Il collare elettrico è
incompatibile con la natura del cane
Richiami vivi non inanellati
Illegittimità cattura uccelli selvatici da
richiamo
Utilizzo specie esotiche e selvatiche
per manifestazioni fieristiche
Legittimazione ENPA
Venezia: leg.tà ordinanza del sindaco,
cattura e soppressione colombi
Liguria: annullato regolamento prov. di
Savona richiami vivi
Legittimità ordinanza di divieto
alimentazione piccioni
Maltrattamento animali: inapplicabilità
leggi speciali (caccia)
Allenamento e addestramento cani con sparo
Detenzione di animali costituenti pericolo per
la salute e l'incolumità
Elementi costitutivi del reato di
maltrattamento
Elementi costitutivi del reato di
abbandono animali
Esercizio della caccia con mezzi vietati
Detenzione uccelli in gabbie anguste
Illegittimità ordinanza
comunale abbattimento piccioni
Utilizzo di richiami privi di anello
Animali utilizzati a fini sperimentali
Maltrattamento di animali: carenza cibo e
ambienti ristretti
Divieto all'uso di animali negli spettacoli circensi
Caudotomia
Toscana, ordinanza abbattimento
piccioni
Affidamento di un cane ad un canile privato.
Maltrattamento animali da circo.
Maltrattamento di animale ed elemento
soggettivo
Novità di rilevanza penale in acqua-coltura
Fauna alpina
Piccioni
Specie non cacciabili
Detenzione fauna selvatica
Zone di protezione degli uccelli
Valichi montani e ZPS
Soppressione di cani randagi
Uccellagione e risarcimento danni
Confisca e affidamento
Impiego degli animali nello
spettacolo
Codice CITES
Sentenze ARMI
Carabina con visore notturno
Legittimità revoca licenza di caccia per guida in
stato di ebbrezza
Legittimità revoca licenza per ferimento
accidentale
Mezzi vietati e uso delle mani
Legittimità revoca porto d'armi
per problemi alcool
Revoca porto d'armi per
frequentazione di soggetti con reati gravi
Revoca porto d'armi
per precedenti
Legittimità diniego rinnovo
Diniego Licenza per abusi
Legittimità revoca porto fucile per uso
caccia
Legittimità diniego licenza di porto d'armi.
Divieto di portare armi per le guardie
volontarie venatorie
Revoca licenza porto di fucile per omessa
custodia
Lombardia: reg.to provinciale e
divieto dell'uso di munizioni al piombo
La querela sufficiente per la
revoca del porto di fucile
Esercizio dell'attività venatoria
con mezzi vietati
Confisca armi detenute e portate
legittimamente
Porto d'armi per le guardie zoofile
Emilia Romagna munizioni atossiche
Uso di fucile con puntatore laser.
Caccia con mezzi vietati
Atteggiamento di caccia.
Trasporto armi ed esplosivi nei parchi.
Sentenze VARIE caccia
Legittimità revoca licenza di caccia per
abbandono arma da fuoco
Mezzi leciti e vietati per l'esercizio
della caccia
Legittimità revoca porto di fucile per ferimento
involontario
Differenza tra uccellagione e art 544 ter C.P.
Legittimità diniego licenza di caccia per
aver usato un arma giocattolo
Legittimità diniego licenza di caccia per
frequentazione di pregiudicati
Legittimità revoca licenza di caccia per
denunce plurime
Legittimità diniego rilascio porto d'armi
anche dopo remissione di querela
Preapertura della caccia in Campania
Campania, piano faunistico scaduto
Legittimità revoca della licenza per molestie
sessuali su minore
Legittimità regolamento per la gestione e
l'esercizio venatorio al cinghiale
Legittimità revoca licenza per
bracconaggio
Elemento soggettivo nel reato di
maltrattamento animali
Furto venatorio
Diniego rinnovo licenza per vari
reati
Caccia in periodo di divieto e con mezzi
vietati
Diniego rinnovo licenza per uccellagione
Legittimo revoca porto d'armi per
precedenti violenza privata
Caccia con uso di fari
Parchi nazionali: tabellazione
Legittimo diniego rilascio porto
d'armi dopo lo smarrimento di un fucile
Legittimo diniego rilascio
porto d'armi per motivi di salute
Legittimo revoca porto d'ardi per chi ha
partecipato indirettamente a bracconaggio
Illegittimità delibera Marche per
prelievo ungulati in selezione
Apertura sulla neve fuori dalla zona
Alpi
Richiamo non funzionante
Tabellazione aree protette
Illegittimità piano di controllo e
abbattimento volpi
Illegittimità parere INFS che suggerisce di
ridurre le catture 10%
Confisca ai sensi art. 4, L. 157/92
Legittimità revoca licenza di caccia per
bracconaggio
Articolo 30 h, L. 157/92
Sicilia: illeg.tà calendari venat. senza
valutazione incidenza amb.le
Norme della regione Liguria: nuovo
calendario
Illegittimità costituzionale Legge regionale
Abruzzo 28 gen 2004
Calendario venatorio Abruzzo
Normativa della R. Toscana: tesserino in
Az. Agri Turistico Venatoria.
Prescrizione del reato e confisca del
richiamo
Rinnovo della licenza di caccia
Norme della Provincia di Bolzano
Abruzzo: gestione faunisico-venatoria
Calendario venatorio e dati I.S.P.R.A.
Caccia e furto venatorio
Caccia in aree contigua parco
nazionale
Sospensione preapertura in Campania
Accesso agli ATC delle aree contigue dei
parchi nazionali
Agenti provinciali e attività
venatoria
Calendario venatorio Liguria
Calendario venatorio Regine Abruzzo
Cacce in deroga: Sardegna
Nozione di
esercizio dell'attività venatoria
Sentenza Corte Costituzionale:
deroghe.
Silenzio venatorio
Piano faunistico regionale Puglia
Attività della Polizia Giudiziaria
Convenzione di Berna
Competenza delle Guardie Giurate
Volontarie
Transito con armi in area protetta
Associazioni venatorie
Confisca fucile
Uccellagione
Danni da fauna selvatica
Sentenza: Azienda Faunistica Venatoria "La Piave"
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria
Sequestro dell'arma da caccia
Rapporti tra legge sulla caccia e
codice penale.
Richiami meccanici
Nozione di esercizio della caccia.
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065
del 21 lug 09. Az. agri tur. venatorie.
Uccellagione mediante reti.
Furto venatorio.
Uso dei fari.
Caccia in aree protette.
Caccia in periodo di divieto generale.
Alcuni
chiarimenti relativi alle domande più frequenti
Che cosa sono le
"cacce in deroga"?
I quantitativi di uccelli cacciabili
sono stabiliti dalla L. 157/92, ma alcune regioni visti i
danni causati all'agricoltura da alcuni uccelli, fatte le
dovute considerazioni, avvalendosi dell'art. 9, com. 1, lett.
c), della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione
degli uccelli, hanno promulgato una legge regionale con cui si sono stabiliti dei carnieri in "deroga"
alla citata L. 157/92.
Come vanno segnati sul tesserino
regionale (Veneto)?
Vanno segnati sul tesserino regionale a fine
giornata di caccia, a differenza delle altre specie di
migratoria che vanno segnate appena incarnierate, ed a
differenza della selvaggina stanziale che va segnata appena
abbattuta.
Fanno cumulo con i carnieri di
migratoria?
Assolutamente No. Sono cacce in deroga e non
hanno niente a che vedere con i carnieri della migratoria. In
sostanza un cacciatore può (ipoteticamente) abbattere 25
allodole (e segnarle se le raccoglie), altri 20 storni, 20
fringuelli, ecc.
Nel tesserino Veneto ci sono dei foglietti che
vanno compilati periodicamente con i totali degli
abbattimenti in deroga e consegnati alla provincia
(consegnateli alla vostra associazione che provvederà ad
inoltrali).
Ma se sono a capanno posso anche
andare a caccia vagante?
Un cacciatore può effettuare 3 uscite a
vagante con altre 2 uscite da appostamento (temporaneo), il
che significa che i "capannisti" possono fare 5 uscite a
capanno, ma attenzione solo per tre giorni (vagante) possono
uscire dal capanno col fucile carico. Ovviamente se un
"capannista" ha segnato l'uscita da appostamento e decide al
pomeriggio di andare a camminare dovrà segnare anche l'uscita
vagante, stando attento a non fare più di tre vaganti alla
settimana (nella zona Alpi le cose possono essere
regolamentate diversamente, occorre informarsi presso il
presidente di zona).
Se sono a capanno e mi passa un
fagiano posso sparare?
La caccia da appostamento esclude solo
l'abbattimento di beccacce e beccaccini, il resto è carniere
possibile, ricordandosi che fagiani e lepri, essendo
stanziali, vanno segnati subito dopo l'abbattimento (nella
zona Alpi le cose possono essere regolamentate diversamente,
occorre informarsi presso il presidente di zona).
Che richiami posso usare per le cacce
in deroga?
Si possono usare soggetti impagliati di
selvaggina cacciabile, civette e falchi di plastica
(assolutamente No vive), richiami vivi di cattura (bottaccio,
sassello, cesena, merlo, allodola, pavoncella e colombaccio) massimo 10
per cacciatore (40 per cacciatore appostamenti fissi e mx 10
per specie) e non
importa da che provincia provengono, purché abbiano la
documentazione e gli anelli in regola, si possono usare
richiami vivi d'allevamento senza limite numerico (con
documenti e anello), e quindi anche delle specie oggetto
della deroga (salvo diversa indicazione sulla documentazione
che li accompagna), si possono usare stampi di plastica, paglia,
legno o cartone di qualsiasi tipo, giostre rotanti o con
movimenti a batteria, purché non emettano anche suoni di
richiamo, si possono usare fischietti a bocca o a mano ma Mai
richiami a funzionamento elettrico o elettronico. Una
curiosità, sembra che le pispole rispondano bene a dei cd
appesi con del filo da pesca. Attenzione anche il telefonino
se utilizzato come richiamo elettronico può essere
sequestrato (sequestro penale) dalle guardie provinciali che
in questo caso sequestrano solo il telefonino lasciando la
scheda sim al trasgressore.
Per ogni altra richiesta siamo a
disposizione.
Sentenze varie
in materia di caccia e animali
Cass. Sez. III n. 48459 del 9 dicembre 2015.
Carabina con visore notturno.
Si devono ritenere vietati non solo i mezzi diretti ad abbattere la
fauna selvatica diversi da quelli specificatamente ammessi, ma anche
tutti quegli strumenti accessori che il detentore abbia aggiunto
all'arma per renderla funzionalmente più idonea all'attività di
caccia (in considerazione di ciò, la Corte ha rilevato che il giudice
di merito, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità
degli imputati per il reato di cui all'art. 30, c. 1, lett. h), della
legge n. 157 del 1992, atteso che gli stessi sono stati trovati in
possesso di una carabina sulla quale era stato montato stabilmente un
visore notturno diretto all'individuazione degli animali al buio).
TAR Toscana, Sez. II, n. 1521, del 10
novembre 2015.
Legittimità revoca porto di fucile uso caccia per abbandono di arma
da fuoco.
La revoca disposta dal Questore trae origine da un episodio che, pur
non avendo provocato danni, è stato ritenuto dall'Amministrazione
sintomatico di una insufficiente affidabilità del ricorrente. Tale
valutazione non appare né irragionevole, né sproporzionata, né
immotivata, tenuto conto che dimenticarsi un'arma in un luogo a tutti
accessibile costituisce un fatto oggettivamente grave e pericoloso,
che nel caso di specie non ha avuto conseguenze significative solo
perché l'arma è stata ritrovata dalla Polizia provinciale. Questa
circostanza ha assunto rilievo in sede penale, ma non può incidere
sulla legittimità del provvedimento impugnato, che ha una finalità
eminentemente preventiva, rispetto alla quale anche la valutazione
della personalità del
soggetto coinvolto non può assumere un ruolo decisivo, a fronte del
comportamento oggettivamente negligente del predetto nella
custodia delle armi; e d'altra parte la giurisprudenza ha
ripetutamente riconosciuto che una condotta di tal genere è idonea a
legittimare la revoca del porto d’armi.
TAR Campania (NA), Sez. V, n. 5205, del 6
novembre 2015.
Legittimità revoca porto di fucile uso caccia per guida in stato di
ebbrezza.
L’abuso di bevande alcoliche, in considerazione dei noti effetti
negativi circa il controllo dell’inibizione, la perdita della
coordinazione motoria e le distorsioni a carico del sistema
percettivo, fino ai casi più gravi di incoscienza indotta
dall’assunzione di dosi elevate, assume particolare rilevanza in
materia di armi per cui non è affatto irragionevole la valutazione
della specifica rischiosità della grave condotta contestata ai fini
della prevenzione dei pericoli per la sicurezza e l’incolumità
pubblica. Infatti, l’alterazione psicofisica connessa allo stato di
ebbrezza impedisce (quanto meno) di prestare una vigile attenzione,
al fine di evitare non solo che altri possano impadronirsi delle
armi, ma anche che lo stesso titolare della licenza possa fare un uso
sconsiderato delle stesse arrecando nocumento a sé stesso o a terzi.
Quanto al segnalato decorso di un ampio arco temporale dal
verificarsi dell’episodio (dal 2006 al 2014), va osservato che il
semplice trascorrere del tempo non può di per sé impedire la
valutazione del rischio riferita al fatto commesso.
Cass. Sez. III n. 46526 del 24 novembre
2015.
Mezzi leciti e vietati per l'esercizio della caccia.
Devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad
abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente
ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge
all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il legislatore,
nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere per essere
lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal
produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva
di quella propria dell'arma, rende questa diversa da quella prevista
dal legislatore e perciò non consentita, poiché in materia di caccia
non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è
espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta
in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve
considerarsi vietato.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4579. Del 30
settembre 2015.
Legittimità revoca porto fucile uso caccia per ferimento involontario
di un compagno durante battuta di caccia.
