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Funghi e rane:

 

 

La legge Regionale 19 agosto 1996, n�23: disciplina della raccolta e commercializzazione

dei  F U N G H I   E P I G E I  freschi e conservati,

� stata modificata ed integrata con la L. R. 7/12.

 

E’ stata modificata la normativa per la raccolta dei funghi nella Regione del Veneto.

Queste sono le principali novit� introdotte dalla L.R. 7/2012: modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

1) la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento facente titolo per la raccolta dei funghi;

2) l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero;

3) l'inasprimento delle sanzioni amministrative per la violazione della legge. Autorizzazioni e  permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 (18 febbraio 2012) conservano validit� fino alla data di rispettiva scadenza.

La normativa a cui fare riferimento � la L. R. 23/96 e la D.G.R. 739/12 (riportata di seguito).

Per la raccolta dei funghi epigei spontanei � necessaria la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto e un documento di identit� (quindi non pi� il tesserino).

Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono: le Comunit� montane (anche per i comuni parzialmente montani); gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura); gli enti gestori dei parchi; il presidente della regola per i territori regolieri; le province per la restante parte del territorio regionale. Il titolo � valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di propriet� collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altres� esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonch�, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cos� come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo.
Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identit� e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet�.

I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00. 

Le autorizzazioni speciali per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni  di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall’ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell’ambito del Parco.

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili � limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non pi� di Kg. 1 delle seguenti specie:

  1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)

  2. AMANITA CAESAREA (Ovoli)

  3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini)

  4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)

  5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)

  6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)

  7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)

  8. CLITOCYBE GEOTROPA

  9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)

  10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)

  11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)

  12. POLYPORUS poes caprae

  13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)

  14. RUSSULA VIRESCENS (verdone)

La ricerca dei funghi � vietata durante le ore notturne, � vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie.
� fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati.
� vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli enti preposti, sono marted�, venerd�, domenica e tutte le festivit� infrasettimanali.

La raccolta di funghi � vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: nelle riserve naturali integrali; nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale.

� vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilit� pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti).

Gli enti preposti al rilascio del titolo per la raccolta possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta; da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali � consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale; euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantit� consentita; euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantit� consentita per la specie armillaria mellea (chiodini); da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili � consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi � consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; � vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso; da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modalit� di raccolta. Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorit� giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altres� la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarder� solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sar� su tutto il raccolto. Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni

 

 

 

Testo della L. R. Veneto 19 agosto 1996, n. 23 (BUR n. 76/1996) con le modifiche apportate con la L. R. 7/12.

 

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI

 

TITOLO I

Finalit�

 

Art. 1 - Finalit�.

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformit�, per le zone montane, a quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

TITOLO II

Raccolta dei funghi

 

Capo I

Autorizzazione e limiti alla raccolta

 

Art. 2 - Titolo per la raccolta.

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunit� montane, nell’ambito del territorio di propria competenza nonch� nei comuni parzialmente montani;

b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);

c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;

d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;

e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identit� in corso di validit�, � esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di propriet� collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altres� esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonch�, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap cos� come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identit� in corso di validit� e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet� di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

a) le giornate nelle quali � consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6;

b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

 

Art. 2 bis - Famiglie regoliere.

Articolo abrogato

 

Art. 3 - Limiti di raccolta.

 

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili � limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non pi� di Kg. 1 delle seguenti specie:

a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);

b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);

c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);

d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);

e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);

f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);

g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);

h) CLITOCYBE GEOTROPA;

i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);

j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);

k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);

l) POLYPORUS poes caprae;

m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);

n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto � costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. La raccolta di funghi non commestibili � consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

4. Per tutti i funghi � consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5. � vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

6. Nessun limite � posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in propriet� od in possesso.

 

Art. 4 - Modalit� di raccolta.

 

1. La ricerca dei funghi � vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

2. Nella raccolta dei funghi epigei � vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

3. � vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. � fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

5. � altres� vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilit� e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

 

Art. 5 - Divieti di raccolta.

 

1. La raccolta di funghi epigei � vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.

2. La raccolta � altres� vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. � vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilit� pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

 

Art. 6 - Limitazioni temporali.

 

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi, pu� ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocit� dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

2. La Giunta regionale pu� inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o pi� specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2.

 

Art. 7 - Corsi didattici.

 

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunit� montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonch� la tutela della flora fungina.

Capo II

Deroghe e raccolta a fini economici

 

Art. 8 - Autorizzazione speciale.

 

1. Il Presidente della Giunta regionale pu� rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonch� agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validit� per un periodo non superiore ad un anno ed � rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attivit� e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, pu� essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarit� commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

 

Art. 9 - Deroghe per le zone montane.

 

1. Le Comunit� montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all’art 3, fino ad un massimo del triplo della quantit� prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

 

Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.

 

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantit� prevista al comma 1 dell’art 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di propriet� collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

 

Art. 11 - Commercializzazione.

 

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del DPR 14 luglio 1995, n. 376 � rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi pu� essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneit� di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneit� di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalit�.

4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio � consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalit� esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del l’art 32, lettera g), dello Statuto.

5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR 14 luglio 1995, n. 376.

 

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

 

Art. 12 - Vigilanza.

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge � demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unit� sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dal l’art 16 della LR 53/74 e dall'articolo 4 della LR 42/87.

1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della LR 53/74, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, possono svolgere attivit� di vigilanza di cui al comma 1.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

 

Art. 13 - Sanzioni amministrative.

 

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all’articolo 2;

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali � consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantit� consentita dall’articolo 3, comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantit� consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4;

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.

2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorit� giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altres� la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria � raddoppiata; quando la violazione � nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria � triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un’altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la LR 10/77 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e loro successive modificazioni.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Art. 14 - Istituzione Ispettorati micologici.

 

1. Presso ogni Unit� locale socio sanitaria � istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato pu� avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture gi� operanti e personale gi� dipendente delle Unit� locali socio sanitarie medesime.

Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) del l’art 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.

Art. 16 - Introiti.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio � commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

 

Art. 17 - Abrogazione.

 

Art. 18 - Norma transitoria.

 

 

 

 

 

Legge Regionale n� 53 del 15 novembre 1974: norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora.

 

 

Norma legislativa

Articoli

Euro

 

Distruggere, alterare nidi o vendere uova, larve o adulti della formica rufa (escluso scopo didattico).

3, 17/1-a,

LR n�53/74

15,00

Raccogliere uova o girini di tutte le specie di rane.

5, 17/1-a,

LR n�53/74

15,00

Catturare rane nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile

5, 17/1-a,

LR n�53/74

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15,00

Catturare lumache Helix dal 1� aprile al 30 giugno

5, 17/1-a,

LR n�53/74

15,00

Nel periodo consentito, possono essere raccolti massimo 1 kg giornaliero a persona di lumache e rane, salvo che la raccolta non sia interdetta dal proprietario del fondo.

5, 17/1-a,

LR n�53/74

15,00

Raccolta notturna di lumache e rane da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima della levata del sole.

5, 17/1-a,

LR n�53/74

15,00

Raccogliere oltre un kg d’asparagi selvatici, muschi e licheni, e di sei assi floreali (escluso proprietario).

E’ vietato il danneggiamento o l’estirpazione di tali piante.

8, 17/1-c,

LR n�53/74

10,32

Commerciare le piante spontanee o parti di esse.

10, 17/1-e,

LR n�53/74

25,00

 

  

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