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Materiale didattico

 

Commento alla LEGGE 157/92 (CACCIA) in aggiornamento  (2560 KB)

ANIMALI in generale (12457 KB)

Riepilogo UNGULATI

ARMI  in aggiornamento (2782 KB)

Benelli

Corso di PRIMO SOCCORSO (1,5 MB)

ECOLOGIA

DIZIONARIO

Ordine, famiglia e specie

MALATTIE degli animali

Sentenze varie in materia di caccia

Quiz tipo per le prove scritte

L'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico

Legge 157/92 aggiornata

L. R. (Veneto) 50/93

Tabelle ZPS DPGR n194 del 10-08-06

PIANO DI GESTIONE NAIONALE DELLA NUTRIA

DRG n 970 e allegato Controllo Corvidi

DGR n 971.2021 e allegato Controllo Colombo

DGR 1069-2021 e allegato Controllo Nutrie

Decreto Direzione Agroalimentare n 409-2021

Decreto 27-10-21 Piano di Gestione Nutria

DPGR n 138-07 Aggiornamento tabelle

DGR n 969-21 Tavolo Tecnico funzioni consultive contr. faunistico

Tassidermia Regolamento Regionale 29/12/2020

MIN. AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, D. 19 genn. 2015
Specie alloctone escluse dalle previsioni dell’art. 2 c. 2 -bis , L n. 157/92

L.R. n 2 del 28-01-2022 (Veneto)

L.R. n 2-22 allegato C Report analitico TASP

L.R. n 2-2022 dati informativi

L.R. n 2-2022 allegato A Regolamento di attuazione

Nuova Cartografia dei C.A. e degli ATC nella Provincia di Treviso

Per i pi� giovani

 

 

 

Testo aggiornato al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104 e al Decreto del 23.12.2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 1

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica � patrimonio indisponibile dello Stato ed � tutelata nell'interesse della comunit� nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalit� di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

2. L'esercizio dell'attivit� venatoria � consentito purch� non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformit� alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 2

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, e in conformit� articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE.

In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale.

Le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento

delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lo stato di conformit� della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunit� europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull’applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva.

Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 3

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalit� di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare.

All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

(Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libert� nel territorio nazionale.

Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 4

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.

In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione � finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 19.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, � affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

(Divieto di uccellagione)

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonch� il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle universit� e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonch� il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attivit� di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico � organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; tale attivit� funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).

L'attivit� di inanellamento pu� essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; l'espressione di tale parere � subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L’attivit� di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo pu� essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.

L'autorizzazione alla gestione di tali impianti � concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altres� compiti di controllo e di certificazione dell’attivit� svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivit�. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 5

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo � consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio.

Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o al comune nel cui territorio � avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolt�.

Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonch� il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altres� norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivit� venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unit� per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unit�.

Per i cacciatori che esercitano l'attivit� venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potr� superare il numero massimo complessivo di dieci unit�.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3-bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attivit�, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 pu� essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990.

Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione pu� essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorit� definite dalle norme regionali. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 6

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi � consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b).

Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo pu� avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivit� venatoria.

Art. 6

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attivit� di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorit� competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attivit� di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attivit� di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 7

Art. 7

(Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), � sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale l'istituzione di unit� operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunit� animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attivit� di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunit� economica europea aventi analoghi compiti e finalit�, di collaborare con le universit� e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanit� e dal direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto.

Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e strutturale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una pi� efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 8

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede direttamente alle attivit� di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale � rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorit� giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

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Decreto–legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n.133, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit�, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

1. E’ istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. L’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalit�, efficienza ed economicit�, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalit� di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonch� per l’erogazione delle risorse dell’ISPRA.

In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonch� conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 9

4. La denominazione “Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: “Agenzia per la protezione dell’Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)”, “Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)” e “Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al amare (ICRSAM)”.

5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivit� istituzionali fino all’avvio dell’ISPRA, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due sub-commissari.

6. Dall’attuazione dei commi da 1 a 5, compresa l’attivit� dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorit� giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali.

Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

Il Comitato � scaduto in data 18.06.2014 e non � stato rinnovato in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135.

Le funzioni sono svolte dall’ufficio competente del Mipaaf.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste � istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale � costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed � presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

Art. 9

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali.

Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 11

Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale � soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacit� riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densit� ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalit� previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione � destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a s� stante ed � destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivit� venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c).

Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale pu� essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalit� stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori.

Le province predispongono altres� piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonch� piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilit� genetiche da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 12

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densit� faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove � vietato l'esercizio dell'attivit� venatoria ed � consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione pu� essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovr� essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale garantisce la omogeneit� e la congruenza a norma del comma 11, nonch� con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 13

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneit� e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria.

I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalit� omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non pu� essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessit� ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonch� l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attivit� venatoria.

Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

Art. 11

(Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, � considerato zona faunistica a s� stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attivit� venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrit� del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina � consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 14

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12

(Esercizio dell'attivit� venatoria)

1. L'attivit� venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. E' considerato altres� esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento � vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso pu� essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attivit� venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivit� venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attivit� venatoria pu� essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di et� e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilit� civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivit� venatoria, con massimale di euro 903.283,12 per ogni sinistro, di cui euro 677.462,34 per ogni persona danneggiata e euro 225.820,78 per danni ad animali ed a cose, nonch� di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivit� venatoria, con massimale di euro 90.328,31 per morte o invalidit� permanente.

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 15

10. In caso di sinistro colui che ha sub�to il danno pu� procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validit� su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attivit� venatoria � altres� necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonch� le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove � consentita l'attivit� venatoria.

Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza � necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l’abbattimento. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 16

Art. 13

(Mezzi per l'esercizio dell'attivit� venatoria)

1. L'attivit� venatoria � consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non pi� di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonch� con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere pi� di due cartucce durante l’esercizio dell’attivit� venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale.

2. E' consentito, altres�, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonch� l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attivit� venatoria non � consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonch� con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi � vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere pi� di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia � autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 17

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Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 204

Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

6. Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonch� i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto � di altezza inferiore a millimetri 40.

7. Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche, di cui all'articolo 97 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

Art. 14

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altres�, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o pi� province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicit� quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densit� venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia.