Il Collegio ritiene che gli elementi descrittivi della dinamica
dell’incidente (inattesa caduta non controllabile, il fucile carico
perché in corso
di battuta di caccia, etc.), così come la sua incensuratezza, il non
aver mai abusato delle armi, e la necessità di dotarsi dell’arma
oltre che per l’esercizio venatorio anche per espletare
l’attività di “ giudice federale cinofilo”, non siano elementi idonei
a dimostrare l’illogicità manifesta del provvedimento restrittivo
adottato dal Prefetto, che ha lo scopo di impedire il verificarsi di
episodi anche occasionali lesivi della incolumità delle persone e
della sicurezza pubblica, derivati da un impiego non adeguatamente
prudente dell'arma. Purtroppo, la cronaca degli incidenti di caccia
fornisce, ogni anno, un quadro allarmante; è noto anche che un
utilizzo che consideri le caratteristiche di funzionamento e adotti
le più comuni regole di prudenza potrebbe ridurre gli incidenti
occasionali, dovuti a cadute (tutti i fucili da caccia sono dotati di
sicure che bloccano il grilletto quando l’arma non è in uso), anche
se, è altrettanto notorio, che nemmeno le sicure dei fucili sono
“sicure” al 100%, perché non permettono di bloccare la batteria
dell’arma, ovvero quel meccanismo che dà luogo allo sparo. Ecco,
allora, che diventa essenziale l’utilizzo d’indispensabili
accorgimenti di massima prudenza nel maneggio dell’arma (ad es.,
viene consigliato di attivare il congegno che blocca il grilletto in
tutte le situazioni in cui l’arma non è in uso, anche durante la
stessa battuta di caccia, specie se si è ancora in cerca della preda
e del giusto appostamento), onde evitare anche incidenti occasionali,
come quello avvenuto nel caso di specie.
Cass. Sez. III n. 40751 del 12 ottobre 2015.
Differenza tra uccellagione e art. 544ter codice penale.
Non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui
all'art. 30, legge n. 157 del 1992, e il delitto di cui all'art.
544-ter c.p. L'esercizio dell'uccellagione, nello specifico - così
come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non
assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata
dall'art. 544-ter, cod. pen., che si caratterizza, rispetto alla
contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto
per l'integrazione dell'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, e
per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale
patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione,
il sentimento per gli animali, nel caso del delitto). Il reato di
uccellagione di cui all'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, non
è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di
cui all'art. 544-ter, cod. pen., né quest'ultimo delitto costituisce
a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene.
TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1864, del 29
luglio 2015.
Legittimità diniego rilascio della licenza di porto di fucile uso
caccia per porto abusivo di pistola giocattolo priva di tappo rosso.
La licenza di porto d’armi può essere negata anche in assenza di
sentenza di condanna per specifici reati connessi proprio al corretto
uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare
nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e
situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza
penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia
delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità”
all’uso delle stesse.
TAR Lombardia (MI), Sez. I, n. 1852, del 28
luglio 2015.
Legittimità rigetto della licenza di porto di fucile uso caccia per
frequentazioni di soggetti pregiudicati.
Ferma restando la rilevanza dirimente delle condanne ricevute il
ricorrente non ha prospettato né in sede procedimentale, né in corso
di giudizio, alcun elemento idoneo a confutare le valutazioni
dell’Amministrazione, per esempio con riguardo alle contestate
frequentazioni con soggetti pregiudicati.
TAR Lombardia (BS), Sez. II, n.
893, del 25 giugno 2015.
Legittimità revoca licenza porto di fucile uso caccia per
denunce plurime.
E’ legittima la revoca licenza porto di fucile per esercizio
della caccia su un veicolo a motore con mezzi vietati (carabina
adoperata nel passato in guerra per colpire bersagli a distanza
di 1.300 metri) e in orario notturno.
Cass. Sez. III n. 36377 del 9 settembre 2015.
Contravvenzione di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen.
Riguardo alla configurabilità della contravvenzione di cui all'art.
727, comma secondo, cod. pen., va precisato che la norma sanziona
non la semplice detenzione degli animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, ma richiede anche che le stesse siano produttive
di gravi sofferenze
TAR Toscana, Sez. II, n. 841, del 1 giugno
2015.
Legittimità revoca della licenza di porto fucile per uso caccia a
seguito ferimento accidentale.
Non v’è dubbio che nella fattispecie in esame sussistessero tutte le
condizioni idonee a giustificare l’adozione sia del provvedimento di
revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, che della misura
interdittiva essendo emersi dall’attività istruttoria condotta
dall’amministrazione elementi sufficienti a ingenerare il
convincimento che il ricorrente non desse affidamento di non abusare
delle armi, e ciò a prescindere dalla effettiva responsabilità del
medesimo nelle vicende per cui è causa da accertare nelle sedi
giudiziarie competenti. Il carattere accentuatamente discrezionale
del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa
poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di
abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di
fatto assistite da meri elementi di fumus, in quanto nella materia de
qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto,
destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva.
TAR Campania, Sez. II, n. 1053, del 19
maggio 2015.
Legittimità regolamento per la gestione e l'esercizio venatorio
al cinghiale.
Il provvedimento della Provincia che regolamenta l’attività
venatoria è illegittimo quando è in netto contrasto con le
norme sovraordinate e non anche quando si limita, più
semplicemente, ad una concreta organizzazione dell’attività
venatoria, anche radicalizzando misure di rispetto della fauna
selvatica. Nel caso di specie, la Provincia, in chiara
attuazione del calendario venatorio approvato
dalla Regione, ha regolamentato la caccia al cinghiale,
prevedendo zone limitate e predeterminate di caccia,
assegnandole, con criterio di rotazione, alle singole squadre
autorizzate. La Provincia ha, quindi, fatto corretto esercizio
di un’attività discrezionale a lei affidata dal legislatore,
limitando, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di
ragionevolezza, l’attività venatoria, che, peraltro, non
risulta particolarmente frustrata. La Provincia è, quindi,
riuscita a raggiungere un corretto punto di equilibrio tra
esigenze venatorie e motivi di rispetto della fauna
selvatica, nel rispetto delle norme sovraordinate.
TAR Toscana, n. 635, del 20 aprile 2015.
Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
per molestie sessuali su minore.
Assolutamente rilevante e decisivo nella prospettiva della revoca del
provvedimento autorizzatorio al porto di fucile, si presenta
l’episodio di molestie sessuali ad una minore di 15 anni. Con tutta
evidenza, si tratta, infatti, di un episodio che evidenzia un
comportamento sicuramente incompatibile con quella valutazione
prognostica in ordine al corretto uso delle armi che è alla base
dell’istituto autorizzatorio. Del tutto irrilevante è poi il fatto
che si sia trattato di un comportamento che non è poi sfociato in una
sentenza di condanna, per effetto della mancanza della querela da
parte del soggetto offeso dal reato.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2106, del 27
aprile 2015.
La quota ex art. 10, c. 3, l. 157/1992 da destinare a protezione
della fauna selvatica
sottratta all’attività venatoria, non va intesa come quota massima.
Le quote di territorio ex art. 10, comma 3 che la legislazione
statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e regionale di
recepimento, destina a protezione della fauna selvatica, non
rappresentano limiti massimi invalicabili in grado di condizionare il
potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle aree da
destinare a parco nazionale. Si tratta, al contrario, di soglie
minime di protezione, che, come tali, possono essere superate, specie
laddove vengano in considerazione territori di particolare importanza
sotto il profilo faunistico e naturalistico. In altri termini, fermo
restando l’obbligo di destinare, anche in assenza di aree di
particolare pregio naturalistico, alla protezione della fauna
selvatica almeno una percentuale, dal 20 al 30%, di territorio
regionale, nulla impedisce allo Stato o alla Regione di estendere la
percentuale di protezione e di sottrarre all’attività venatoria,
nella delimitazione dei confini dei Parchi nazionali, aree più estese
rispetto a quelle minime previste da tali norme.
TAR Campania (NAPOLI) Sez. I sent. 1787 del
25 marzo 2015.
Piano faunistico scaduto.
Le gravate delibere di proroga hanno riguardato un Piano
Faunistico Venatorio parzialmente annullato e, per di più, privo di
efficacia giacché, antecedentemente alla delibera di proroga del 13
settembre 2011 adottata dal Consiglio Regionale della Campania
(organo competente in materia), era già decorso il termine decennale
di efficacia del Piano, decorrente dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.C. (23 maggio 2000) della delibera consiliare n. 47/23 del 15
novembre 1999. Tale modus operandi collide con i noti principi
generali di diritto amministrativo, secondo cui l’atto di proroga
deve necessariamente intervenire prima della scadenza del termine di
efficacia dell’atto da prorogare. La preapertura al prelievo
venatorio è stata assentita in assenza di efficace pianificazione
faunistica in violazione dell’art. 18, secondo comma, della L. n.
157/1992, secondo cui detta autorizzazione “è condizionata alla
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatoria” e,
pertanto, quest’ultima deve essere annullata siccome illegittima.
TAR Campania (NA)Sez. I sent. 1789
del 25 marzo 2015.
Preapertura della caccia.
La Regione ha disatteso tale parere, consentendo un periodo venatorio
più lungo (5 giorni) rispetto alle indicazioni dell’ISPRA, senza
motivare adeguatamente le ragioni della diversa soluzione. È
parimenti fondato il secondo motivo di gravame che attiene al mancato
svolgimento della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n.
357/1997 (recante “attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche”) in considerazione del fatto che il
prelievo venatorio incide su siti di interesse comunitario (S.I.C.) e
su zone a protezione speciale (Z.P.S.) ed il calendario venatorio
consente la caccia nel periodo di preapertura anche nelle zone S.I.C……..non
risultando svolta alcuna determinazione conclusiva sulla valutazione
di incidenza “a monte” (ovvero in sede di redazione del piano
fanistico – venatorio), deve prendersi atto dell’illegittimità del
gravato calendario venatorio che ne costituisce esecuzione.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1731,
del 1 aprile 2014.
Remissione della querela da parte della parte offesa. Legittimità
diniego rilascio porto d'armi per fucili da caccia.
Il provvedimento del Questore evidenzia che la remissione delle
querela da parte della parte offesa (evento peraltro frequente nei
casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio o
di parentela) - cui ha fatto seguito il decreto di archiviazione del
procedimento penale per taluno degli anzidetti rati, - nonché
l’estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 612, comma
secondo, c.p., non eliminano, sul piano storico e fattuale, i
comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del
giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e
all’assenza di pericolo di abuso dal parte di chi sia autorizzato
alla detenzione e uso delle armi, alla luce di quanto previsto
dall’art. 43, comma secondo, ultimo periodo, del r.d. n. 773 del
1931.
Cass. Sez. III n. 11350 del 18 marzo 2015.
Mezzi vietati ed uso delle mani.
Per l'individuazione dei mezzi con cui è vietata la caccia cui
fa riferimento l'art. 30 lett. h) L.157/92 deve necessariamente
farsi riferimento al disposto dell'art. 13 della legge
medesima, che fornisce tassativa indicazione dei soli mezzi
consentiti per l'attività venatoria: il fucile (avente
determinate caratteristiche), l'arco ed il falco; tutti gli
altri, non essendo "esplicitamente ammessi" da tale norma, sono
vietati, ai sensi del comma 5 della stessa. Quindi anche l'uso
delle mani, e cioè l'"adprehensio" fisica dei volatili da parte
dell'agente, deve ritenersi proibito. Del resto la tutela della
fauna selvatica, cui è finalizzata la legge sulla caccia, si
realizza attraverso la più ampia protezione possibile degli
uccelli, qualunque siano le modalità di cattura o abbattimento
di essi, purché non previste, e quindi ulteriori rispetto a
quelle dalla norma espressamente ammesse
Consiglio di Stato, Sez. III,
n. 1571, del 24 marzo 2015.
Legittimità revoca della licenza di porto di fucile uso caccia per
bracconaggio.
Questo Consiglio ha già rilevato, proprio in riferimento ad un
episodio di bracconaggio, che la revoca della licenza di porto di
fucile per uso caccia è pienamente legittima in un caso del genere,
poiché essa non presuppone un verificato e riscontrato abuso
dell’arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in
base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo
affidamento di
non abusarne, pure mediante un impiego non adeguatamente prudente,
secondo un rigoroso apprezzamento, dovuto agli interessi in
gioco.
Cass. Sez. III n. 10017 del 10 marzo
2015.
Articolo 544ter ed elemento soggettivo del reato.
Nel caso in cui venga colpito intenzionalmente, senza necessità, con
un colpo di fucile un cane, è evidente che si configura l'ipotesi
criminosa di cui all'art. 544-ter cod. pen., nella quale l'elemento
soggettivo ai fini della integrazione del reato è sufficiente che si
atteggi anche solo nelle forme del dolo generico, certamente
ravvisabile nel caso di specie, quantomeno come dolo eventuale, non
essendo dubitabile il fatto che, rivolgendo l'arma anche solo in
prossimità del cane, l'agente, specie se esperto cacciatore, si è
rappresentato, avendolo anche accettato, il rischio che la rosa dei
pallini, espandendosi, potesse attingere l'animale.
Cass. Sez. III n. 6829 del 17
febbraio 2015.
Maltrattamento di animali e condotta sanzionata.
In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui
all'art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con
modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro
natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio,
gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e
conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali
Cass. Sez. III n. 6843 del 17 febbraio 2015.
Tortora dal collare.
La tortora, della specie Streptopelia Decaocto, detta anche "tortora
dal collare", appartiene alle specie "nei cui confronti la caccia non
è consentita" ex art. 30, lett. h), della l. n. 157 del 1992 non
essendo la stessa ricompresa tra quelle, cacciabili, sia pure con
limitazioni, espressamente menzionate dall'art. 18.
Cass. Sez. III n. 3930 del 28 gennaio
2015.
Furto venatorio e legge sulla caccia.
La legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità
del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale
esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti
dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di
apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella
legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del
"furto venatorio" è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: "Nei
casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli
art. 624, 625 e 626 c.p."; analoga previsione è poi contenuta
nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne
deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso
soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da
tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore
munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro,
il bracconiere senza licenza non rientra nelle citate previsioni, né
in altre specifiche, si ché il furto venatorio appare ancora
applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre
patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 I. cit.) e permangono
intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".
Consiglio di Stato, Sez. III,
n. 153, del 21 gennaio 2015.
Legittimità revoca licenza porto di fucile per uso caccia per
problematiche relative all’abuso di alcol e comportamento minaccioso
nei confronti dei vicini di casa.
Il potere discrezionale di cui dispone l’Amministrazione può essere
esercitato in senso negativo all’interessato in presenza di una
condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di
rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo
sintomatico, sul grado di affidabilità del soggetto autorizzato. La
disponibilità dell’arma richiede, quindi, il concorso di condizioni
di perfetta e completa sicurezza circa il loro uso, così da
scagionare ogni possibile dubbio e perplessità sulla possibile
incidenza dell’autorizzazione a tal fine rilasciata sull’ordine e
sulla sicurezza pubblica, sulla tranquilla convivenza civile, sul
possibile danno all’incolumità delle persone.