Tale indice � costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altres� l'indice di densit� venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che � organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali.

Tale indice � costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e pu� avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12.

Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densit� minima di cui ai commi 3 e 4.

Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non pu� prevedere indici di densit� venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalit� di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonch� le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi.

Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicit� quinquennale. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 19

8. E' facolt� degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purch� si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorit� per l'ammissibilit� ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalit� faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio.

Il 20 per cento dei componenti � costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attivit� di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonch� dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolt�, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, � necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sar� definita dalle norme regionali, non � applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h). Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 20

 13. L'appostamento temporaneo � inteso come caccia vagante ed � consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altres�, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivit� venatoria nonch� alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attivit� venatoria � consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non � consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densit� venatoria, nonch� alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

Art. 15

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, � dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivit� venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa � esaminata entro sessanta giorni. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 21

4. La richiesta � accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10.

E' altres� accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attivit� venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonch� di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivit� di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto � reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia � vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivit� venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio �, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualit� di coltivazione.

Si considerano in attualit� di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonch� a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

L'esercizio venatorio in forma vagante � inoltre vietato sui terreni in attualit� di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio � vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondit� di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intender� successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio � vietato nonch� le modalit� di delimitazione dei fondi stessi. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 22

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalit� di cui all'articolo 14, comma 15.

Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.

Art. 16

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalit� naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico.

In tali aziende la caccia � consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento.

In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non � consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o pi� aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attivit� venatoria nelle aziende di cui al comma 1 � consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 23

Art. 17

(Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altres� norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi � tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorit� provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivit� con i mezzi di cui all'articolo 13. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 24

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Legge 28 dicembre 2015, n. 221

(Aggiornamento art. 38 legge 28 luglio 2016 n. 154)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure

di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo

di risorse naturali.

Art. 7

Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992

1. � vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell’articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate.

Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. � vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attivit� di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell’articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo.

Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992.

3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani faunistico-venatori di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguit� con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, � fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale (Sus scrofa).

Art. 18

(Specie cacciabili e periodi di attivit� venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio � consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); allodola (Alauda arvensis); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis);coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1� ottobre al 30 novembre; pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1� ottobre al 31 dicembre o dal 1� novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (lepus corsicanus).

1-bis. L’esercizio venatorio � vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realt� territoriali.

Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

I termini devono essere comunque contenuti tra il 1� settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 26

L'autorizzazione regionale � condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori.

La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati pu� essere autorizzata a far tempo dal 1� agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.

Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformit� alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivit� venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non pu� essere superiore a tre.

Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di marted� e venerd�, nei quali l'esercizio dell'attivit� venatoria � in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di marted� e venerd�, le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1� ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia � consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli ungulati � consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non � consentita la posta alla beccaccia n� la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 27

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Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

Art. 11- quaterdecies Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di et�, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamit�.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali.

Queste ultime potranno altres� avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purch� muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonch� delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purch� munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalit� degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati.

Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo � soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2.

I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.

Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati � fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 29

Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Per tali specie, la designazione della piccola quantit� per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE � determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA.

Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, � pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attivit� di prelievo.

Della pubblicazione � data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE.

Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneit� dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 30

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonch� all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione � altres� trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non � ammessa al riparto nell’anno successivo.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

6-bis. Ai fini dell’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attivit� di prelievo qualora esso sia praticato in prossimit� di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificit� delle coltivazioni regionali.

Art. 20

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purch� appartenente alle specie autoctone, pu� effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attivit� di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 31

Art. 21

(Divieti)

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivit� sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.

Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorit� militare, o dove esistano beni monumentali, purch� dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove � vietata l'attivit� venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in pi� di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 32

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purch�, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonch� disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivit� previste dalla presente legge;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonch� nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1� gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 33

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonch� loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente alla stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalit� previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere.

Decorso inutilmente tale termine � vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia � vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia � rilasciata in conformit� alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 � composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 34

4. Le regioni stabiliscono le modalit� per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

d) tutela della natura e princ�pi di salvaguardia della produzione agricola;

e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione � concessa se il giudizio � favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio � necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneit�.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e pu� essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneit� di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore pu� praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

Art. 23

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 35

2. La tassa di cui al comma 1 � soggetta al rinnovo annuale e pu� essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Essa non � dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attivit� venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

La tassa di rinnovo non � dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonch� dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro � istituito un fondo la cui dotazione � alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilit� del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 36

3. L'addizionale di cui al presente articolo non � computata ai fini di quanto previsto

all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 25

(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)

ABROGATO

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Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

TITOLO XVII

SISTEMI DI INDENNIZZO

CAPO V

SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO

DELL'ATTIVIT� VENATORIA

Art. 302 Ambito di intervento

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio dell’attivit� venatoria per i quali vi � obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) l’esercente l’attivit� venatoria non sia identificato;

b) l'esercente l'attivit� venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilit� civile;

c) l’esercente l’attivit� venatoria sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento � dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidit� permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona nonch� per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo stabilito nel regolamento Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 37

 di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento � dovuto per i danni alla persona nonch� per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilit� permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno � risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l’esercizio dell’attivit� venatoria.

Art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia � amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivit� produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.

2. Il Ministro delle attivit� produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalit� di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonch� la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilit� venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 304 Diritto di regresso e di surroga

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo pagato, nonch� degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno � surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 38

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI

CAPO V

ABROGAZIONI

Art. 354 Norme espressamente abrogate

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Art. 26

(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attivit� venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attivit� venatoria, � costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo � tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi � direttamente disposto con norma regionale.

Art. 27

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali � affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.

A tali agenti � riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonch� armi con proiettili a narcotico.

Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformit� al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 �, altres�, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; � affidata altres� alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 40

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria pu� essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneit� rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame.

Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza � vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

Alle guardie venatorie volontarie � vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attivit� delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivit� delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneit� di cui al comma 4.

Art. 28

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonch� della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 41

3. Quando � sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attivit� venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in localit� adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione � effettuata sul posto dagli agenti accertatori.

Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui � contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attivit� venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorit� competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attivit� di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 42

 

Art. 30

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 (€ 929,00) a lire 5.000.000 (€ 2.582,00) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 (€ 774,00) a lire 4.000.000 (€ 2.065,00) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 (€ 1.032,00) a lire 12.000.000 (€ 6.197,00) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 (€ 464,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivit� sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 (€ 774,00) a lire 4.000.000 (€ 2.065,00) per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (€ 516,00) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (€ 3.098,00) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (€ 1.549,00) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non � consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.

La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).

Nel caso di tale infrazione si applica altres� la misura della confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (€ 2.065,00) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 (€ 516,00) a lire 4.000.000 (€ 2.065,00) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge.

Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 43

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.

Le regioni possono prevedere i casi e le modalit� di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 (€ 206,00) a lire 2.400.000 (€ 1.239,00) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 (€ 103,00) a lire 1.200.000 (€ 619,00) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 400.000 (€ 206,00) a lire 2.400.000 (€ 1.239,00);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 (€ 154,00) a lire 1.800.000 (€ 929,00) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 500.000 (€ 258,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00);

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 (€ 154,00) a lire 1.800.000 (€ 929,00) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 500.000 (€ 258,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00); in caso di ulteriore violazione la sanzione � da lire 700.000 (€ 361,00) a lire 4.200.000 (€ 2.169,00).

Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto � commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 44

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 (€ 103,00) a lire 1.200.000 (€ 619,00) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 500.000 (€ 258,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 (€ 103,00) a lire 1.200.000 (€ 619,00) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 500.000 (€ 258,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 (€ 103,00) a lire 1.200.000 (€ 619,00) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 400.000 (€ 206,00) a lire 2.400.000 (€ 1.239,00);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 (€ 154,00) a lire 1.800.000 (€ 929,00) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione � nuovamente commessa, la sanzione � da lire 500.000 (€ 258,00) a lire 3.000.000 (€ 1.549,00);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 (€ 77,00) a lire 900.000 (€ 464,00) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 (€ 77,00) a lire 900.000 (€ 464,00) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione � applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all’articolo 19-bis.

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12,

comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 45

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 32

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorit� amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonch�, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonch�, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione � disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando � effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non � ammessa, o non � effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore d� notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale pu� disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 46

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonch�, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) � nuovamente commessa, la sospensione � disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 � adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorit� amministrativa competente, che � stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non � stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che � stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore d� notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale pu� valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33

(Rapporti sull'attivit� di vigilanza)

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, � riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorit� regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purch� posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalit� ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 47

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) gi� riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n.1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie. Legge 157-1992 (Aggiornamento a D.Lgs. 104-2018) 48

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densit� venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalit� che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, � soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attivit� dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar� inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, add� 11 febbraio 1992

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 Aggiornamento alla L.R. n. 44 del 25 novembre 2019

 

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

E PER IL PRELIEVO VENATORIO

 

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Finalit�

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole.

Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.

Tali attivit� concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonch� le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; pu� altres� avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonch� delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

 

Art. 3

Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altres� della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) (abrogata)

c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione;

e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;

h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;

i) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico- venatoria.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennit� prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n.12.

3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni.

Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. (abrogato)

 

Art. 4

Cattura temporanea e inanellamento

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonch� il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell’ISPRA, pu� autorizzare gli istituti scientifici delle Universit� e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonch� il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale pu�, inoltre, sentito l'ISPRA autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attivit� di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica.

Tale attivit� � organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'ISPRA.

I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le localit�, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attivit� di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attivit� venatoria.

5. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, pu� con provvedimento motivato autorizzare l’attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 157/1992.

Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.

La cattura per cessione a fini di richiamo � consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, nonch� nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attivit� di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico.

Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o pi� centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.  

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo pu� avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalit� determinate dalla stessa Struttura.

9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'ISPRA, o al Comune nel cui territorio � avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; � altres� vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunit� europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

 

Art. 5

Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficolt�

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficolt� con i seguenti compiti:

a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficolt�;

b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;

c) detenzione e riproduzione in cattivit� o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non � stata possibile la riabilitazione al volo;

d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale.

2. Ulteriori criteri e modalit� per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonch� la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. La Giunta regionale � autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.

4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficolt� � tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero competente per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.

 

Art. 6

Centri sperimentali

(Abrogato)

 

Art. 7

Tassidermia ed imbalsamazione

1. La Giunta regionale disciplina l’attivit� di tassidermia ed imbalsamazione con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 “Statuto del Veneto”.

2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento regionale di cui al comma 1, l’autorizzazione a svolgere l’attivit� di tassidermia e imbalsamazione � sospesa da tre a sei mesi.

3. Il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria revoca l’autorizzazione a svolgere l’attivit� di tassidermia e imbalsamazione in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2, della legge n. 157/1992.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attivit� di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.

 

Art. 8

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, � soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacit� riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densit� ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attivit� antropiche presenti sul territorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, � approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validit� quinquennale.

Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e pu� essere aggiornato nel periodo di validit� con le modalit� di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, � destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che � destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento.

In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attivit� venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Una percentuale globale massima del 15 per cento pu� essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

                        a) le oasi di protezione;

                        b) le zone di ripopolamento e cattura;

                        c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

                        d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

                        e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

                        f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

                        g) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonch� iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

                        h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilit� genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;

b) l'indice di densit� venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge

n. 157/1992;

b bis) l’indice di densit� venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;

c) le modalit� di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonch� le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d) (abrogato);

e) la disciplina dell'attivit� venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, � autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attivit� venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

Art. 9

(Piani faunistico-venatori provinciali)

(Abrogato)

 

TITOLO II Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente

Art. 10

Oasi di protezione

1. La Giunta regionale istituisce le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, � in ogni caso precluso l'esercizio dell'attivit� venatoria; la Giunta regionale provvede a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione delle oasi pu� essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, ad una o pi� associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione � delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

Art. 11

Zone di ripopolamento e cattura

1. La Giunta regionale istituisce le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densit� faunistica ottimale per il territorio.

2. Per le finalit� di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di propriet� della Regione e, previo loro assenso, della Citt� metropolitana di Venezia, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura pu� essere affidata dalla Giunta regionale, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o pi� associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura � delimitato dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

 

Art. 12

Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura

1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessit� ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, la Giunta regionale provvede ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1992 dall'ISPRA.

 

Art. 13

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. La Giunta regionale istituisce i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.

2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

3. Nei centri pubblici, la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, pu� autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla stessa Giunta regionale.

4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, ai sensi dell'articolo 33.

TITOLO III Norme per il prelievo venatorio

Art. 14

Esercizio dell'attivit� venatoria

1. L'esercizio dell'attivit� venatoria viene svolto in conformit� a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

2. Il cacciatore pu� servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonch� di richiami a funzionamento meccanico non acustici e pu� impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attivit� venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami � consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio.

Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, � predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validit� per una stagione venatoria. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia il tesserino che deve riportare:

a) le generalit� del cacciatore;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;

c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;

d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attivit� venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonch� degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare pu� ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorit� di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attivit� venatoria.

8. E' vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di et� inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Giunta regionale.

 

Art. 15

Abilitazione

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia � subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, � istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale.

2. La commissione � composta da:

a) un dirigente regionale, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di Presidente;

b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Per ogni componente effettivo � nominato anche un supplente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, � necessario presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalit�, di essere residente in un comune del territorio provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare.

Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unit� sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneit�, nonch� la ricevuta del versamento della somma fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi.

6. Le modalit� ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore pu� praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.

 

Art. 16

Calendario Venatorio

1. Il calendario venatorio � approvato dalla Giunta regionale sentito l’ISPRA, ed � pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui � consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;

b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non pu� essere superiore a tre, con possibilit� di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di marted� e venerd�, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La Giunta regionale pu� modificare, sulla base delle attivit� di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere dell’ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realt� territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attivit� venatoria � consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non � consentito.

La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, integra il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso, riportando altres� i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalit� di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.

5. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.

 

Art. 17

Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale pu� limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate localit�, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamit�.

Pu� inoltre vietare temporaneamente la caccia in localit� di notevole interesse turistico a tutela dell'integrit� e della quiete della zona.

2. La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.

Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA.

Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza.

Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale pu� autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali � vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attivit� venatoria, all’uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza.

La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.

 

Art. 18

Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia

1. La Giunta regionale istituisce le zone di cui alla lettera e) del comma 4 ter dell'articolo 8, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

(Riferimento errato: lettera e), comma 4 ter, dell’articolo 8, identifica le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi)

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, � consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoled�, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, la Giunta regionale, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, pu� autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione � rilasciata sentita la Commissione di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia � consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani � vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della competente Azienda ULSS, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.

 

Art. 19

Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attivit� venatoria pu� essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attivit� venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivit� venatoria programmata.

2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.

3. L'opzione sulla forma di caccia ha validit� annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non � presentata richiesta di modifica.

 

Art. 19 bis

Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della mobilit� venatoria dei cacciatori del Veneto

1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l’attivit� venatoria in mobilit� alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto.

2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilit� alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.

3. Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densit� venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalit� di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalit� e le regole di esercizio della mobilit� venatoria sul territorio regionale.

 

Art. 20

Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusivit� della forma di caccia, nonch� fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita � consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e pi� in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, � ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia.

� altres� ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta.

Il recupero � consentito anche con l'ausilio del cane, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi � consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non pi� di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. La Giunta regionale rilascia le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione.

Ove si verifichi una disponibilit� le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni.

La Giunta regionale, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorit�:

a) residenti nel Comune ove � collocato l'appostamento;

b) residenti nella Citt� metropolitana di Venezia o nella Provincia ove � collocato l’appostamento;

c) residenti nella Regione;

d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilit�, la Giunta regionale rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale pu� consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attivit� venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, � consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unit� per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unit�.

Ad ogni cacciatore che esercita l'attivit� venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non pu� superare il numero massimo complessivo di dieci unit�.

Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Giunta regionale autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non � consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, n� la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

Art. 20 bis

Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. La Giunta regionale individua, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate non possono essere utilizzati a fini venatori.

3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.

Art. 20 ter

Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia

1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non � necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attivit� venatoria.

Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria.

Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l'accesso al territorio su cui � collocato l'appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilit� del luogo in cui � allestito l'appostamento.

2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:

1) base metri 4 x 3;

2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:

1) base metri 4 x 3;

2) l'altezza massima non dovr� superare il limite frondoso degli alberi.

3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non � richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.

4. L'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del

comma 2 dovr� essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall'allestimento dell'appostamento.

La comunicazione di cui all'Allegato A) deve contenere:

a) generalit� del proprietario o del fruitore dell'appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;

b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;

c) localizzazione dell'appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale cos� come messa a disposizione dal comune;

d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identit� in corso di validit�;

e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.

 

Art. 20 quater

Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio

1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della

medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attivit� per la durata dell'autorizzazione stessa.

2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purch� privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:

a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:

- base metri quadrati 12;

- altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:

- base metri quadrati 12;

- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.

 

Art. 21

Ambiti territoriali di caccia

1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.

2. L'Ambito territoriale di caccia � una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) l'Assemblea dei soci;

d) il revisore dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito � approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia � nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le pi� rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed � composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;

b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.

5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purch� posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalit� ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.

5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attivit� di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli "habitat", provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione delle colture;

e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonch� dei riproduttori;

g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficolt�, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altres� ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivit� venatoria nonch� ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo pu� inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purch� sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorit� di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attivit� venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a euro 60,00, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione. L.R. 50-93_Aggiornata a L.R. 44-2019 21

 

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo pu� istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia � vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attivit� che intende svolgere alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che ne verifica la compatibilit� con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.

 

Art. 22

Iscrizione all'Ambito

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, da presentarsi nel periodo dal 1� novembre al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21.

Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti.

La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorit�:

a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;

b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianit� nell'esercizio dell'attivit� venatoria;

c) essere residenti in ambiti limitrofi, purch� inclusi nel Veneto;

d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;

e) essere residenti nelle altre Province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, � iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.

3. E' fatta salva la possibilit� di accedere, previa richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito pu� accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.

 

Art. 23

Zona faunistica delle Alpi

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, � considerato zona faunistica a s� stante.