Consiglio di Stato, Sez. VI,
n. 5595, del 14 novembre 2014.
Legittimità diniego rinnovo porto d’armi uso caccia, per furto
militare, porto illegale d’armi e per omessa custodia.
Il diniego di rinnovo della licenza si fonda, oltre che sul
rilievo del carattere ostativo delle condanne penali oggetto di
riabilitazione, anche su un giudizio d’inaffidabilità
dell’odierno appellante, desunto dalla natura e dalla gravità
dei fatti-reato, e dunque su due rilievi motivazionali, di cui
ciascuno autonomamente sufficiente a sorreggere il
provvedimento. Infatti, le licenze di porto d’armi possono
essere legittimamente negate alle persone ritenute capaci di
abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non
sconta, necessariamente, l’esistenza di precedenti penali in
capo al richiedente (ed in tal senso l’intervenuta
riabilitazione ottenuta dal ricorrente non comporta l’obbligo
di rilasciare l’autorizzazione, ma elimina solamente la
condizione ostativa determinata dalla condanna), ben potendo
basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di
fatto, fermo restando che il sindacato sull’opportunità di
concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al
limite della ragionevolezza.
Cass. Sez. III n. 52491 del 18
dicembre 2014.
Caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati.
Il tenore letterale dell'art. 30, lettera h), della legge n.
157 del 1992, (come, d'altra parte, anche la previsione di cui
alla precedente lettera e), in tema di uccellagione) non
contiene alcun elemento che, testualmente o logicamente, possa
fare riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata
nei giorni autorizzati dal calendario venatorio e le due
previsioni sanzionatorie - quella di cui alla lettera a) e
quella di cui alla lettera h) (non diversamente, peraltro,
dalla previsione di cui alla lettera e) presentano diversa
obbiettività giuridica, essendo la prima disposizione volta ad
impedire che l'esercizio della caccia, se svolto in determinati
periodi dell'anno o comunque in determinate fasi del tempo,
possa incidere, in termini pregiudizievoli, sui cicli biologici
delle specie comunque cacciabili, mentre la seconda è
indirizzata, come già dianzi evidenziato, a tutelare il singolo
animale da modalità particolarmente insidiose od inutilmente
dolorose di cattura, sicché è del tutto legittima, in caso di
condotta che violi ambedue le disposizioni, la concorrenza fra
i due reati e non l'assorbimento dell'uno nell'altro.
Consiglio di Stato, Sez. III, n.
5824, del 25 novembre 2014.
Legittimità diniego di rinnovo licenza di
porto di fucile per uso caccia per reato di uccellagione.
Considerato che il richiedente è stato condannato per il reato
di uccellagione (lett. e dell’art. 30 della legge n. 157 del
1992), che comporta l’irrogazione automatica della suddetta
sanzione amministrativa accessoria, correttamente quindi il
Questore gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di
fucile per uso caccia. L’indicata disposizione normativa ha,
infatti, il fine di evitare che la licenza del porto di fucile
per uso di caccia sia rilasciata o mantenuta in favore di
soggetti i quali, per effetto di una “condanna” intervenuta in
sede penale per il delitto di uccellagione, non diano garanzia
di affidabilità nell’uso specifico dell’arma.
Cass. Sez. III n. 950 del 13 gennaio
2015.
Uso di richiami vivi e maltrattamento animali.
L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle
ipotesi espressamente previste dall'art. 21 lett. r) legge n.
157 del 1992 ma anche quando viene attuato con modalità
incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile
il reato di cui all'art. 727 cod. pen., quando nell'esercizio
della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con
una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le
faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra
o su un albero. In tali casi, si sottopone l'animale a fatiche
insopportabili con la natura etologica di esso, integrando tale
comportamento una sevizia, poiché la sua martellante
ripetizione influisce sull'istinto naturale dell'animale,
dapprima dandogli la sensazione di potere assolvere alla
primaria funzione del volo ed immediatamente dopo
costringendolo a ricadere dolorosamente.
TAR
Campania (NA), Sez. V, n. 4577.
Legittimità diniego rinnovo della licenza di porto di fucile
per uso caccia, per frequentazione di soggetti con precedenti
per gravi reati.
La licenza di porto d'armi può essere negata anche in assenza
di sentenza di condanna per specifici reati, quando, per
circostanze legate alla sua condotta, sia assente la
presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
Il rilascio/rinnovo del porto d’armi non è un diritto assoluto,
costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al
normale divieto di portare le armi. L’eccezione può divenire
operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali
esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso”
delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o
perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della
tranquilla convivenza della collettività.
Cass. Sez. III n. 41362 del
6 ottobre 2014.
Natura del reato previsto dall'art. 727 cod.
pen.
Il reato di cui all'art. 727 c.p.,
anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla
legge 20.7.2004 n. 189 , non è contravvenzione necessariamente
dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa.
Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in
stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente
imputabile anche per semplice negligenza.
TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2306.
Illegittimità cattura di circa n. 180 esemplari di lepre (lepus
europaeus) durante periodo critico per la riproduzione delle specie.
E’ illegittimo il provvedimento del Comune di Brindisi, in qualità di
ente gestore del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della
Contessa", con il quale autorizza la cattura di circa n. 180
esemplari di lepre (lepus europaeus) nel suddetto Parco, nelle date
dell’8 e del 9 febbraio 2014, ossia in un periodo critico per la
riproduzione delle specie. Appare inopportuno come evidenzia l’I.S.P.R.A.
con la nota indirizzata alla Provincia di Brindisi, procedere con le
attività di cattura, sia pure in un sostanziale contesto di controllo
della popolazione in conseguenza delle problematiche di
danneggiamento lamentate dagli agricoltori locali. Inoltre, il
provvedimento non contiene alcun riferimento alla possibilità di
adottare metodici ecologici che non richiedano il ricorso alla
cattura della fauna interessata all’intervento, e questo a
dimostrazione che l’amministrazione non ha preso proprio in
considerazione la possibilità di effettuare il controllo mediante
l’utilizzo di metodi alternativi a quello della cattura, così come
invece espressamente richiesto dall’art. 19 l. 157/1992.
TAR Toscana, Sez. II, n. 1436.
Legittimità decreto di revoca della licenza di porto di fucile per
uso caccia per il reato di violenza privata.
Secondo la considerazione espressa nella relazione della Questura
depositata in giudizio secondo cui l'episodio in questione si è
svolto
in "un ambiente familiare… problematico", è ragionevole ritenere che
in quell'occasione il ricorrente abbia agito in una situazione di
alterazione psicologica che non consente di escludere che egli
possa, in futuro, abusare delle armi in suo possesso.
TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 927.
Illegittimità ordinanza del Sindaco, recante abbattimento nutrie su
tutto il territorio comunale.
Dalla produzione degli atti del Convegno di Firenze 2002, effettuata
dalla LAC in vista dell’odierna udienza pubblica, risulta di molto
attenuato il legame tra nutrie e leptospirosi, invece enfatizzato
nell’ordinanza, in quanto l’intervento svolto dall’Istituto
Zooprofilattico sperimentale delle Venezie si conclude nel senso che,
la nutria debba essere considerata una portatrice secondaria,
occasionale” di tale malattia e che “rimane comunque la possibilità
che questo animale, alloctono, possa determinare nel tempo uno
squilibrio nell’attuale epidemiologia della leptospirosi”,
auspicandosi pertanto non l’abbattimento dello stesso, bensì e
solamente, “che continui il monitoraggio sia sierologico, sia con
isolamento in coltura”.
Cass. Sez. III n. 37859 del 16
settembre 2014.
Detenzione penalmente rilevante di animali.
La detenzione penalmente rilevante di animali è quella attuata in
condizioni incompatibili con la natura degli stessi e produttiva di
gravi sofferenze, sicché il parametro normativo della natura degli
animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza
illecita, richiede, per le specie più note (come ad esempio ai cani,
gatti, cavalli), che ci si riferisca al patrimonio di comune
esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle
scienze naturali.
Consiglio di Stato,
Sez. III, n. 4121.
Legittimità revoca porto fucile uso caccia per precedenti penali e
violazioni edilizie.
Appare pertinente il richiamo alle violazioni in materia edilizia,
alla misura degli arresti domiciliari per il delitto di corruzione,
nonchè alla sospensione della patente di guida per omissione di
soccorso a seguito di incidente stradale, in quanto si tratta di
circostanze tutte insieme valorizzate al fine di valutare la
sussistenza del requisito di “affidabilità” necessario al rilascio
dell’autorizzazione.
Cass. Sez. III n. 39159 del 24
settembre 2014.
Nozione di comportamenti insopportabili.
La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche
etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di
un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un
significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento
proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza
naturale. Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in
ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto
di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche
vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei
termini oggi richiesti dal legislatore.
Cass. Sez.III n.36718
del 3 settembre 2014.
Caccia con uso di fari alogeni.
L'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, punisce
l'esercizio della caccia con mezzi vietati, ossia con i mezzi che non
sono compresi fra quelli consentiti tassativamente dall'art. 13 della
stessa legge, conseguendo da ciò che - siccome nell‘esercizio
venatorio rientrano non solo gli atti diretti all'abbattimento della
selvaggina, ma anche l‘attività prodromica di appostamento e ricerca
della fauna - devono ritenersi inclusi, nel novero dei mezzi vietati,
anche l'uso dei fari alogeni se ed in quanto destinati, come nella
specie, ad esercitare una vis attrattiva sulla fauna per cercare,
braccare e stanare la preda da abbattere, cosicché il mezzo adoperato
si connoti per costituire strumento intrinsecamente, funzionalmente
ed essenzialmente connesso all’attività di caccia.
Cass. Sez.III n.36707 del 3 settembre 2014.
Parchi nazionali e tabellazione.
I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi
provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, non necessitano
della tabellazione perimetrale prevista dall’art. 10 della legge n.
157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui non si può
svolgere l’attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita
la caccia l’individuazione dei confini dell’area protetta all’interno
della quale si configura il reato di cui all’art. 30, comma 1,
lettera d), della richiamata legge n. 157.
Cass. Sez.III n.36715 del 3
settembre 2014.
Maltrattamento di animali e nozione di necessità.
Il delitto di cui all'art. 544-ter cod. pen. è a dolo specifico, nel
caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita
dell'animale sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa
sia tenuta, come nel caso in esame, senza necessità. Nel concetto di
necessità, la cui ricorrenza esclude la configurabilità del reato, è
compreso lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., e ogni
altra situazione che renda indispensabile la realizzazione di una
condotta lesiva per evitare un pericolo imminente o per impedire
l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti
inevitabile. Ne consegue come la nozione di necessità rilevante ai
sensi dell’ art. 544 ter cod. pen. (così come per l’omologa
fattispecie di cui all’art. 544 bis cod. pen) non sia pienamente
sovrapponibile allo stato di necessità, previsto dall'art. 54 cod.
pen.
TAR Emilia Romagna (PR), Sez.
I, n. 164, del 19 maggio 2014.
Legittimità revoca licenza porto di fucile ad uso caccia per
smarrimento del proprio fucile.
E’ legittima la revoca della licenza di porto di fucile per aver
smarrito dopo una battuta di caccia il proprio fucile sul ciglio di
una strada. Il Questore nel provvedimento di revoca rileva una
marcata negligenza ed imperizia nella custodia delle armi da parte
del ricorrente che, perdendo o comunque dimenticando il proprio
fucile ha dimostrato una grave superficialità comportamentale,
evidenziando inoltre, l’inopportunità di consentire la presenza di
armi in un contesto familiare asseritamente compromesso da sindromi
ansiose e crisi di panico.
Consiglio di Stato, Sez. III,
n. 2987, del 12 giugno 2014.
Legittimità diniego rilascio porto di fucile ad uso caccia per
congedo dal servizio militare di leva per patologie.
L’accertamento da parte di una struttura militare di disturbi di
natura -xxxx- ha indotto la Questura a non concedere il rilascio del
porto di fucile ad uso caccia, facendo prevalere l’interesse alla
pubblica sicurezza rispetto a quello del singolo al rilascio del
porto d’armi. In presenza di un dubbio sulla sufficienza di garanzie
circa un uso lecito delle armi la Questura ha deciso di negare
l’autorizzazione al porto d’armi, né avrebbe potuto ignorare il
contenuto del referto medico dell’ospedale militare.
TAR Veneto, Sez. III, n. 861, del 18
giugno 2014.
Legittimità revoca licenza di porto di fucile per aver partecipato
(senza sparare) alla caccia al cinghiale in ore notturne.
Il ricorrente insieme ad altro soggetto ha esercitato la caccia in
ore notturne abbattendo una femmina di cinghiale, ad una distanza di
dieci metri dalla strada comunale. L’attività di concorso è
sussistita anche se non è stato personalmente il ricorrente a premere
il grilletto dell’arma che ha ucciso il cinghiale. Si è prodigato
nella ricerca dell’animale subito dopo lo sparo, assicurando che la
preda fosse rinvenuta, scuoiata ed eviscerata, ha dunque posto in
essere una condotta che giustifica il giudizio di non affidabilità
nell’uso delle armi, infatti se ha partecipato, sia pure senza
sparare, all’illecita attività di caccia, si può certamente desumere
che egli non avrebbe remore a sparare egli stesso nelle medesime
illecite circostanze.
Cass. Sez. III n. 28578 del 3
luglio 2014.
Trasporto di animali e sanzioni applicabili.
Per effetto della clausola di riserva contenuta nel comma 6
dell'art. 7 del d.lgs. 151\2007, laddove la condotta contestata
possa integrare gli estremi del reato, la norma dianzi
indicata, la quale punisce solo con sanzione amministrativa la
condotta di chi, durante un trasporto, usi violenza in danno di
animali, recede a tutto favore della norma penale.
TAR Marche, Sez. I, n. 470, del 2
maggio 2014.
Illegittimità delibera regionale del calendario per il prelievo degli
ungulati in forma selettiva.
Il provvedimento impugnato non può ritenersi adeguatamente motivato
in ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali
l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e
procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti nella
vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione del calendario
per il prelievo in forma selettiva degli ungulati, dovendo ritenersi
illegittima l’immotivata inclusione nei tempi di prelievo dei daini
maschi del periodo pre-riproduttivo della specie protetta.
TAR Marche, Sez. I, n. 525, del 22 maggio 2014.
Legittimità diniego rinnovo porto fucile per uso caccia per uccisione
accidentale di un animale e spari in luogo abitato.