2. La Giunta regionale � autorizzata, in conformit� a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi.

All'apposizione delle tabelle di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare:

a) le modalit� di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;

b) l'impiego dei cani da caccia;

c) le modalit� dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;

d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;

e) l'indicazione di densit� minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non pu� essere effettuato alcun prelievo venatorio;

f) le modalit� per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;

g) le modalit� di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre le modalit� di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;

b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;

c) riequilibrio della densit� venatoria minima e massima tra comprensori ai fini del rispetto dell'indice di densit� venatoria;

d) anzianit� nell'esercizio dell'attivit� venatoria nella zona faunistica delle Alpi;

e) l'origine, propriet� o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;

f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi. 5. Ogni cacciatore pu� essere socio di un solo comprensorio del territorio provinciale.

E' fatta salva la possibilit� di accedere previa richiesta ad altri comprensori, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del comprensorio pu� accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.

 

Art. 24

Comprensori alpini

1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino � una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo � nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia col comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9,11 e 12 dell'articolo 21.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, pu� iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano faunistico-venatorio regionale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle � obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province contermini.

 

Art. 25

Territorio lagunare e vallivo

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, � soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale.

La Giunta regionale individua appostamenti di caccia, per i quali non � richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

3. L'attivit� venatoria � consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

 

Art. 26

Aree contigue a parco

1. L'esercizio venatorio � consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157/1992.

2. I soggetti ai quali � consentito l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.

 

Art. 27

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. La Giunta regionale eroga, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

(Riferimento corretto: lettera f), comma 5, dell’articolo 8)

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semibrado � consentito solo ad una distanza superiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

4. La Giunta regionale, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, pu� effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

 

Art. 28

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attivit� venatoria

1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 � costituito un fondo regionale destinato all’erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione.

1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entit� del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalit� previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:

a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;

b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;

c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall’attivit� venatoria;

d) contributi per gli oneri di prevenzione.

3. Per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

4. Il proprietario o il conduttore del terreno � tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla liquidazione.

4 bis. Per l’accertamento di danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilit� regionale 2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS.

 

TITOLO IV Strutture d'iniziativa privata

 

Art. 29

Aziende faunistico-venatorie (1)

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, � destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non pu� essere inferiore ad ettari 200 n� superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio.

L'atto di concessione pu� essere accordato anche quando l'entit� territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie pu� essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari.

Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, � considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria.

La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Giunta regionale.

La concessione � accordata per il periodo di validit� del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed � rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

I territori di cui sopra ove � vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attivit� venatoria viene svolta sulla base di piani di assestamento ed abbattimento.

7. La Giunta regionale pu� autorizzare la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

Nota (1) Il comma 5 dell’art. 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che “Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale.”.

 

Art. 30

Aziende agri-turistico-venatorie

1. L'azienda agri-turistico-venatoria � destinata, per le finalit� di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonch� all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna.

Nella azienda agri-turistico-venatoria � vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l’ISPRA, provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Giunta regionale pu� autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto l'anno.

Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio.

In tale periodo il cacciatore � tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui � riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attivit� venatoria sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

6. Il concessionario, per le attivit� di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, pu� fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; pu� altres� stabilire giorni di attivit� per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;

b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore � tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto � determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria � delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

 

Art. 31

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata.

In essi � esclusa qualsiasi attivit� venatoria, mentre � consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l’ISPRA, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro � tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Giunta regionale, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati.

A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennit� � dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

 

Art. 32

Allevamenti

1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;

c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla competente Azienda ULSS.

3. La competente Azienda ULSS provvede al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta.

Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza � tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3.

E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. (Abrogato)

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge

n. 157/1992.

 

TITOLO V Disposizioni finali

 

Art. 33

Tabellazione

1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta cm. dalla superficie dell'acqua.

3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, � sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 34

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge � esercitata dal Servizio regionale di vigilanza istituito dall’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso.

La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorra, ad integrare il programma. 3. L'attestato di idoneit�, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, � rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione.

L'esame � sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2;

c) (Abrogata)

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 compete per ogni seduta l'indennit� prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

Art. 35

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per chi non comunica entro dieci giorni, all'ISPRA, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;

b) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per chi non comunica al Centro regionale di cui all’articolo 5 il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficolt�;

c) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;

d) da lire 100.000 (€ 51,00) a lire 600.000 (€ 309,00) per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;

e) da lire 100.000 (€ 51,00) a lire 600.000 (€ 309,00) per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;

f) da lire 100.000 (€ 51,00) a lire 600.000 (€ 309,00) per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;

g) da lire 400.000 (€ 206,00) a lire 2.400.000 (€ 1.239,00) per chi vende a privati reti da uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica; L.R. 50-93_Aggiornata a L.R. 44-2019 32

 

h) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per i privati che detengono le reti da uccellagione;

i) da lire 100.000 (€ 51,00) a lire 600.000 (€ 309,00) per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;

l) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;

m) da lire 50.000 (€ 25,00) a lire 300.000 (€ 154,00) per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sospende il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale.

Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino � sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie.

Se la violazione � nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

 

Art. 35 bis

(Disturbo all'esercizio dell'attivit� venatoria e molestie agli esercenti l'attivit� venatoria) (Abrogato)

 

Art. 36

Rapporto sull'attivit� di vigilanza

1. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno predispone e trasmette i rapporti sull’attivit� di vigilanza di cui all'articolo 33 della legge n. 157/1992.

 

Art. 37

Ricorsi amministrativi

(Abrogato)

 

Art. 38

Tasse di concessione regionale

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.

2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia, l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.

 

Art. 39

Norma finanziaria

(Abrogato)

 

Art. 39 bis

Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio

1. La Giunta regionale � autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attivit� venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale.

1 bis. La Giunta regionale � altres� autorizzata, per le finalit� di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto di mezzi ed attrezzature.

2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilit� dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis in base ai seguenti criteri:

a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;

b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualit� delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.

 

Art. 40

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 11 agosto 1989, n. 31 e 18 gennaio 1991, n. 3.

Sono altres� abrogati i regolamenti regionali 16 agosto 1991, n. 4; 16 agosto 1991, n. 5; 16 agosto 1991, n. 6; 16 agosto 1991, n. 7; 16 agosto 1991, n. 8.

 

Art. 41

Norma transitoria

1. Le Aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione degli Ambiti territoriali; il rapporto minimo cacciatore e territorio � fissato in una unit� ogni 12 ettari.