Se è vero che, in assoluto, il divieto di detenzione di armi da fuoco
non ha una durata perpetua, è altrettanto vero che il semplice
decorso del tempo non può di per sé giustificare la richiesta di un
nuovo porto d’armi, laddove l’autorità di P.S. continui a ritenere
sussistenti le ragioni di pubblico interesse che hanno a suo tempo
indotto a revocare (o a non rilasciare) la licenza di porto d’armi.
Anche in vista di assunzione in qualità di accompagnatore venatorio
e/o addestratore di cani da caccia, presso un’azienda
faunistico-venatoria della Provincia. La sospensione del titolo era
stata disposta in quanto il ricorrente era stato sottoposto a
procedimento penale per i reati di cui agli artt. 544-bis e 703 c.p.
(uccisione accidentale di un animale e spari in luogo abitato).
TAR Marche, Sez. I, n. 472, del 2 maggio
2014.
Illegittimità attivazione del prelievo in deroga dello storno
per carenza motivazione.
Il provvedimento non può ritenersi adeguatamente motivato in
ordine alle ragioni sottese alle valutazioni per le quali
l’amministrazione, alla stregua delle risultanze istruttorie e
procedimentali, acquisiti e ponderati gli interessi coinvolti
nella vicenda concreta, sia pervenuta alla determinazione di
disporre l’attivazione del prelievo in deroga dello storno. Non
essendo state sufficientemente evidenziate le ragioni
dell’inefficacia di ulteriori e differenti soluzioni
preordinate al perseguimento della finalità d’interesse
pubblico del contenimento di danni alle colture, la motivazione
della delibera regionale non può ritenersi atta ad estrinsecare
le valutazioni afferenti alla sussistenza, in concreto, dei
presupposti per l’esercizio del potere.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2311, del 6
maggio 2014.
Legittimità sospensione del porto di fucile per uso caccia in ragione
dei suoi rapporti con il padre, ritenuto elemento di spicco di clan
camorristico.
E’ legittima la sospensione del porto di fucile per uso caccia in
ragione dei suoi rapporti con il padre, ritenuto elemento di spicco
di clan camorristico e con altri soggetti pregiudicati e sul rilievo
che ciò comportasse il venir meno dei requisiti di sicura
affidabilità e della buona condotta richiesti dalla legge nei
confronti dei possessori di armi.
comunità
montane, …”. In questo quadro normativo, è evidente il
contrasto della previsione regionale con la vincolante
statuizione del legislatore nazionale di cui alla L. 157/92.
Consiglio di Stato, Sez. III, n.
1739, del 10 aprile 2014.
Illegittimità ordinanza rimozione degli animali presenti
nell’allevamento entro trenta giorni dalla notifica.
Il provvedimento nel constatare una violazione di regole sulle
distanze minime, avrebbe dovuto contemplare l’adozione di tempi e
modalità idonee a contemperare e a bilanciare i diversi interessi
pubblici tra i quali assume certamente peso una autonoma rilevanza
quello di evitare di arrecare danni, non imposti dalla necessità di
tutelare effettivamente superiori interessi d igiene e sanità
pubblica, alle attività imprenditoriali pur nella volontà di voler
ricondurre al rispetto della normativa igienico sanitaria vigente lo
svolgimento dell’attività medesima.
TAR Lombardia (MI), Sez. III, n.
900, del 4 aprile 2014.
Legittimità diniego detenzione porto d’armi per uso caccia per
possibile abuso delle armi.
Ai fini dell'applicazione della misura preventiva della sospensione
della licenza di porto d'armi, di cui agli artt. 10 e 43, T.U. 18
giugno 1931 n. 773, non occorre che vi sia stato un oggettivo e
accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in
base agli elementi conoscitivi acquisiti, non dia completo
affidamento di non abusarne e, nel giudizio sulla affidabilità di un
soggetto, nella materia delle autorizzazioni di polizia, il requisito
della buona condotta riveste un ruolo cent
TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 365,
del 9 aprile 2014.
L’apertura della caccia sulla neve fuori dalla Zona Alpi è in
contrasto con la L. 157/92.
Il legislatore regionale (art. 43 L.r. 26/93) al comma 1 lett. m)
vieta di “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte
di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella
zona faunistica delle Alpi e nei territori dell'aerale:
ne consegue che la misura cautelare in questione ben può essere
sorretta anche da valutazioni fondate su considerazioni
probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi
di fumus, in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di
libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al
bene della sicurezza collettiva.
Corte Costituzionale, sent. 107 del 18
aprile 2014.
Norme della Regione Veneto. Interventi per il contenimento della
presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio
della attività venatoria.
Metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna
selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro
inefficacia, relativi piani di abbattimento - Individuazione e
definizione da parte dagli enti titolari delle funzioni di gestione
faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della
attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); Inadempimenti degli enti
titolari delle funzioni di gestione faunistica - Nomina da parte del
Presidente della Giunta regionale di un Commissario ad acta che
provvede in via sostitutiva; Individuazione dei soggetti abilitati
all'attuazione dei piani di abbattimento. Dispositivo: illegittimità
costituzionale parziale non fondatezza
Cass. Sez. III n. 14431 del 27
marzo 2014.
Richiamo non funzionante.
Rientrano nella nozione di atteggiamento da caccia tutte
quelle condotte caratterizzate dalla disponibilità di
strumenti idonei ed utili all'abbattimento o alla cattura
della selvaggina e comunque prodromiche e/o funzionali a tali
attività. Perché, però, uno strumento (nel caso de quo, un
richiamo) possa considerarsi tale, e dunque, mezzo vietato
secondo l'accezione voluta dalla
norma, è necessario che esso sia in grado di funzionare:
laddove si tratti di un oggetto non funzionante solo per una
situazione contingente (come, ad es. per la mancanza della
batteria dimenticata in auto o per la mancata accensione dei
contatti), tale mezzo dovrà ugualmente ritenersi vietato in
quanto la nozione di non funzionamento è diversa dalla nozione
di inservibilità, dovuta, invece, ad elementi intrinseci che
rendono assolutamente impossibile il funzionamento dell'oggetto
anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi di
ripristino.
Cass. Sez. III n. 11536 del 11 marzo 2014.
Esercizio venatorio in aree regionali protette con obbligo di
tabellazione o perimetrazione.
In tema di aree protette, ai fini della configurabilità
dell'illecito di cui all'art. 30, legge n. 394/1991, l'efficacia e
la operatività della istituzione di una riserva naturale regionale
(come nel caso di specie), con la conseguente sua sottrazione
all'esercizio venatorio, non è sufficiente la emanazione del decreto
regionale e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Regionale, ma è
necessaria la delimitazione della zona con le previste tabellazioni
ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione
o perimetrazione dell'area non essendo in tali casi applicabile la
normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991,
n. 394 per i parchi nazionali
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n.
40, del 10 febbraio 2014.
Incauta condotta venatoria, legittimità revoca porto di fucile per
uso caccia.
La revoca della licenza di porto d'armi, così come, peraltro, il
divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi non richiedono un
oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente
che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Non è in
sostanza richiesta nessuna particolare correlazione tra il tipo di
comportamento assunto a riferimento per la formulazione del giudizio
prognostico di inaffidabilità e la conseguente decretazione di
divieto di porto e detenzione delle armi. La valutazione effettuata
dal Questore risulta esente da vizi estrinsecamente rilevabili,
fondandosi su di un episodio di indubbia gravità, cioè da un’incauta
condotta venatoria posta in essere dal ricorrente, dalla quale non è
illogico far discendere la sua scarsa affidabilità e giustificare,
conseguentemente, la revoca del porto di fucile decretato nei suoi
confronti.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 508,
del 4 febbraio 2014.
Legittimità diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi ad
uso caccia e divieto del suo rilascio per dieci anni per
uccellagione.
L’intervenuta e pressoché completa assimilazione e/o
equiparazione del c.d. patteggiamento ad una pronuncia di
condanna, eccettuata la sua inefficacia nei giudizi civili e
amministrativi, siccome previsto dall’art. 445, comma 1bis,
primo periodo, c.p.p., e fatta salva diversa ed espressa
previsione di legge, destituisce di qualsivoglia fondamento la
censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 32, comma
1, lett. b), della l. 157/1992, poiché tale disposizione deve
essere letta alla luce del principio generale, previsto
dall’art. 445, comma
1bis, c.p.p. Né può ritenersi che l’art. 32, comma 1, lett. b),
della l. 157/1992, prevedendo la sanzione amministrativa
accessoria della revoca del porto di fucile e del divieto di
rilascio per un periodo di 10 anni, costituisca una deroga a
tale generale principio, poiché la sua ratio è proprio quella
di evitare che la licenza del porto di fucile per uso di caccia
sia rilasciata o mantenuta in favore di soggetti i quali, per
effetto di una “condanna” intervenuta in sede penale per il
delitto di uccellagione, non diano garanzia di affidabilità
nell’uso specifico dell’arma.
Cass. Sez. III n. 5119 del 3 febbraio
2014.
Confisca
ai sensi dell'art. 4 legge 150\92.
L'art.4 della legge 7 febbraio 1992, n.150, modificata con legge 13
febbraio 1993, n.59, al comma 1 prevede, In caso di violazione dei
divieti di cui agli articoli 1 e 2 la confisca degli esemplari vivi o
morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle parti o
prodotti derivati. Trattasi di confisca obbligatoria che trova
fondamento in una disposizione speciale e non può essere ricondotta
al regime dell'art.240 cod. pen.
TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 227, del 23
gennaio 2014.
Illegittimità parere INFS che suggerisce di ridurre le catture ogni
anno solo del 10%.
E’ illegittimo
il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nella parte
in cui il medesimo suggerisce di ridurre le catture
annualmente nella misura del 10%. La questione è stata recentemente
affrontata dalla sezione, che, con pronuncia alla quale occorre dare
continuità, ha affermato che la progressiva riduzione del numero
degli esemplari catturabili costituisce condizione di legittimità dei
provvedimenti che approvano i piani di cattura dei richiami vivi,
rendendosi a tal fine necessarie riduzioni superiori, quantomeno, al
25% delle catture.
TAR Emilia Romagna (PR), Sez. I, n. 302,
del 5 novembre 2013.
Illegittimità piano provinciale di controllo con abbattimento della
specie “volpe”.
Né il provvedimento impugnato né il correlato parere dell’ISPRA si
soffermano in alcun modo sulla eventuale possibilità di utilizzare
mezzi di controllo ecologici della specie considerata, ovvero sulle
ragioni della non praticabilità di detti mezzi alternativi. Inoltre,
la delibera di Giunta Provinciale dispone una serie d’interventi per
il controllo della specie “volpe” consistenti, in estrema sintesi,
nell’abbattimento a fucilate dei capi ritenuti in eccesso, con sparo
da veicoli, forma di intervento vietato dalla della L. 157/1992,
senza possibilità di deroghe. (Segnalazione e massima a cura di F.
Albanese)
Cass. Sez. III n. 8676 del 24
febbraio 2014.
Requisiti per la configurabilità
dell'abbandono di animali.
Per l'abbandono di animali la norma incriminatrice, dopo la
novella di cui alla L. n. 189/04, richiede ai fini della
integrazione della fattispecie non solo che le condizioni di
custodia dell'animale appaiano incompatibili con la natura
dello stesso, ma che tali condizioni siano produttive di gravi
sofferenze per l’animale. E se è innegabilmente vero che il
concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta
prevista dall'art. 727 cod. pen. è diverso dal concetto di
grave danno alla salute (dell’animale) contemplato nell’art.
544 ter cod. pen., è comunque indispensabile che le sofferenze
cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti
debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente
inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la
condizione propria dell’animale in situazione di benessere.
Tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni
contingenti, essendo evidente che una temporanea situazione di
disagio dell’animale non può essere confusa con la situazione
contra Iegem enunciata dal comma 2° dell'art. 727 citato.
Con la sentenza n. 38034/13,
la Corte di Cassazione, sezione III Penale conferma
l’orientamento giurisprudenziale:
il collare elettrico è incompatibile con la natura del cane.
La Corte di Cassazione afferma che il dispositivo si fonda
“sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che,
tramite un comando a distanza, si trasmettono all’animale
provocando reazioni varie.” Trattasi in sostanza – continua la
Suprema Corte “di un addestramento
basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che
incide sull’integrità psicofisica del cane poiché la
somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i
riflessi e indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti
desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia,
depressione e anche aggressività”. Aggiunge inoltre la Suprema
Corte che, “a prescindere dalla
specifica Ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia”, l’uso
del collare elettrico antiabbaio rientra nella previsione del
Codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ai
sensi dell’articolo 727 del Codice penale che punisce la
detenzione di animali “in condizioni incompatibili con la loro
natura e produttive di gravi sofferenze”.
Cass. Sez. III n. 46228 del 19 novembre
2013.
Richiami vivi non inanellati.
In base al disposto dell’art.30, lett.h), della legge 11 febbraio
1992, n.157 si devono ricondurre fra i “mezzi vietati” anche il
ricorso a richiami vivi non inanellati, e dunque, di provenienza non
legittima, la cui detenzione non risulta autorizzata.
TAR Lombardia (MI), Sez. III, n.
1918, del 18 luglio 2013.
Legittimità divieto per le guardie volontarie venatorie di
portare qualsiasi tipo di arma.
E’ legittimo il regolamento di coordinamento delle guardie
giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e
venatorio, nella parte in cui è fatto divieto alle guardie
volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di
“portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto
d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di
validità”. La normativa vigente, in particolare la legge 11
febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o
corta per le guardie
giurate venatorie volontarie. E’ chiaro quindi che le persone
che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi
diversi da quello dello svolgimento del servizio.
TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1865, del
16 luglio 2013.
Illegittimità cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo.
E’ illegittimo il provvedimento della Giunta Regionale che ha
autorizzato le Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici
ai fini di richiamo. L’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici
appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima, è
“esercitabile in via eccezionale”, talché l’autorizzazione degli
Stati membri a derogare al divieto generale è subordinata ad una
motivazione che faccia riferimento esplicito ed adeguatamente
circostanziato alla sussistenza di tutte le condizioni prescritte
dall’art. 9, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE concernente
la conservazione degli uccelli selvatici. La deroga al divieto
generale di cattura di animali selvatici vivi non può che essere
interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili
delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua
attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti
necessari.
TAR Toscana, Sez. II, n. 1032, del 5
luglio 2013.
Bracconaggio, legittimità revoca licenza di porto di fucile per uso
caccia.
Assolutamente rilevante e decisivo, nella prospettiva della revoca
del provvedimento autorizzatorio al porto delle armi, si presenta
l’episodio che ha visto l’identificazione del ricorrente, nel corso
di un’operazione antibracconaggio condotta dal Corpo Forestale dello
Stato, mentre in piena notte ed in possesso di una carabina con il
colpo in canna e di un coltello con lama di 13 cm., si allontanava
con due cinghiali decapitati, eviscerati ed incaprettati portati
sulle spalle; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di un episodio
che evidenzia, anche indipendentemente dal riferimento ai numerosi
precedenti dell’interessato quel rischio concreto di abuso dell’arma
che giustifica il provvedimento di revoca del titolo autorizzatorio.
Cass. Sez. III n. 32058 del 24 luglio 2013.
Articolo 30 lett. h) della legge 157 del 1992.
La fattispecie di reato prevista nell'art. 30 lett. h) della legge
157 del 1992 si riferisce alla diversa ipotesi di "caccia non
consentita" non in relazione al tempo, ma alle specie, sicché non
vieta l‘esercizio della caccia, ma l'abbattimento, la cattura e la
detenzione. Giova poi ricordare che l’art. 18, secondo
comma, legge 157 del 1992 prevede espressamente che, per l'esercizio
della caccia, "la stessa disciplina si applica anche per la
caccia di selezione degli ungulati sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle Regioni".
TAR Piemonte, Sez. II, n. 828, del 27
giugno 2013.
Illegittimità ordinanza di divieto assoluto utilizzo animali specie
selvatiche ed esotiche.
E’ illegittima l’ordinanza sindacale e il provvedimento comunale
nelle parti in cui tali atti contengono un divieto assoluto di
utilizzo ed esposizione, per attività di spettacolo e di
intrattenimento pubblico, degli animali appartenenti alle specie
selvatiche ed esotiche, senza ammettere le deroghe che discendono
dall’applicazione delle Linee guida stabilite, in data 10 maggio
2000, dalla Commissione scientifica CITES.
TAR Lombardia (BS), Sez. II, n.
651, del 8 luglio 2013.
Legittimità revoca della licenza di porto di fucile per uso
caccia per omessa custodia.
Se l’arma esce dalla sfera di controllo del legittimo possessore per
un’autonoma decisione dello stesso, non possono certamente
essere considerate idonee a escludere profili di responsabilità le
istruzioni date alla persona che subentra nella detenzione, e
tantomeno il rapporto di fiducia intercorrente tra i medesimi
soggetti. Gli errori di giudizio circa l’affidabilità della persona a
cui l’arma viene consegnata diventano inevitabilmente sintomi di
inaffidabilità del legittimo possessore, e possono costituire il
presupposto per la revoca della licenza di porto d’armi.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3808, del
15 luglio 2013.
Legittimità ordinanza Sindaco di Venezia per il prelievo e
soppressione di colombi mediante eutanasia.
E’ legittima l’ordinanza del Sindaco di Venezia, con la quale è stato
disposto il prelievo di esemplari di colombo mediante cattura nelle
zone a maggiore intensità e soppressione degli stessi mediante
eutanasia. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 32,
comma 4, della l. n. 833/1978 e visto l’art. 38 della l. n. 142/1990,
a seguito della nota della A.U.L.S.S. che comunicava la pericolosità
per la salute e l’igiene pubblica per la presenza di agenti patogeni
per l’uomo nella popolazione urbana dei colombi e proponeva prelievi
di detti animali nelle zone segnalate, la disinfezione e il lavaggio
dei luoghi interessati, nonché la soppressione mediante eutanasia
degli esemplari prelevati. Il provvedimento non verte in materia di
caccia di fauna selvatica ma di adozione di atti contingibili ed
urgenti idonei a far fronte ad una situazione di emergenza sanitaria,
con conseguente inutilità logica di analisi dei motivi relativi
all’esercizio della caccia e alla natura selvatica o meno dei
colombi. Quanto al mancato rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 19 di detta l. n. 157/1992 per l’attuazione del controllo
della fauna selvatica, va rilevato che esso riguarda la possibilità
di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate
specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse
alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali,
stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
Cass. Sez. III n. 28948 del 8 luglio 2013 (cc. 11
giu. 2013).
Legittimazione ENPA (Ente nazionale Protezione Animali).
L'ENPA è legittimato a ricevere l’avviso ex art.408, comma secondo,
cod. proc. pen. poiché va considerato persona offesa dei delitti
contro il sentimento degli animali e della contravvenzione prevista
dall'art.727 cod. pen. indipendentemente dalla emanazione del D.M.
previsto dall’art.19 quater L.20 luglio 2004 n.189
TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 1284,
del 16 maggio 2013.
Regolamento provinciale ungulati e divieto dell’uso di munizioni al
piombo.
Allo stato attuale non esiste un generalizzato divieto normativo in
ordine all’utilizzo di munizioni al piombo, dovendosi altresì dare
atto della limitata applicazione del D.M., 17.10.2007 alle Zone
speciali di conservazione (ZSC), ed a quelle di protezione speciale
(ZPS). Tuttavia, l’I.S.P.R.A., nel proprio parere, ha espresso il
suggerimento “di valutare l’opportunità” di prevedere l’utilizzo di
munizioni alternative per la caccia agli ungulati, “oggi facilmente
reperibili sul mercato e caratterizzate da
prestazioni balistiche e costi simili a quelle tradizionali”, in
considerazione dei “seri effetti negativi sulla conservazione delle
popolazioni dei rapaci necrofagi”, nonché della “riscontrata
potenziale pericolosità anche per la salute umana”. Tale nota è stata
espressamente richiamata dalla giurisprudenza che si è pronunciata in
casi analoghi, affermandosi che “attesa la natura di vero e proprio
parere del documento in questione, l’amministrazione avrebbe dovuto,
quanto meno, motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a
non seguire le indicazioni in esso contenute” considerato appunto che
l’adempimento suggerito non incontra particolari difficoltà
applicative.
TAR Liguria Sez. II n. 1010.
Richiami vivi per la caccia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato il
Regolamento della Provincia di Savona n. 51 del settembre 2012 , che
disciplinava la detenzione e l'uso degli uccelli selvatici impiegati
come richiami vivi dai cacciatori nell'attività venatoria da
appostamento.
TAR Sicilia, sezione I, n. 1474 del 9
luglio 2013.
Illegittimità Calendari venatori che consentono la caccia nelle aree
della Rete Natura 2000 senza valutazione di incidenza.
Importante pronuncia del T.A.R. Sicilia, Sezione I palermitana, sul
difficile rapporto fra l’attività
venatoria e la salvaguardia degli habitat e della fauna.
La sentenza T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1474 ha
ribadito la linea giurisprudenziale che ritiene obbligatoria la
preventiva positiva conclusione della procedura di valutazione di
incidenza ambientale per ogni ipotesi di caccia che coinvolga le aree
appartenenti alla Rete Natura 2000, sia che siano siti di importanza
comunitaria (S.I.C.), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla
salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la
flora, sia che siano zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi
della direttiva n. 2009/147/CE (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. II,
14 gennaio 2010, n. 226, proc. C-226/08; Corte di Giustizia CE, 7
settembre 2004, n. 127, proc. C-127/02;
T.A.R. Sicilia, PA, Sez. I, 14 maggio 2012, n. 552). La necessità
della preventiva procedura di valutazione di incidenza è stata
ricordata a Regioni e Province autonome anche dall’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), ma ancora
troppo spesso le garanzie ambientali non sono rispettate.
Corte Costituzionale sent. 189, 12 luglio
2013.
Norme della Regione Liguria
- Possibilità da parte della Giunta regionale di approvare un nuovo
calendario venatorio, in caso intervenga un provvedimento sospensivo
dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione
venatoria.
Dispositivo: non fondatezza
TAR Piemonte Sez. II, n. 548,
del 7 maggio 2013.
Legittimità ordinanza con la quale è stato ordinato di cessare
l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli stabili
condominiali.
E’ legittima l’ordinanza con la quale è stato ordinato di
cessare l'alimentazione dei colombi nelle parti comuni degli
stabili condominiali ivi individuati, in quanto distanti meno
di cento metri da luoghi frequentati dai soggetti
particolarmente a rischio indicati nell'art. 40 del Regolamento
Municipale per la tutela ed il benessere degli animali in
città. Il colombo di città è a tutti gli effetti, per
provenienza ed abitudini, un animale domestico, o comunque
mansuefatto (tale intendendosi la specie che ha acquisito
l'abitudine a ritornare nei luoghi dove l’uomo mette a
disposizione risorse alimentari e ricoveri), risultando perciò
estraneo alla tutela che la l. n. 157 del 1992 accorda alle
sole specie selvatiche.
Corte Costituzionale sent. 142 del 20 giugno
2013. Con la sentenza n. 142 del 20 giugno 2013, il Giudice delle
leggi ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 43, commi 6, 6 bis e 6 ter, della legge
regionale Abruzzo 28 gennaio 2004,
n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria,
la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela
dell'ambiente), in quanto “la previsione di un unico comparto
regionale pone in essere una deroga non consentita alla
regolamentazione della caccia alle specie migratorie contenuta
nell'art. 14, comma 1, della legge n. 157 del 1992”. La
giurisprudenza costituzionale costante ha riconosciuto nei principi
di cui alla legge n. 157/1992 e s.m.i. “il nucleo minimo di tutela
della fauna selvatica vincolante per le Regioni” e le Province
autonome (vds. per tutte Corte cost. n. 4/2000). Il legame
cacciatore-territorio è uno dei punti fondamentali del quadro
normativo in tema di caccia c.d. sostenibile e Regioni e Province
autonome non possono derogarvi in alcun modo.
TAR Piemonte, Sez. II, n. 533, del 24
aprile 2013.
Legittimità DGR recante Disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento di animali nonché l'impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate.
La L. n. 189 del 2004 ha dettato nuove disposizioni in materia di
maltrattamento degli animali, introducendo nel Libro II del codice
penale, l'inedito Titolo IX bis, dedicato alla previsione di una
speciale ipotesi di confisca e a speciali pene accessorie, nonché a
ridisegnare la contravvenzione prevista dall'art. 727
del codice penale che non disciplina più il maltrattamento
degli animali, se non nella forma della detenzione in condizioni
incompatibili con la loro natura, ma è intitolato abbandono di
animali. L'art. 3 della citata legge limita poi l'ambito di
operatività delle nuove norme incriminatrici, escludendo che le
stesse trovino applicazione ai "casi" previsti dalle leggi speciali
in materia di animali (ed, in particolare, a quelle in materia di
caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, vivisezione, zoo
e circhi), nonché alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla Regione competente.
TAR Abruzzo (AQ) sez. I n. 606 del 21 giugno
2013.
Calendario venatorio.
La sentenza contiene un'ampia disamina sull'inottemperanza del parere
ISPRA (periodi di caccia e sostenibilità della caccia ad alcune
specie di fauna stanziale) in assenza di dati scientifici da parte
della regione.
TAR Toscana, Sez. I, n. 540, del
11 aprile 2013.
La querela è sufficiente per la revoca della licenza di porto
di fucile.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, la querela,
ancorché costituisca un atto di parte, è di per sé sufficiente
ai fini dell’adozione di provvedimenti limitativi del diritto a
possedere e portare armi, qualora sia sorretta da elementi
obiettivi in grado di far presumere la possibilità di abuso. In
quanto titoli di polizia, l’autorizzazione a detenere armi e
munizioni e la licenza di porto di fucile sono suscettibili di
ritiro a fronte del paventato pericolo di abuso desumibile da
un quadro indiziario indicante l’inaffidabilità del titolare,
che non offre più garanzie sufficienti a prevenire possibili
abusi anche all’interno delle mura domestiche. Il divieto di
detenzione di armi o munizioni, così come la revoca della
licenza di porto d’armi, non richiedono l’oggettiva e acclarata
responsabilità per eventi lesivi cagionati a terzi, né il
verificato abuso nell’utilizzo delle armi, essendo sufficiente
che, secondo una valutazione non inattendibile, il soggetto non
dia affidamento di non abusarne.
Corte Costituzionale sent. 20 del 23
maggio 2013.
Normativa della Regione Toscana.
Previsione che nelle aziende agri-turistico-venatorie non è
necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività
venatoria. Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 16207 del 9
aprile 2013.
Esercizio di attività venatoria con mezzi vietati.
Devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad
abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente
ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge
all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il
legislatore, nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere
per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate
dal produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o
sostitutiva di quella propria dell'arma, rende questa diversa da
quella prevista dal legislatore e perciò non consentita, poiché in
materia di caccia non vige la regola in forza della quale tutto ciò
che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma
quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente
consentito deve considerarsi vietato
Cass. Sez. III n. 11407 del 11 marzo
2013.
Confisca armi detenute e portate
legittimamente.
L’unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute
e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori
è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157\92, che ne
impone l’applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni
espressamente indicate.
TAR Campania (NA) Sez. V n.1447 del 13
marzo 2013.
Porto d'armi guardie zoofile.
Se può ritenersi ragionevole che il rilascio e il rinnovo del
porto d'arma siano consentiti nei "soli casi di dimostrata
effettiva necessità di difesa personale", non altrettanto
ragionevole appare l’indirizzo nei confronti di una categoria
(quella delle guardie giurate volontarie con compiti di
vigilanza zoofila) che, per ragioni di servizio - ovvero per
l'assolvimento di compiti che la stessa Amministrazione
definisce di "rilevante importanza", possono trovarsi ad
affrontare situazione di potenziale conflitto per il ripristino
nell'interesse pubblico della legalità violata con maggiore
frequenza rispetto alla generalità dei cittadini, con
conseguente interesse qualificato al possesso di titolo
abilitativo per la detenzione di un'arma pur non assegnata in
dotazione come per gli agenti di pubblica sicurezza.
Cass. Sez. III n. 10236 del 5 marzo
2013.
Prescrizione del reato e confisca richiamo.
Nel caso di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico
previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio
1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non
esclude la confisca dei richiami, giacché il giudizio di pericolosità
è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in
modo assoluto l'uso e la detenzione; né si può invocare una diversa e
ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca stessa.
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 778, del 11
febbraio 2013.
Allenamento e addestramento dei cani alla caccia con facoltà di
sparo.
Per specifica scelta normativa, l’addestramento dei cani può formare
oggetto di speciale regolamentazione, ai sensi dell’art. 10, comma 8,
lett. e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 quanto alle “zone” ed
ai “periodi”, con la conseguenza che l’arco temporale di svolgimento
dell’attività non deve necessariamente coincidere, nei casi di sparo
consentito su fauna di allevamento appartenente alle specie
cacciabili, con quelli ordinariamente stabiliti dall’art. 18 della
medesima legge per l’abbattimento di capi appartenenti alla fauna
selvatica.