2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai sensi della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.

3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente denunciati.

4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, � applicabile dal 1� gennaio 1999.

 

Art. 42

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge � dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L.R. 50-93_Aggiornata a L.R. 44-2019 35

 

 

 

DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI TASSIDERMIA. (1)

Testo aggiornato a L.R. n.24 del 06/07/2012 e quanto disposto dal comma 4  art.7 L.R. 50/93. Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1

 

Art. 1

Definizione dell'attivit�.

1. Ai fini del presente Regolamento, per attivit� di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.

 

Art. 2

Esercizio dell'attivit� di tassidermia.

1. L'esercizio dell'attivit� di tassidermia � subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente.

2. Coloro che svolgono l’attivit� di tassidermia sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di Enti ed Istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, purch� prestino la loro opera esclusivamente per l’Ente di appartenenza, segnalando comunque la propria attivit� alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria al Presidente della Provincia competente per territorio.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 � subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3.

 

Art. 3

Esame di abilitazione.

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attivit� di tassidermia � conseguita previo superamento di un esame da sostenere davanti alla Commissione regionale per la tassidermia nominata dal Presidente della Giunta Regionale.

2. La Commissione di cui al comma 1 � nominata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed � composta da:

a) il dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente;

b) due esperti in materia venatoria. (2)

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la Struttura regionale di cui al precedente comma secondo.

4. La prova che il candidato deve sostenere mira ad accertare la capacit� di riconoscere le specie di cui al successivo articolo 4, con particolare riferimento a quelle protette dalla normativa internazionale, nonch� il livello di conoscenza delle leggi vigenti in materia di attivit� venatoria e delle tecniche di tassidermia.

5. Ai membri esterni della Commissione spetta l'indennit� giornaliera ed il rimborso spese sostenute nella misura di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

 

Art. 4

Oggetto dell'attivit� di tassidermia.

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5, la preparazione tassidermica delle spoglie � consentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, purch� abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purch� l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformit� alle legislazioni vigenti in materia nel Paese d'origine e nel rispetto degli accordi internazionali;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati.

 

Art. 5

Autorizzazioni in deroga.

1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia pu� autorizzare la preparazione tassidermica di ogni tipo di esemplare non riconducibile alle categorie di cui al precedente art. 4 qualora il medesimo sia stato rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

2. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia rilascia l'autorizzazione in deroga entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta previa effettuazione, ove necessario, di specifici accertamenti.

Trascorso questo termine, l'autorizzazione in deroga si intende comunque rilasciata.

In caso di diniego, la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia provvede alla conservazione e alla destinazione d'uso dell'esemplare a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla sua distruzione.

3. I soggetti appartenenti a specie protette per i quali la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le Province hanno ha autorizzato la preparazione tassidermia possono essere detenuti dal privato.

 

Art. 6

Adempimenti ed obblighi.

1. Il tassidermista deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato presso la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente, tutti i dati relativi agli animali appartenenti alle specie protette consegnatigli per la preparazione; in particolare deve indicare la specie e la provenienza di ogni esemplare, nonch� le generalit� del cliente che ha consegnato l'animale o le circostanze nelle quali ne � venuto in possesso.

2. Il tassidermista deve altres� compilare apposito modulo in triplice copia, sottoscritto dal cliente, contenente, oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui al comma 1.

Una copia del suddetto modulo deve essere consegnata al proprietario delle spoglie ed una inviata alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia competente entro 48 ore dal ricevimento delle spoglie medesime.

3. Su tutte le preparazioni di soggetti appartenenti alle specie protette deve essere apposto un contrassegno inamovibile, approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia, indicante il numero di riferimento nel registro di cui al comma 1.

4. Le Province possono La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria pu� richiedere la disponibilit� dell'animale.

Nel caso di disponibilit� permanente la Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria rimborsa le Province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

5. Il tassidermista, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia e rifiutare la propria opera.

6. Il tassidermista deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attivit� ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

 

Art. 7

Sanzioni.

1. Le inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione, da parte della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria Provincia territorialmente competente, delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 7, comma 2, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50. (3)

2. E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

Art. 8

Abrogazione.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento � abrogato il Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

 

Art. 9

Norme transitorie.

1. I tassidermisti gi� autorizzati a svolgere la propria attivit� ai sensi del Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3, sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione purch�, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dichiarino, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, di svolgere attivit� di tassidermia con iscrizione presso il Registro delle imprese artigiane.

La dichiarazione deve essere trasmessa alla Provincia territorialmente competente nonch�, per conoscenza, alla Regione.

2. (abrogato) (4)

 

1) Il presente regolamento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale.

L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.

2) Lettera cos� modificata da comma 1 art. 27 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha soppresso alla fine le parole “, di cui uno in rappresentanza della categoria di tassidermisti”.

3) Comma modificato da art. 1 del regolamento regionale 6 dicembre 2001, n. 4.

4) Comma abrogato da art. 1 regolamento regionale 14 ottobre 2002, n. 3.

 

 

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50

Art. 7

Tassidermia ed imbalsamazione

4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 1, continua ad applicarsi il regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attivit� di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle province.

 

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Bur n. 76 del 29/08/2006  (Codice interno: 191288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 194 del 10 agosto 2006

Legge regionale 9 dicembre 1993 n.50. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

 

Art. 33: tabelle perimetrali.

Il Presidente

Visto l'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo

venatorio", che detta disposizioni in ordine alle tabelle da apporsi al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime

venatorio e fa carico al Presidente della Giunta regionale di stabilire il modello delle tabelle medesime;

Considerato che potranno essere sottoposte a particolare regime venatorio le aree denominate Zps (zone di protezione speciale)

ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee ( direttiva "Uccelli") e 92/43/Cee (direttiva "Habitat");

Ritenuto di dover provvedere anche per il modello di tabella per la perimetrazione delle suddette aree;

Su conforme proposta dell'Unit� di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche

in ordine alla compatibilit� con la vigente legislazione statale e regionale;

Decreta

1. Il modello di tabella, da apporsi secondo le modalit� stabilite dall'art. 33 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 al fine

di delimitare le aree ZPS soggette a particolare regime venatorio ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/Cee e 92/43/CeeE,

deve avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni: cm 25 di altezza e cm. 33 di larghezza;

b) recare al centro la scritta :

 

REGIONE DEL VENETO

RETE NATURA 2000

Direttive

79/409/CEE E 92/43/CEE

Zona di Protezione Speciale

 

c) essere predisposta in colore marrone con dicitura in bianco;

2.si da atto che la tabellazione oggetto del presente decreto � a cura delle Amministrazioni provinciali e deve essere completata prima dell'apertura generale della stagione venatoria 2006/2007;

3.copia del presente decreto verr� trasmessa alle Amministrazioni provinciali per gli adempimenti di competenza nonch� alle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale.