L’attività di allenamento e addestramento dei cani alla caccia, sul
piano concettuale, si configura indirizzata all’acquisizione di
capacità e di destrezza di detti animali nella ricerca e riporto
della selvaggina e si pone, pertanto, in funzione propedeutica e
funzionale rispetto ai periodi assegnati per l’esercizio della caccia
nell’arco dell’anno solare, nel cui ambito le attitudini in
precedenza acquisite devono trovare proficua utilizzazione. Sono
proprio le particolari esigenze connesse all’addestramento dei cani
che postulano un esercizio temporale più ampio di quanto non sia
previsto per le normali attività di caccia alle specie selvatiche.
Cass. Sez. III n. 10280 del 6 marzo 2013.
Detenzione animali costituenti pericolo per la salute e l'incolumità.
Elemento costitutivo del reato di cui all'art. 6 comma 1 della legge
n. 150 del 1992 è la mera “detenzione" di esemplari vivi di animali
selvatici che costituiscano pericolo per la salute e per
l'incolumità‘ pubblica, ossia un semplice rapporto materiale o di
fatto con l'animale (fattispecie relativa alla detenzione di due
esemplari di orsetto lavatore).
Cass. Sez. III n. 7949 del 19
febbraio 2013.
Esercizio della caccia con mezzi vietati e richiami vivi.
Deve ritenersi penalmente rilevante qualsiasi condotta
comportante l'esercizio della caccia con mezzi vietati, anche
al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. (secondo cui
è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o
mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico,
con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di
"mezzi vietati" va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi
strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra
i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili
mediante anello inamovibile".
Cass. Sez. III n. 5979 del 7 febbraio
2013.
Maltrattamento ed elementi costitutivi del reato.
1) Il dolo della condotta di maltrattamenti è generico laddove la
condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche
la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne
direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza
attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria
prolungata omissione si verifichino le lesioni. Quanto all'evento
lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria
l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica
dell'animale qualificabile come “malattia" posto che, a differenza di
quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente
richiesta l'insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente". Del
resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni
psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale
pur facendosi ricorso alle nozioni
di scienza veterinaria.
2) La condotta consistente nel trasporto di cani, per un lungo
viaggio, all'interno del bagagliaio di un'automobile non collegato
con l'abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento,
integra, in considerazione dello stato di sofferenza prodotto, il
reato di cui all'art. 727 c.p. anche nella nuova formulazione di cui
alla legge n. 189 del 2004.
3) Con riferimento al reato di cui all'art. 544ter cod. pen. se è
necessario attribuire alla nozione di “comportamenti" un significato
che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche
etologiche della specie animale e dall'altro non si esaurisce in
quello di “fatiche", la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a
ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che siano
insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità
delle stesse con il “comportamento animale" della specie di
riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso
dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche
impiegato dalla norma (fattispecie concernente la coazione di un cane
all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un
film pornografico).
Cass. Sez. III n. 5971 del 7
febbraio 2013.
Abbandono: elementi costitutivi del reato.
Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato
di cui all'art. 727 cod. pen. non è necessaria la volontà del
soggetto agente di infierire sull'animale, né che quest'ultimo
riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza
consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di
abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni
accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da
parte dell‘agente dei propri doveri di custodia e cura.
TAR Toscana, Sez. II, n. 1952, del 6
dicembre 2012.
Rinnovo della licenza di porto d'armi per uso venatorio.
In materia di rilascio (o di revoca) del porto d'armi,
l’Amministrazione di p.s., dovendo perseguire la finalità di
prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell'ordine
pubblico, possiede un’ampia discrezionalità nel valutare
l'affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi (e quindi
anche nel valutare le circostanze che consiglino l'adozione di
provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d'armi
già rilasciate), onde il provvedimento di rilascio del porto d'armi e
l'autorizzazione a goderne richiedono che l'istante sia una persona
“esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e
nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il
corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità
sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza
della collettività.
Cass. Sez. III n. 2341 del 17 gennaio 2013.
Detenzioni uccelli in gabbie anguste.
Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo
l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli
uccelli hanno le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro
la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art.
727, comma 2 cod. pen. poiché, alla luce del notorio, nulla più
dell’assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura
degli uccelli.
TAR Emilia Romagna, Sez. II
n. 748, del 12 dicembre 2012.
Illegittimità Ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul
territorio comunale.
E’ illegittima l’ordinanza comunale per abbattimento di piccioni sul
territorio comunale in quanto, in nessun caso, il provvedimento
avrebbe potuto autorizzare a tale operazione indistintamente tutti i
cacciatori che esercitano l'attività venatoria nel territorio
comunale, tale soluzione si pone in contrasto con l'art. 19 della L.
n. 157/1992, che affida nei particolari limitati casi previsti dalla
suddetta normativa, l'abbattimento pianificato delle specie animali
costituenti la fauna selvatica unicamente ai soggetti tassativamente
indicati nella stessa norma.
Cass. Sez. III n. 1147 del 9 gennaio
2013.
Esercizio con richiami non identificabili mediante anello
inamovibile.
L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da
individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile
e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via
amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta
dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati.
Corte Costiotuzionale sent.278 del 12 dicembre
2012.
Norme
della Provincia di Bolzano.
Modifiche della legge provinciale n. 14/1987, recante norme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia
Definizione della fauna selvatica. Esclusione dei piccioni domestici
inselvatichiti. Periodi di caccia per le specie volpe, cinghiale,
lepre bianca e pernice bianca. Periodo di caccia in determinate zone
frutti-viticole per le specie lepre comune, merlo, cesena e tordo
bottaccio. Previsione che l'esercizio dell'attività venatoria sia
consentita sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso.
Predisposizione da parte dell'assessore provinciale competente di un
piano di controllo della specie nutria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale, non
fondatezza, estinzione del processo.
Corte Costituzionale n.310 del 20 dicembre
2012.
Norme
urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria.
Normativa della Regione Abruzzo - Previsione della proroga del
prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) per la stagione
2011/2012 fino al 5 gennaio 2012. Dispositivo: illegittimità
costituzionale.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n.1765 del 7
novembre 2012.
Animali utilizzati a fini sperimentali.
La distinzione tra i due tipi di stabilimenti (di allevamento e
fornitore) di cui all'’art. 2 del d. lgs. 116/92 sembra rispondere
allo scopo di evitare sostituzioni degli animali o introduzioni degli
stessi senza l'osservanza delle norme: ragione per cui i medesimi
debbono essere dotati di un marchio di identificazione (e qualora le
particolari condizioni rilevabili dalla normativa non possano aver
dato luogo all'impressione del marchio, sono previste apposite
procedure da seguire perché l'identificazione possa essere sempre
attuata).
Cass. Sez. III n. 49298 del 19 dicembre 2012.
Pres. Gentile Est. Gazzara Ric. Tomat.
Maltrattamento per carenza di cibo e costrizione in ambienti
ristretti.
Il reato di cui all'art. 727 cod. pen., prendendo in considerazione
il concetto ampio di maltrattamento, non punisce solo gli atti di
sevizie, torture, crudeltà, caratterizzai da dolo, ma anche quei
comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la
sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri
viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle
attenzioni amorevoli dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di
cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza
possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme,
comportamenti di vero maltrattamento
TAR Emilia Romagna (BO) SEz. II n.470 del
4 luglio 2012.
Divieto in via preventiva e generalizzata dell'uso di animali negli
spettacoli circensi.
Se è pacifico il potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare
nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle
condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività
circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati
anche penalmente dall’art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una
norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in
via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli
animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese
contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua
dimensione tradizionale, implicante anche l’uso degli animali.
TAR Lazio (RM) Sez. I-ter n. 8640 del
18 ottobre 2012.
Calendario venatorio e dati ISPRA.
La disciplina statale che delimita il periodo venatorio è stata
ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare
la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili,
rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le
Province autonome, le disposizioni legislative statali che
individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme
fondamentali di riforma economico-sociale L’Amministrazione può
disattendere il parere dell’ISPRA assolvendo l’onere di esplicitare
dettagliatamente le valutazioni che sottendono le differenti scelte
effettuate . L’art. 32 della legge n. 394 del 1991 si occupa del
prelievo venatorio nelle aree protette e nelle zone contigue nella
prospettiva dominante della tutela dell’ambiente in zone meritevoli
di particolare protezione. Le aree oggetto dell’intesa tra la Regione
Lazio e l’Ente autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo sono da ritenere
soggette alla prescrizione di cui al citato art. 32, comma 3, della
legge n. 394 del 1991, a cui, tra l’altro, è generalmente
riconosciuta la veste di standard minimi uniformi, con consequenziale
riserva dell’esercizio della caccia ai soli residenti.
TAR Lazio (RM) Sez.IIIquater n.7782 del 13
settembre 2012.
Caudotomia.
Ricorso per l'annullamento dell’ordinanza del Ministero della Salute,
in data 22.03.2011 avente ad oggetto: Differimento del termine di
efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 concernente la
tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, nella
parte in cui, nel modificare appunto l’ordinanza contingibile ed
urgente suddetta del 3.3.2009, vieta, all’art. 2 lett. d), gli
interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane
o non finalizzati a scopi curativi, nonché alla lettera e) la
vendita, l’esposizione e la commercializzazione di cani sottoposti
agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
Cass. Sez. V n. 25728 del 3 luglio
2012.
Caccia e furto venatorio.
La disciplina di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92,
in materia di attività venatoria di illecita esercitata dal
cacciatore in possesso di licenza è ipotesi diversa dal
bracconaggio in assenza di licenza ed esclude la possibilità di
configurare il c.d. ‘furto venatorio’.
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4153,
del 16 luglio 2012.
Caccia in area contigua a parco nazionale.
La disciplina della caccia nelle aree contigue prevista dall’articolo
32 della legge n. 394 del 1991, Legge quadro sulle aree protette, è
ben diversa da quella della legge n. 157 del 1992, relativa, invece,
alla protezione della fauna e al prelievo venatorio; la prima si
occupa, nella prospettiva dominante della tutela dell’ambiente in
zone meritevoli di particolare protezione, soltanto del prelievo
venatorio nelle zone contigue e presenta pertanto carattere di
specialità, per ciò che concerne la caccia, rispetto alla seconda e
non può ritenersi abrogata dal semplice mutamento
dei criteri di gestione della caccia medesima (lex posterior
generalis non derogat priori speciali). Inoltre, la previsione della
riserva a favore dei residenti nelle aree del parco e contigue
non è inscindibile dal criterio della caccia controllata, perché non
riguarda limiti di tempo, luogo e capi da abbattere ma un diverso
tipo di limite, attinente i soggetti autorizzabili e, pertanto, può
armonizzarsi con il criterio della caccia programmata nel senso di
portare il contenimento degli autorizzati nel minor numero tra quello
dei residenti e quello risultante dall’indice di densità venatoria.
TAR Campania (NA) dec. 1163 del 21
agosto 2012.
Sospensione attività venatoria.
Decreto di sospensione della autorizzazione alla preapertura della
caccia in tutto il territorio della regione Campania.
TAR Toscana Sez. I n.1043 del 30
maggio 2012.
Ordinanza di abbattimento dei piccioni a tutela della semina dei
cereali autunnali.
Il contenimento dei piccioni per la tutela della semina autunnale
deve essere programmato per tempo e seguire le procedure di cui
all’art. 19, comma 2, l. 157/1992 e non può essere attuato mediante
il potere sindacale di urgenza previsto all’art. 54 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 che può essere esercitato solo quando si tratti
di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili che
costituiscono una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per
le quali sia impossibile utilizzare i mezzi ordinariamente previsti
dall’ordinamento giuridico
Cons.Stato Sez. VI n.3319 del 6 giugno 2012.
Accesso agli ATC delle aree contigue dei parchi nazionali.
La previsione della riserva a favore dei residenti nelle aree del
parco e contigue non è affatto inscindibile dal criterio della caccia
controllata, perché essa non riguarda limiti di tempo, luogo e capi
da abbattere, ma un diverso limite attinente ai soggetti
autorizzabili e, pertanto, può armonizzarsi con il criterio della
caccia programmata.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n.438
del 22 maggio 2012.
Munizioni atossiche.
In tema obbligo caccia ungulati con munizioni atossiche/senza piombo
dopo indicazioni ISPRA
TAR Emilia Romagna (BO) Sez.
II n. 231 del 26 marzo 2012.
Agenti provinciali ed attività venatoria.
E' legittimo un regolamento di polizia provinciale che vieta
(ai sensi dell'art. 27 comma quinto della legge 157/92)
l'esercizio venatorio, nel proprio tempo libero, agli agenti
dell'amministrazione su tutto il territorio provinciale, e non
solo nella abituale zona di servizio assegnata.
Corte Costituzionale sent. 105 del 26
aprile 2012.
Norme della Regione Liguria - Adozione del
calendario venatorio per le stagioni
2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014, con individuazione delle specie cacciabili e dei
relativi periodi di caccia - Lamentata adozione con atto
legislativo anziché con regolamento a seguito dell'apposito
procedimento che contempla l'acquisizione del parere
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA già INFS) - Contrasto con la normativa
statale e con la normativa comunitaria di settore.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - altro
Corte Costituzionale sent. 106 del 26
aprile 2012.
Norme della Regione Liguria.
Divieti di caccia in
territori montani coperti di neve. Previsione della possibilità
per le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze,
di autorizzare deroghe per gli ungulati.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
Cass. Sez. III n. 13338 del 10 aprile 2012
(Ud. 10 gen. 2012). Pres. Mannino Est. Franco Ric. Rullo.
Affidamento di un cane ad un canile privato.
Il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato
che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia,
potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di
sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia
concretamente prevedibile - per l'inaffidabilità o la mancanza
di professionalità del canile affidatario - che questa
situazione determini l'abbandono del cane da parte del canile.
Cass. Sez. III n. 11606 del 26 marzo 2012 (Ud.
6 mar. 2012). Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. PM in proc
Calvaruso.
Maltrattamento animali da circo.
L'articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso
l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro
Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre
attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel
rispetto delle normative speciali che espressamente le
disciplinano.
Cass. Sez. III n. 7671 del 28 febbraio
2012. Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. Siracusano.
Maltrattamento ed elemento soggettivo.