Galan

 

TOP

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Bur n. 101 del 27/07/2021 (Codice interno: 453479)
DELIBERAZ. DELLA GIUNTA REGIONALE n. 969, 13-07-21
Istituzione tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993. [Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive per gli interventi di controllo faunistico e gestionale in attuazione dei piani di controllo delle specie invasive disposti ai sensi del comma 2 art. 19 Legge 157/1992 e comma 2 art. 17 L. R. 50/1993, nell'ottica di un approccio sinergico su tutto il territorio regionale soggetto a pianificazione faunistico - venatoria.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita viene individuato
nell'articolo 19 della citata legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1993, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:
� per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
� per la tutela del suolo;
� per motivi sanitari;
� per la selezione biologica;
� per la tutela del patrimonio storico-artistico;
� per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.
Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:
� esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettivit� dell'azione;
� praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.:
Valutata l'inefficacia dei metodi ecologici la Regione pu� autorizzare un piano di abbattimento delle specie interessate che deve essere attuato:
a. dalle guardie venatorie provinciali che possono avvalersi, coordinandoli, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali viene attuato il piano, purch� muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di copertura assicurativa, nonch� da operatori selezionati e abilitati attraverso appositi corsi di preparazione al controllo della fauna selvatica (cd. "coadiutori nel controllo della fauna selvatica");
b. dalle guardie forestali (oggi Carabinieri Forestali);
c. dalle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.
Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della legge n. 157/1992 rappresenta pertanto uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di grave danno alle attivit� e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche. In quest'ottica ed al fine di sortire i migliori risultati, � necessario individuare per tempo le realt� produttive dove si palesano gravi danni, sulle quali concentrare le azioni consentite.
L'articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha tuttavia modificato l'articolo 19, comma 2 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.
Detta esclusione ha comportato:
l'inapplicabilit�, per la nutria, degli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, a norma del quale le ex Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico delle nutrie avvalendosi anche di operatori abilitati provvisti di porto di fucile ad uso caccia;
l'inapplicabilit� dell'art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 (articolo istitutivo del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica) e, di conseguenza, l'irrisarcibilit� degli ingenti danni arrecati dalla nutria alle produzioni agricole;
la "rivisitazione" della strategia regionale volta all'eradicazione e comunque al contenimento della nutria, e ci� anche sulla base dei chiarimenti della Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, la quale, dando atto che le nutrie sono transitate dallo status di "fauna selvatica" (e quindi protetta) allo status di "specie nociva" alla stregua di animali infestanti e dannosi, confermava i due sostanziali effetti del richiamato intervento legislativo nazionale:
trasferimento ai Comuni della competenza sulla gestione delle nutrie (sino ad allora in capo alle Regioni e/o alle Province);
a. possibilit� di utilizzo, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, di tutti gli strumenti impiegati per le specie nocive oggetto di interventi di controllo a fini di eradicazione (analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).
Le oggettive difficolt� operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneit� nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.
Anche in relazione alle suddette difficolt� � nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della pi� volte richiamata Legge n. 157/1992, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate dal citato articolo 19.
La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha successivamente definito le misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.
Con D.G.R. n. 1545 del 10 ottobre 2016 veniva approvato il piano triennale di eradicazione della nutria, successivamente prorogato con DD.D.R. n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.
Alla riforma di Province e Citt� Metropolitane a seguito della legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e la contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attivit� di tutela e gestione della fauna, hanno fatto seguito in Veneto la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilit� regionale
2017", Capo I "Riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Citt� metropolitana di Venezia" e la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonch� conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8
agosto 2014, n. 25" "Definizione del modello organizzativo", che hanno provveduto a delineare indirizzi e modalit� organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Citt� metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. In particolare con la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 � stata stabilita al 01 ottobre 2019 la data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione.
Al fine di consentire le attivit� di controllo e vigilanza correlate alle funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione e relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attivit� di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", la sopracitata legge regionale n. 30/2016 ha altres� previsto l'istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza.
In particolare, con la legge regionale n. 30/2016 � stato modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'I.S.P.R.A.: funzione questa precedentemente di competenza delle Province, che nel tempo infatti hanno adottato i relativi piani di controllo delle diverse specie "problematiche" di fauna selvatica. Con la medesima legge � stato inoltre previsto, al comma 2 del sopracitato articolo 17, che "le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza" e "dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attivit� venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza".
Con delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza, � stata tuttavia temporaneamente sospesa, in attesa di un puntuale intervento - di rango nazionale - di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuit� dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Citt� metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.
Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regime transitorio � stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 �Attivit� di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Citt� metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.�, successivamente modificata e integrata dalla D.G.R. n. 697/2020 �Attivit� di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con D.G.R. n. 1864/2019�.
A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Citt� Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attivit� di: "controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e pi� in generale alla zoocenosi;"
"supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonch� dei piani di abbattimento in deroga;"
"supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;"
� "attivit� di gestione faunistica delle specie aliene".
In particolare, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 aveva gi� disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Citt� metropolitana di Venezia, nonch�, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.
In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Citt� Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attivit� svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993. Tali Piani di controllo adottati dalle Province prima del completamento del percorso di
trasferimento delle funzioni non fondamentali in materia di caccia e pesca (conclusosi il 30 settembre 2019), oltre a quelli adottati dalla Regione per la specie nutria e cinghiale, rispettivamente con DGR n. 1545 del 10 ottobre 2016 e DGR n. 1155 del 19 luglio 2017, in parziale modifica della DGR n. 598 del 28 aprile 2017 sono stati prorogati per un periodo di dodici e mesi e per ulteriori sei mesi, rispettivamente con DDR n. 18 del 07 febbraio 2020 e n. 357 del 28 dicembre 2020.
L'adozione dei piani di controllo di nutria e cinghiale si sono resi necessari in quanto tali specie rappresentano, ad oggi, le principali, emergenze faunistiche la cui incontrollata proliferazione causa ingenti danni alle attivit� antropiche, tra cui gli ingenti danni alla rete idraulica del territorio dovuto alla consuetudine di questa specie di scavare gallerie e tane ipogee dallo sviluppo generale di diversi metri, e alle produzioni agricole ed agroalimentari, nonch� i rischi alla circolazione stradale. Da ultimo, si aggiunge il potenziale rischio sanitario rappresentato peste suina africana (sorveglianza passiva delle popolazioni di cinghiale).
La sentenza n. 21/2021 della Corte Costituzionale, decisione seppur riferita ad una norma della Regione Toscana, ha dato evidenza della piena legittimit� della norma regionale (art. 17 comma 2 L.R. 50/1993) sul coinvolgimento, di soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dalla norma statale, in quanto ricoprono, nell'esercizio della loro attivit�, una funzione pubblica nell'attuazione dei piani di controllo, a seguito di specifica formazione e autorizzazione, per la tutela dell'ambiente, della fauna e della salvaguardia delle produzioni agricole, direttamente coordinati dal Servizio di Polizia provinciale.
Detti piani di controllo riguardano, in particolare, le seguenti specie invasive: nutria, cinghiale, volpe, cormorano, istrice, corvidi, colombo di citt�, tasso, daino, minilepre, per le quali vi � la necessit� di interventi di controllo finalizzati a contenerne le popolazioni e quindi i danni arrecati alle attivit� antropiche. I piani in parola prevedono diverse modalit� operative a seconda dei contesti territoriali di applicazione.
L'implementazione delle azioni e delle misure degli interventi di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione, previste dai summenzionati piani, necessitano di un'attivit� di coordinamento delle azioni medesime al fine di garantire una maggiore incisivit� delle stesse dando, nel contempo, risposte efficaci e tempestive ai diversi portatori di interesse e realt� produttive presenti sul territorio.
Durante un incontro tenutosi il 14 giugno 2021 con i rappresentanti delle Associazioni venatorie, Associazioni agricole regionali, dell'AMBI Veneto e Parco Regionale dei Colli Euganei, tutti i presenti hanno concordati sulla necessit� dell'istituzione del tavolo tecnico, in particolare per l'attuazione dei Piani di controllo e contenimento delle specie nutria e cinghiale che, oggi rappresentano le principali emergenze faunistiche in Veneto.
Tutto ci� premesso, si propone quindi l'istituzione di un tavolo tecnico di coordinamento con funzioni consultive di supporto all'attuazione dei piani di controllo (gi� adottati o in corso di adozione) con le seguenti rappresentanze:
. Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
� Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
� Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
� un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria;
� un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria.
. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
� un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
- un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Citt� Metropolitana di Venezia;
� un rappresentante dell'ANBI Veneto.
Il tavolo tecnico si occuper�, in particolare, dei seguenti aspetti:
� verificare lo stato di attuazione dei piani;
. formulare proposte su possibili attivit� di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
� formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
. formulare proposte per il superamento di eventuali criticit� nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all'intero dei piani di controllo.
La nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sar� formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.


LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale d� atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilit� con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;
VISTA la L.R. n. 50/1993;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1143/2014;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;
RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;
PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221;
VISTA la L.R. n. 19/2015;
VISTA la L.R. n. 15/2016;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L. R. n. 18/2016;
VISTA la L.R. n. 30/2018;
CONSIDERATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019;
VISTE le DD.G.R. n. 1545/2016, n. 598/2017, n. 1155/2017;
RICHIAMATE le DGR n. 357/2019, n. 1080/2019, n. 537/2020 e n. 697/2020;
VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;


delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il Tavolo tecnico di coordinamento, con funzioni consultive, per la programmazione e attuazione dei Piani di controllo delle specie invasive adottati ai sensi degli artt. 19 comma 2 Legge 157/1992 e 17 comma 2 L. R. 50/1993 composto dalle seguenti rappresentanze:
. Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria o un suo delegato con funzione di Presidente del tavolo;
� Il Direttore della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
� Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria o un suo delegato;
� un Esperto tecnico della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria;
� un Esperto tecnico della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria;
. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a, della Legge regionale 9 agosto 1999 n. 32;
� un rappresentante per ogni Associazioni venatorie riconosciuta a livello regionale/nazionale;
. un responsabile per ciascun Corpo/Servizio di Vigilanza venatoria ed ittica delle Province e della Citt� Metropolitana di Venezia;
� un rappresentante dell'ANBI Veneto.
Il tavolo tecnico si occuper� di:
� verificare lo stato di attuazione dei piani;
. formulare proposte su possibili attivit� di divulgazione e formazione presso i portatori di interesse delle misure attuative di contenimento e di prevenzione dei piani di controllo;
� formulare eventuali proposte migliorative in sede di rinnovo/revisione dei piani stessi;
. formulare proposte per il superamento di eventuali criticit� nella massa in atto delle azioni di controllo e contenimento previste all'intero dei piani stessi.
3. di disporre che la nomina dei soggetti designati in rappresentanza delle diverse componenti del tavolo tecnico sar�
formalizzata a cura del Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittico faunistico venatoria;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico - venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento � soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

           

 

Per info: scuolafaunistica@email.it

Bibliografia:

- Uccelli d'Europa, di Bertel Brunn e Arthur Singer, casa editrice Mondadori.

- Guida Pratica all'Ornitologia, di Rb Hume e Peter Haiman, casa editrice I.S.B.N.

- Birdwatching, di A. Van Den Berg, T. Van Der Have, G. Keijl, D. Mitchell, casa editrice DeAgostini.

- Uccelli, di Gianfranco Bologna, casa editrice Mondadori.

- La Caccia, di Kurt G. Bl�chel, casa editrice Gribaudo K�nemann.

- Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti in Provincia di Treviso, a cura dell'Associazione Faunisti Veneti, curato da Francesco Mezzavilla e Katia Bettiol.

- Ali, di Giuseppe Frigo, Fabio Garbin, Paolo Spigariol, casa editrice Magnus.

- Atlante Ornitologico, di Ettore Arrigoni degli Oddi, casa editrice Hoepli.

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- Gli Uccelli d'Europa, casa editrice Fratelli Melita.

 

 

 

 

 

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