La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod.
pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la
condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è
tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo
generico quando la condotta e tenuta "senza necessità"
Corte Suprema di cassazione - Massimario
relazione 9 febbraio 2012. Novità legislative – D. Lgs. 9
gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e
acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96” –
Disposizioni rilevanti per il settore penale. Rif. norm.: D.
Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27; L. 14
luglio 1965, n. 963; d. P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 7.
Corte Costituzionale sent. 20 del 9
febbraio 2012.
Norme: Regione Abruzzo
- Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria
2010/2011 - Definizione delle giornate e degli orari di caccia
- Definizione delle specie cacciabili e dei periodi di caccia -
Disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) -
Disciplina dell'attività venatoria relativa alla fauna
selvatica migratoria - Contrasto con le disposizioni statali
che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per
l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria,
contrasto con le prescrizioni ministeriali riguardanti
l'attività venatoria nelle zone ZPS - Lamentata adozione del
calendario regionale con un atto di natura legislativa anziché
di natura regolamentare, sostituzione del parere dell'ISPRA
previsto dalla legge statale con il parere dell'Osservatorio
Faunistico Regionale (OFR), nonché, con riferimento alle zone
ZPS, autorizzazione dell'attività venatoria anche da
"appostamento ed in forma vagante con l'ausilio del cane"
anziché nella forma "dell'appostamento fisso e temporaneo e in
forma vagante" e mancata previsione del divieto della "preapertura".
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza -
inammissibilità - cessata materia del contendere.
Cass. Sez. III n. 2380 del 20 gennaio 2012
(Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino Est. Sarno Ric. Carbogno.
Fauna alpina.
Esistono peculiari ragioni che inducono alla introduzione di
specifiche limitazioni all'attività venatoria ed alle modalità
di essa per alcune tipologie di animali della fauna alpina
(compreso il capriolo) che rendono comprensibile la scelta del
legislatore di sanzionare comunque penalmente la violazione
delle disposizioni introdotte a loro tutela.
Corte Costituzionale sent. 16 del 26 gennaio
2012. Regione Sardegna. Disciplina dei
prelievi in deroga.
Previsione che l'assessore competente adotti il provvedimento di
deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (INFS
ora ISPRA) ovvero, nelle more della sua istituzione, di un comitato
tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta.
Contrasto con la normativa nazionale attuativa delle norme
comunitarie.
Dispositivo: non fondatezza
TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 812
del 29 novembre 2011.
Piccioni.
La distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non
coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che
tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia
livia. Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal
legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli
animali selvatici, in quanto vive in stato di libertà naturale nel
territorio nazionale, mentre appartengono alle specie domestiche o
addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per motivi
alimentari o sportivi.
Cass. Sez. III n. 47872 del 22 dicembre 2011 (Ud.
20 ott. 2011). Pres. Ferrua Est. Marini Ric. Garatti.
Specie non cacciabili.
La disciplina posta a tutela delle specie non cacciabili include sia
l'abbattimento dell'animale sia le condotte di cattura e detenzione.
Anche la compromissione della vita o della libertà di un unico
esemplare di fringillidi integra il reato previsto dalla lett. b)
dell'articolo 30 Legge 157\92, in conformità con l'elenco compreso
nell'art.2 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e con 1'allegato II
della Convenzione di Bema del 19 settembre 1979 (recepita con legge 5
agosto 1981, n.503). A diversa conclusione potrebbe giungersi in
presenza di legge regionale derogatoria, che per un determinato arco
temporale fissi in non più di cinque esemplari il numero massimo
cacciabile.
Cass. Sez.
III n. 42388 del 17 novembre 2011. Pres. Ferrua Est.
Rosi Ric. Taurino.
Nozione di esercizio dell'attività
venatoria.
La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e
comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma
ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che,
dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda
evidente la finalità di esercitare la caccia.
Cass. Sez. III n. 41408 del 14
novembre 2011. Pres. Squassoni Est. Amoroso Ric. SALERNO.
Detenzione fauna selvatica.
La lettera e) dell'art. 21 prevede in particolare l'esercizio
venatorio in determinate aree dove la caccia - e quindi il
prelievo venatorio - è interdetta. Ma il fatto di detenere
animali appartenenti a specie protette non può integrare, di
per se solo, la nozione di esercizio venatorio tanto più che la
lettera e) citata de11'art. 21 considera come vietato
l'esercizio venatorio in alcuni luoghi determinati. Invece la
condotta di detenzione di animali appartenenti a specie
protetta può integrare la fattispecie prevista sempre dall'art.
21, ma alla lettera ee) che prevede appunto il fatto di
detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto
delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene
regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla
tassidermia. L'oggetto della previsione normativa è costituito
quindi dalla detenzione di esemplari di fauna selvatica
protetta dalla normativa regionale.
Corte Costituzionale sent.305
11 novembre 2011. Oggetto: Delibera della Giunta Regionale
Veneto recante "Stagione venatoria 2010/2011. Applicazione del
regime di
deroga
previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici. Lamentata assenza dei presupposti e delle condizioni
poste dalle norme comunitarie per l'autorizzazione in deroga
alla cattura di determinate specie di uccelli, assenza del
parere favorevole dell'ISPRA, contrasto con le norme statali
costituenti standard minimi e uniformi di tutela della fauna. Dispositivo: inammissibile.
Cass. Sez. III n. 34755 del 26
settembre 2011. Pres. Petti Est. Rosi Ric. Costantino ed
altri.
Silenzio
venatorio
Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato
nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo
riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per
giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non
solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro
sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle
nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in
virtù di disposizione di legge regionale.
Cons. Stato Sez. VI n. 2755 del 10 maggio
2011.
Piano faunistico regionale Puglia.
Cass. Sez. III n. 20769 del 3 giugno 2010.
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Di Serio.
Polizia Giudiziaria.
Mancata allegazione del verbale di sequestro d'iniziativa della P.G.
al decreto del P.M.
È legittimo il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio
motivato mediante rinvio "per relationem" al contenuto del verbale di
polizia giudiziaria la cui copia sia stata consegnata all'indagato,
non rilevando la mancata allegazione dello stesso alla copia del
decreto di convalida notificata all'indagato. (Fattispecie di
convalida di sequestro di manufatti abusivi motivata con rinvio ai
verbali della P.G. compiutamente descrittivi delle imputazioni, dei
fatti, delle condotte penalmente rilevanti e delle concrete finalità
probatorie che avevano reso necessario il sequestro).
Cass. Sez. III n. 16441 del 27 aprile 2011
(Ud. 16 mar. 2011). Pres. Ferrua Est. Ramacci Ric. Feroldi.
Convenzione di Berna.
L’abbattimento di fauna appartenente alle specie elencate
nell’Allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre
1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, ratificata dall’Italia con
la legge 5 agosto 1981, n. 503, configura il reato di cui
all’articolo 30, lettera b) legge 157\92, in quanto trattasi di
esemplari rientranti tra le specie che direttive comunitarie o
convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di
estinzione menzionate dall’articolo 2, comma primo lettera c)
della medesima Legge 157\92.
T.A.R. VENETO, Sez. II – 12
novembre 2004, n. 3913 Alle
Guardie Giurate Volontarie
è espressamente riconosciuta la competenza a formare processi
verbali di diretto accertamento degli illeciti di loro
competenza, sicchè è illegittima la norma del regolamento che
individua tra i compiti delle Guardie quello di “accertare le
violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia venatoria
redigendo gli apposti verbali di riferimento”, stante il
significato tecnico assunto dal termine di “verbale di
riferimento” rispetto al processo verbale di vero e proprio
accertamento dell'illecito: il primo, infatti non è
contemplato dall'art. 13 della L. 689 del 1981 ed implica la
formazione di una mera relazione su quanto accaduto da
inoltrare ad un'Autorità gerarchicamente sovraordinata che
formalizzerà poi l'accertamento. Pres. Trivellato, Est. Rocco
– L.A.C. Onlus e L.I.P.U. (Avv. Caburazzi) c. Provincia di
Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) -
TAR Friuli VG Sez. I sent. 500 del
28 giugno 2010.
Transito
con armi in area protetta.
La conoscenza dell'esistenza di un area protetta da parte di un
cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco
hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e
dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo
cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza
delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi
compreso il divieto di transitare con armi in zone protette.
Cons. Stato Sez. VI n. 4794 del 21
luglio 2010.
Zone di
protezione degli uccelli.
La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle
zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata
attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 (
importants beards areas), potendo essere estesa ad aree diverse
sol che la determinazione sia supportata da adeguata
istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della
finalità protettiva in relazione alla particolare situazione
dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata
presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette)
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 2156 del 27
maggio 2010.
Valichi
montani e ZPS
Le zone di protezione speciale sono istituto distinto, previsto
da una norma a sé stante. Si tratta infatti dell’art. 1 comma 5
della l. 157/1992, per cui “In attuazione delle direttive, Dir.
79/409/CEE, Dir. 85/411/CEE e Dir. 91/244/CEE sono istituite
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione,
conforme alle esigenze ecologiche degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività
concernono particolarmente le specie elencate nell'allegato I
delle citate direttive”. Come è evidente, si tratta di istituto
accomunato alla tutela dei valichi dal comune obiettivo di
tutela dell’avifauna migratrice, ma con funzione diversa, dato
che si tratta di zona in cui gli uccelli non si limitano a
transitare in volo, ma possono soggiornare con una qualche
stabilità, come si ricava dal richiamo al “mantenimento” e alla
“sistemazione”. Anche a prescindere da ciò, tuttavia, si deve
rilevare che anche la tutela derivante dal regime di ZPS di un
dato territorio presuppone secondo logica che esso sia
individuato come idoneo a tal fine, e quindi presupporrebbe
anche in tal caso un’istruttoria completa in proposito.
TAR Piemonte Sez. II n. 2698
del 28 maggio 2010.
Soppressione
di cani randagi.
Costituiscono principi base della legge-quadro in materia di
animali di affezione e di tutela contro il randagismo (legge n.
281 del 1991) e, conseguentemente, principi generali
dell’ordinamento giuridico, quello della “corretta convivenza
tra uomo e animale”, con relativa “condanna [de]gli atti di
crudeltà” contro gli animali (art. 1), e quello del divieto di
soppressione dei cani randagi se non nei casi e con le modalità
tassativamente indicati dall’art. 2, comma 6 (a norma del quale
i cani possono essere soppressi solo allorché si trovino
ricoverati presso gli appositi canili comunali “in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari,
soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità”).Ne deriva che è principio generale del nostro
ordinamento giuridico che la soppressione degli animali da
affezione (e quindi anche, indiscutibilmente, dei cani, anche
se in stato di randagismo ed a prescindere da un’eventuale loro
stato di “inselvatichiti”) costituisce l’extrema ratio, tale da
poter essere praticata allorché non sia utilizzabile alcun
altro rimedio e solo nei casi e nei modi indicati dalla
legge-quadro n. 281 del 1991.
Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.
26 mag. 2010) Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi.
Uccellagione e risarcimento danni.
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in
riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il
WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile
ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività
illecita di uccellagione
Cass. Sez. III n. 22039 del 10
giugno 2010 (Ud.21 apr. 2010) Pres. Onorato Est. Petti Ric.
Platto.
Confisca e affidamento.
Dispone invero l’articolo 19 quater dispos. att c.p. che gli
animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o
associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto
del Ministero della salute. L’affidamento provvisorio di alcuni
cani a privati effettuato nel corso del processo nell’attesa
dell’individuazione degli enti e dell’acquisizione delle loro
disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che
gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati (nella
fattispecie il tribunale, nel disporre la confisca, si
riservava di provvedere con separata ordinanza all’affidamento
agli enti che ne avrebbero fatto richiesta).
TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent.
157 dell'11 maggio 2010
Caccia e animali.
Impiego di animali per lo spettacolo
Nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle
competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono sì
dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e
anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al
contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che
sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un
insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso
l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di
spettacolo.
Cass. Sez. III n. 21389 del 7 giugno 2010 (Ud.
3 mar. 2010). Pres. Onorato Est. Mulliri Ric. Caruso
Caccia e animali.
Codice Cites
Il codice CITES è ripartito in aree distinte tra loro da una barra e
l’inserimento di un carattere in più non comporta in tale contesto la
riduzione o compressione delle restanti parti del codice. Questa
situazione di fatto non comporta la perdita di alcuna delle
informazioni che debbono essere presenti nella etichettatura (nella
fattispecie, relativa a caviale, era stata aggiunta la lettera “o”
che va a comporre il termine “huso”. la Corte ha evidenziato che
nessuna possibilità di errore deriva per le autorità e per il
consumatore dalla presenza per esteso della dizione “huso”,
identificativa della specie animale contenuta nella confezione, al
posto della sigla “hus” che sarebbe prevista).
Sentenza del Consiglio di Stato
n°04956/2009: Respinto il ricorso presentato dall'Az. Faun.
Venat. La Piave contro la Provincia di Treviso nei confronti
dell'ATC 8TV. In parole povere si tratta di una vasta area contesa
tra una AFV e l'ATC 8TV, a titolo cautelare vi è interdetta la caccia
a tutti. Ora questa sentenza dovrebbe mettere fine alla disputa ed il
Presid. della Regione dovrebbe intervenire, vista la sentenza, per
ripristinare il diritto alla caccia per i soci dell'ATC 8TV. Staremo
a vedere con quanta sollecitudine l'atto sarà emesso.
Cass.
Sez. III n. 18545 del 17 maggio 2010 (Cc.7 apr. 2010). Pres. De Maio
Est. Petti Ric. De Bosi
Caccia e animali. Confisca fucile
Il fucile da caccia non è una cosa intrinsecamente pericolosa la cui
detenzione costituisce di per sé reato perché può essere detenuto dal
cacciatore previa autorizzazione Non si tratta quindi di cosa la cui
detenzione è vietata in modo assoluto (fattispecie in tema di
confisca).
Cons. Stato Sez. VI n. 3339 del 26 maggio 2010.
Caccia e animali. Associazioni venatorie
L'art. 34, comma 2, lettere b) e c) della legge n. 157/1992 (norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio)
pone limiti ben precisi per uno specifico riconoscimento delle
associazioni venatorie, che siano costituite a livello nazionale,
abbiano un consistente numero di iscritti (calcolato sul totale dei
cacciatori italiani rilevato dall’Istat) e siano in grado di
esprimere l’indirizzo di questi ultimi, come democraticamente
espresso in forma di mandato rappresentativo. Una mera confederazione
di associazioni più piccole, ciascuna delle quali di per sé non in
possesso del grado di rappresentatività richiesto, appare inidonea a
consentire il perseguimento delle finalità della norma in esame,
configurandone piuttosto l’elusione
(segnalazione di A. ATTURO)
Cass.
Sez. III n. 10381 del 16 marzo 2010 (Ud 3 feb. 2010). Pres. Lupo Est.
Petti Ric. Cipriani.
Caccia e animali. Uccellagione
In caso di utilizzazione di due gabbiette - trappola di dimensioni
minime, non in grado di riarmarsi da sole per una successiva azione
di cattura non può configurarsi l’esercizio dell’uccellagione posto
che il mezzo usato non può considerarsi particolarmente offensivo e
quindi idoneo a dar luogo a tale attività.
Cass. Civ.
Sez. III sent. 60 dell' 8 gennaio 2010. Pres. Varrone Est.
Raffaella
Caccia e animali. Danni da fauna
selvatica.
La responsabilità aquiliana per
i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei
veicoli deve essere imputata all’ente, sia esso Regione,
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a
cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i
poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino
dalla legge, sia che derivino da delega o concessione di
altro ente (nella specie della Regione). In quest’ultimo
caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia
decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di
svolgere l’attività in modo da poter efficientemente
amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti
all’esercizio dell’attività, e da poter adottare le misure
normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali
danni.
Sentenza Corte di Cass. in materia di
sequestro dell'arma da caccia
L'art. 240 del Codice penale
prevede che il giudice, in caso di condanna dell'imputato, può
(quindi confisca facoltativa) procedere alla confisca delle cose
che servirono per commettere un reato o che ne costituiscono il
prodotto o il profitto. Il capoverso del medesimo articolo,
peraltro, stabilisce che "è sempre ordinata la confisca: 1) delle
cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna".
Sulla scorta di questa disposizione, si è sostenuto che ogniqualvolta la
detenzione, o il porto, o anche solo l'uso di un'arma comporta la
commissione di un reato, tale arma dovrebbe essere sottoposta a
confisca obbligatoria, fatto sempre salvo il caso che l'oggetto
appartenga a terza persona estranea alla commissione del reato per
il quale si procede. Ad avvalorare questa impostazione si sono
succedute ben due altre norme di legge. L'art. 4 della legge 110
del 1975 che ha stabilito, sebbene forse non ve ne fosse bisogno
alla luce del disposto dell'art. 240 cp, che le armi proprie o
improprie illecitamente portate debbono sempre essere soggette a
confisca. L'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sembra
mettere una pietra tombale ad ogni diversa interpretazione, poiché
precisa che in relazione a tutti i reati concernenti armi, oggetti
atti ad offendere o esplosivi o munizioni, trova applicazione il
capoverso dell'art. 240 cp, ovvero, appunto, la confisca
obbligatoria. Nonostante questo quadro generale, la Corte di
cassazione, sezione III, con la sentenza 6.228 del 13 febbraio
2009, ha annullato senza rinvio il provvedimento di confisca
obbligatoria di un fucile da caccia e relative munizioni,
disponendone la restituzione all'avente diritto.
La Corte ha introdotto un
principio di specialità, in forza del quale la presenza di una
specifica norma nella legge particolare comporta che questo
principio prevalga sulla norma generalmente applicabile. E, siccome
all'art. 28 comma 2 della legge sulla caccia, si stabilisce che la
confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, è
disposto "in caso di condanna", ecco che questa disposizione
prevale sul generale principio, che altrimenti sarebbe stato
applicabile anche alla fattispecie, di cui all'art. 240 cp,
introducendo, dice la Cassazione "un'ipotesi di confisca
obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato (per le quali la norma codicistica prevede, al
primo comma, la sola confisca facoltativa), ma non commina, come
invece nel caso del secondo comma n. 2 dell'articolo sopra citato,
la misura di sicurezza patrimoniale anche nei casi in cui non sia
stata pronunciata condanna".
Tabellazione aree con divieto di
attività venatoria.
Cass. Sez. III n. 1989 del 18 gennaio 2010
(Cc. 10 dic. 2009). Pres. Lupo Est. Franco Ric. Netti.
Il principio generale fissato dall'art. 10 legge 157 del 1992
(secondo cui l’operatività del divieto di attività venatoria nelle
aree oggetto di pianificazione faunistico - venatoria è subordinata
alla loro tabellazione) è derogato dalla legge n. 394 del 1991 con
riguardo ai parchi nazionali, per la ragione che essi sono
delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le
indicazioni tecniche e topografiche necessarie per
l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Questa
regola, però, anche per la sua natura di norma eccezionale o
derogatoria, non può applicarsi, in mancanza di specifiche
disposizioni normative, a fattispecie diverse, ossia ad aree che
non rientrano tra i «parchi nazionali» ex lege n. 394 del 1991. In
ogni caso la regola stessa non può applicarsi ai parchi regionali
qualora le leggi regionali che li istituiscono contengano sul punto
una disciplina diversa, ed in particolare prevedano un obbligo di
tabellazione o perimetrazione delle aree interessate.
Rapporti tra legge sulla caccia
e codice penale.
Cass. Sez. III n. 41742 del 30 ottobre 2009.
Pres. Teresi Est. Amoresano Ric. Russo
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in
rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19
ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II
del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi
speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato
comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter
(maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o
manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di
combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente
previste dall’art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha trasformato
da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun
riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p,
come modificato dalla medesima L.189/04.
Richiami
meccanici SENTENZA Cass. Sez. III n. 35418 del 16 settembre
2008 (Cc. 27 giu. 2008). Pres. Lupo Est. Marmo Ric.
Porcaro.
L'uso e/o la messa in funzione di un apparecchio preregistrato
integra la violazione del divieto di cui all'art. 21 lettera R
della legge n. 157 del 1992 sanzionato dall'art. 30 comma l
lettera H della legge n. 157 del 1992 solo ed esclusivamente
quando costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna.
Caccia con
mezzi vietati SENTENZA Cass. Sez. III n. 27488 del 7 luglio
2008 (Ud. 19 giu. 2008). Pres. Altieri Est. Teresi Ric.
Martinelli
L'esercizio della caccia con mezzi vietati presenta
connotati di gravità ben più rilevanti di quello effettuato con
mezzi leciti ove i fatti siano commessi in tempo di silenzio
venatorio, sicché non è ragionevole discriminare la condotta
di chi non rispetta la proibizione temporale, punibile con pena
alternativa e che costituisce un quid pluris rispetto al mero
uso di mezzi vietati, facendola rientrare in una fattispecie
criminosa punita con la sola pena pecuniaria.
Cass. Sez. III n. 28510 del 13 luglio 2009 (CC 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. Allia ed altri.
Nozione di esercizio
della caccia
L’ampia nozione dì esercizio della caccia comprende, non solo
l’effettiva cattura od uccisione della selvaggina, ma anche ogni
attività prodromica o preliminare organizzazione dei mezzi, nonché
ogni atto, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di
luogo, che, comunque, appare diretto a tale fine. Tali sono ad
esempio l’essere sorpreso armato in una zona di caccia,con mezzi
idonei alla cattura di animali; il vagare o il soffermarsi con
armi, arnesi o altri mezzi idonei alla cattura, in attitudine di
ricerca o di attesa della selvaggina.
Cass. Sez. III n. 28511 del 13 luglio 2009 (Cc. 9 giu. 2009).
Pres. Lupo Est. Petti Ric. PM in proc. Di Tondo.
Uso di fucile
con puntatore laser
I fucili da caccia consentiti nella pratica venatoria sono solo
quelli costituiti dai meccanismi assemblati dal costruttore che
garantiscono il funzionamento dell’arma. Qualsiasi modificazione
apportata dal detentore per rendere l’arma più offensiva o più
efficace per l’abbattimento della preda si deve ritenere vietata.
In definitiva si devono ritenere vietati non solo tutti i mezzi
diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli
specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il
detentore aggiunge all’arma per renderla più offensiva Invero il
legislatore, allorché ha indicato le caratteristiche che l’arma
deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle
realizzate dal produttore. Qualsiasi modificazione accessoria o
sostitutiva di quella propria dell’arma, rende questa diversa da
quella prevista dal legislatore e perciò non consentita
(fattispecie in materia di puntatore laser).
TAR Piemonte Sez. I sent. 2065 del 21 luglio 2009.
Az.
agri-tur.-venatorie
L’articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, stabilisce che
le aziende agri-turistiche-venatorie devono “essere preferibilmente
situate nei territori di scarso rilievo faunistico” e “coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata”. La presenza di
colture altamente specializzate (prevalentemente riso) nell’area in
questione non vale ad escludere il secondo dei presupposti
individuati dalla legge perché l’impiego dell’avverbio
“preferibilmente” indica chiaramente che la depressività agricola
non costituisce requisito inderogabile ai fini dell’istituzione
dell’azienda.
Cass. Sez. III n. 28526 del 13 luglio 2009 (Ud. 9 giu. 2009). Pres.
Lupo Est. Petti Ric. Gabbanini. Uccellagione mediante reti.
La collocazione di due reti della lunghezza di metri dieci ciascuna
nel giardino di un’abitazione, circondata da alberi e posta alla
periferia della città ed in prossimità di un bosco, non può
considerarsi azione inidonea alla cattura di uccelli posto che la
sede naturale ditali volatili sono proprio gli alberi. Il fatto che
le reti non fossero completamente tese non esclude l’idoneità del
mezzo perché le reti non completamente tese sono più pericolose di
quelle tese.
Il "furto venatorio" da
parte di chi, sprovvisto di licenza, si appropria illecitamente
di selvaggina:
Corte di Cassazione, IV Sezione
Penale, Sentenza 34352 del 271512004
Il reato di furto aggravato di
fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ....
ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992
con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice
abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di
licenza di caccia"
La nozione più ampia del
cosiddetto "atteggiamento di caccia".
Corte di Cassazione Sez. III, 16
aprile 2003, n. 18088. “La nozione di esercizio di attività
venatorIa comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma anche ogni attività prodromica o
preliminare, nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle
circostanze di tempo e di luogo che, comunque, si appalesano
diretti a tale fine”
(Fattispecie in tema di
perlustrazione notturna con uso di strumenti di puntamento).
Cass. pen., sez. III, sent. n.
2555 del 25 ottobre 1994; Cass., sez. III, sent. n. 6812 del 5
luglio 1996; Cass., sez. III, sent. n. 452 del 15 gennaio 1999.
L'ampia nozione di esercizio di
caccia comprende non solo l'effettiva cattura od uccisione
della selvaggina, ma ogni attività prodromica o preliminare,
nonché ogni atto desumibile dall'insieme delle circostanze di
tempo e di luogo che, comunque, si appalesano diretti a tale
fine
Giurisprudenza consolidata: Casi
giudicati: possesso armi e cane da caccia in luoghi idonei,
percorrere luoghi di caccia con tesserino segnato e richiami
vivi ispezione trappole.
Il
divieto di trasporto
armi ed esplosivi nei parchi, senza autorizzazione delle
ente gestore (art. 11, c. 3° - lett. f,legge 394/91)
Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n.
30 del 5/1/2000; Cass. Pen. , Sez. III, Sentenza n. 2652 del
7/8/1995;
Il divieto di trasporto delle
armi nelle aree protette, penalmente sanzionato, resta operante
perché è norma speciale rispetto alla generica autorizzazione
al trasporto di armi scariche e in custodia prevista dall'art.
21 c. 1 lett. g della legge 157/92
Anche se la norma è
principalmente riferita ai parchi nazionali (divieto derogabile
con permesso dell'ente parco), le prescrizioni valgono anche
per le altre aree protette ancora prive di regolamento ed
incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (estensione
prevista da art. 6, quarto comma, Legge 394/91), compresi
parchi e riserve naturali regionali.
Circostanza
uso fari (sentenza nella vigenza legge 968/77)
Cassazione Civile, Sez. I,
Sentenza n. 2793 del 24 gennaio 1989.
Costituisce esercizio venatorio
con mezzi vietati il semplice vagare o soffermarsi con
l'autovettura in zona ricca di selvaggina così da poterla
abbagliare con i fari, anche in assenza di armi o di capi
abbattuti.
Esercizio della caccia in
aree naturali protette con tabellazione assente o
parzialmente carente.
Cassazione penale Sez. III,
Sentenza n. 952 del 19 marzo 1999, registro gen. n. 46750/98.
“I parchi nazionali, essendo
stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti
pubblicati nulla Gazzetta ufficiale, non necessitano della
tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove
sia vietata l'attività venatoria"
Cassazione Pen. , Sezione III,
Sentenza 4756 del 9/3/1998, reg. gen. n. 35468/97.
Andare a caccia in un parco
nazionale è reato anche se il parco stesso non è tabellato ed
anche se la zona in cui avvenne il fatto sia stata
successivamente scorporata dal parco.
Cassazione Pen. , Sez. III,
Sentenza n. 24786 del 06/06/2003.
“Ai parchi nazionali non si
applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 157/92 che
prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione
faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e
delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta
ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al
fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività'
venatoria. "
Cassazione Pen. Sez. III,
Sentenza n. 5489 del 26 gennaio 2005.
"....Nella specie infatti col
decreto istitutivo della riserva è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale regionale anche la relativa planimetria
donde la presunzione di conoscenza dei relativi confini, sicché
l’introduzione a fini di caccia non può essere in alcun modo
giustificata sussistendo a carico di chi esercita attività
venatoria l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi
necessari per il suo corretto esercizio desumibili oltre che
dallo strumento cartografico regionale, dalla pubblicazione del
calendario venatorio".
Esemplari di specie
cacciabili in stagione venatoria aperta, ma al di fuori dell'
arco temporale per la singola specie: equivale a
caccia in
periodo di divieto generale.
Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 18/06/2004 n. 27485; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza del 14/10/2002 n. 34293; Cassazione Penale, Sez. III,
sentenza dei 9/10/1999 n. 2499.
“In tema di attività venatoria,
si configura il reato di esercizio della caccia in periodo di
divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della
legge 157/92, anche nel caso in cui, pur essendo aperta la
caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il
quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex
art. 16 della legge 157/92.
In data 24/04/08 il TAR del Lazio ha annullato l'ordinanza Livia
Turco, ne risulta che è quindi riammesso l'uso, la detenzione e la
vendita, su tutto il territorio nazionale, dei collari elettrici per
i cani.
Clicca qui per visualizzare o stampare la sentenza
Sentenza Corte di Cassazione n.1002-2008:
divieto di spari a
distanza inferiore ai 150 metri in
direzione di fabbricati.
Illecito configurabile: sanzione
amministrativa.
Clicca qui per vedere o stampare la sentenza